Disegno di legge regionale, n. 5021.
Norme per l'utilizzo e la fruizione del parco naturale del Gran
Bosco di Salbertrand. 1. La presente legge disciplina le modalita' di utilizzo e di
fruizione del parco naturale del Gran Bosco di Salbertrand,
istituito con legge regionale 20 maggio 1980 , n. 51. 1. L'accesso e la circolazione con mezzi motorizzati di
qualsiasi tipo, al di fuori dei percorsi appositamente
individuati e segnalati per il raggiungimento delle aree
attrezzate, sono vietati. 1. L'Ente Parco o la Direzione del Parco possono chiudere
temporaneamente al transito, ivi compreso a quello dei soggetti
autorizzati, parte o la totalita' delle strade per motivi di
sicurezza, per consentire lo svolgimento di operazioni tecniche o
per la manutenzione delle strade medesime. 1. E' vietato l'accesso e la circolazione con motoslitte,
battipista, cingolati da neve e simili nel territorio del parco
su terreno coperto da neve. 1. Le comitive, le scolaresche ed i gruppi comunque organizzati
possono effettuare la visita del parco in gruppi di non piu' di
30 persone e solamente se accompagnate dal personale messo a
disposizione dall'Ente di gestione o previa autorizzazione della
Direzione del Parco, riportante il giorno di effettuazione della
visita, il percorso da seguire ed il numero di persone
autorizzate: a tali fini gli organizzatori delle visite debbono
provvedere ad avvisare con giusto anticipo circa il giorno e
l'ora della visita gli uffici del Parco. 1. In tutto il territorio del parco e' fatto divieto di
esercitare lo sci fuori pista, salvo autorizzazione della
Direzione del Parco. 1. Su tutto il territorio del parco e' vietato il campeggio,
anche temporaneo, con tende o qualsiasi altro mezzo di soggiorno. 1. E' vietato l'abbandono, anche temporaneo, di piccoli rifiuti
derivanti dal consumo di pasti e/o di bevande e da pic-nic. 1. L'accensione di fuochi e' vietata in qualsiasi periodo
dell'anno. 1. L'abbruciamento delle ristoppie e di altri residui vegetali e'
consentito unicamente quando la distanza dai boshi superi i 100
metri, fatte salve le prescrizioni di massima e di polizia
forestale, ed a condizione che il luogo dove avviene
l'abbruciamento sia stato circoscritto ed isolato con mezzi
efficaci ad arrestare il fuoco e solamente nei periodi di elavta
umidita' atmosferica ed in assenza di vento. 1. E' vietato provvedere al lavaggio di stoviglie nelle acque di
sorgenti e negli specchi di acqua ferma. 1. La raccolta, l'asportazine, il danneggiamento o la detenzione
di parti della flora erbacea ed arbustiva sono sempre vietati. 1. La raccolta, l'asportazione, il danneggiamento o la
detenzione di funghi epigei, anche non commestibili, sono sempre
vietati. 1. La raccolta, l'asportazione, il danneggiamento o la
detenzione di qualsiasi prodotto del sottobosco, ad eccezione
della raccolta dei funghi epigei eduli regolata dal precedente
articolo 9, sono sempre vietati. 1. La raccolta, l'asportazione e l'uccisione volontaria di
qualsiasi specie di molluschi e di anfibi, sono sempre vietate. 1. La cattura, l'asportazione o l'uccisione, se non per caso
fortuito o di necessita', di insetti di qualsiasi ordini e specie
sono sempre vietate. 1. Su tutto il territorio del parco e' vietata la raccolta dei
palchi di ungulati. 1. L'introduzione di cani di qualsiasi razza, al di fuori delle
aree attrezzate e segnalate dall'Ente Parco, e' vietata. 1. L'uso di apparecchi radio e televisivi, nonche' giradischi,
mangianastri e simili, al di fuori delle aree attrezzate
individuate e segnalate dall'Ente Parco, e' vietato. 1. Il danneggiamento delle attrezzature e degli arredi del parco
comporta la sanzione amministrativa da L. 25.000 a L. 250.000
oltre alla facolta' dell'Ente Parco di rivalersi dei danni
subiti. 1. L'esