Disegno di legge regionale, n. 5022.
Costituzione della Expo 2000 S.p.A. centro fieristico ai
sensi della L.R. n. 47/87 e modificazioni agli articoli 15 e 16
della L.R. n. 47/87. 1. La Regione Piemonte partecipa alla costituzione dell'Ente
fieristico Expo 2000 in forma di societa' per azioni, centro
fieristico ai sensi del 1. comma dell'art. 15 della legge
regionale 7.9.1987 n. 47, secondo le norme degli artt. 2328 e
seguenti del Codice Civile. 1. L'Ente fieristico Expo 2000 ha lo scopo di gestire e
sviluppare, anche per conto terzi ed anche territorialmente, le
attivita', le strutture, i servizi espositivi e di promozione; di
promuovere la migliore collocazione sui mercati di beni e servizi
offerti dal sistema economico piemontese d'intensificare gli
scambi e diffondere la conoscenza delle innovazioni scientifiche,
tecnologiche e organizzative dei vari settori economici fornendo
i servizi necessari. 1. Il Presidente della Giunta regionale o l'Assessore da lui
delegato e' autorizzato a compiere tutti gli atti necessari per la
costituzione dell'Ente fieristico Expo 2000 S.p.A., preso atto
che l'atto costitutivo della societa' preveda: Capo II. - Modifiche alla legge regionale 7/9/87 n. 47 1. Il 2. comma dell'art. 15 della legge regionale 7/9/87 n. 47 e'
cosi' sostituito: 1. L'art. 16 della legge regionale 7/9/87 n. 47 e' abrogato e
sostituito dal seguente: Capo III. - Disposizioni finanziarie 1. Per l'attuazione della presente legge e' autorizzata per
l'anno 1990 la spesa di L. 1.000.000.000.
(Costituzione dell'Ente fieristico)
2. Tale ente puo' derivare anche dalla trasformazione o fusione
di una societa' gia' operante nel settore.
3. Altri soci dell'Ente fieristico Expo 2000 possono essere
gli Enti Locali interessati o loro associazioni, le Camere di
Commercio o loro associazioni, le associazioni di categoria ed i
soggetti economici interessati.
(Finalita')
(Atto costitutivo e Statuto)
a) la sede dell'Ente Fieristico Expo 2000 sia fissata a
Torino, e l'Ente abbia la proprieta' o la disponibilita' degli
immobili ed impianti destinati allo svolgimento di manifestazioni
fieristiche, con idonea destinazione urbanistica;
b) gli utili conseguiti siano reinvestiti per fini istituzionali
dell'ente o per la costituzione di riserve;
c) il Consiglio d'Amministrazione sia formato da non piu' di 15
membri, dei quali almeno 6 membri nominati, a norma dell'art.
2458 C.C., dagli Enti pubblici che partecipano alla societa', ed 1
membro sia designato dalla Camera di Commercio nella sua funzione
istituzionale. Tra i membri nominati dagli Enti Pubblici almeno
n. 3 membri siano nominati dal Consiglio regionale che nomina
altresi' un Sindaco della societa', a norma del citato art. 2458
C.C.;
d) il Presidente del Consiglio di Amministrazione e il
Presidente del Collegio sindacale siano nominati fra i membri di
nomina del Consiglio regionale;
e) il Consiglio di Amministrazione nomini l'Amministratore
delegato;
f) l'assemblea straordinaria, sia in prima che in seconda che in
terza convocazione deliberi con la maggioranza del 75% del
capitale sociale;
g) l'Ente fieristico predisponga programmi triennali da
trasmettere per il parere di competenza alla Giunta regionale, ai
sensi dell'art. 16 legge regionale n. 47/87 e successive
modificazioni, entro sei mesi dalla data di scadenza del
programma precedente, individuando altresi' linee ed elementi di
attuazione delle finalita' di cui al precedente art. 2;
h) il primo programma triennale sia trasmesso alla Giunta
regionale entro un anno dalla data di costituzione dell'Ente
fieristico;
i) successivamente al parere favorevole della Giunta regionale,
il Programma Triennale sia approvato dal Consiglio di
Amministrazione dell'Ente. Entro 60 giorni dall'espressione di
parere non favorevole della Giunta regionale l'Ente fieristico
trasmetta un nuovo programma all'esame della Giunta stessa;
l) il programma triennale sia attuato tramite programmi annuali
di attivita', approvati con la maggioranza qualificata di due
terzi piu' uno dei membri del Consiglio di Amministrazione ai
sensi dell'art. 2388 del C.C.;
m) il programma annuale recepisca altresi', dando adeguate
risposte, le istanze avanzate dalla Giunta regionale in ordine ad
iniziative o interventi da assumersi in conseguenza dell'emergere
di specifiche esigenze anche non previste dal programma
triennale.
(Modifiche alla L.R. 7/9/87 n. 47 art. 15)
"2. La Regione promuove la costituzione dei centri fieristici e
vi partecipa con appositi provvedimenti legislativi. Altri soci
possono essere gli Enti locali territoriali, le Camere di
Commercio, le Associazioni di categoria ed altri soggetti
economici interessati".
(Modifiche alla L.R. 7/9/87 n. 47 art. 16)
"Programmazione, partecipazione e vigilanza.
1. Le Province individuano elementi e contributi per la
promozione di settori economici specifici, trasmettendoli alla
Giunta regionale ai fini dell'applicazione del successivo art. 17
e dell'espressione del parere relativo al programma triennale di
cui al successivo comma 3.
2. Per le finalita' di cui al comma precedente le Province
istituiscono, presso la propria sede, appositi Comitati
provinciali per la promozione e l'attivita' fieristica. In tali
Comitati deve essere garantita la rappresentanza delle categorie
economiche, localmente interessate alla promozione di beni e
prodotti piemontesi, nonche' la rappresentanza delle Camere di
Commercio.
3. Allo scopo di coordinare le azioni promozionali a sostegno
delle attivita' economiche del Piemonte, per quanto di competenza
regionale, i centri fieristici predispongono programmi triennali
di attivita' contenenti indicazioni sui progetti e sulle
manifestazioni che si intendono organizzare, con riferimento ai
settori produttivi di intervento ed alle aree di mercato,
specificando i seguenti elementi:
a) obiettivi di politica fieristica e promozionale che si
intendono perseguire in relazione agli obiettivi posti dal piano
di sviluppo regionale;
b) mezzi finanziari occorrenti per la loro attuazione;
c) previsioni degli effetti sul sistema produttivo piemontese.
4. La Giunta regionale, alla luce degli obiettivi previsti dal
piano regionale di sviluppo, esprime il proprio entro 3 mesi
dalla data di ricevimento del programma triennale, sentita la
competente commissione regionale, decorsi i quali il programma si
intende comunque approvato. In caso di parere non favorevole
della Giunta regionale l'Ente fieristico, entro 60 giorni
dall'espressione di tale parere, trasmette un nuovo programma
all'esame della Giunta stessa.
5. La vigilanza sui centri fieristici e' esercitata dalla Giunta
regionale.
6. La Giunta regionale informa il Consiglio regionale e, per
conoscenza, le Province, sull'attuazione del programma di cui al
precedente punto 3) e sull'attivita' di vigilanza da essa
svolta".
(Disposizioni finanziarie)
2. Agli oneri derivanti dall'applicazione del precedente comma
si fara' fronte con l'istituzione di apposito capitolo da
iscrivere nel bilancio di previsione per l'esercizio finanziario
1990, denominato "oneri relativi alla sottoscrizione di azioni
dell'Ente fieristico Expo 2000 ", e con la dotazione di L.
1.000.000.000 in termini di competenza e di cassa.
3. Alla copetura finanziaria della spesa sopra indicata si
provvedera' mediante riduzione di pari importo del capitolo n.
12600.
4. Il Presidente della Giunta regionale e' autorizzato ad
apportare con proprio decreto le occorrenti variazioni di
bilancio.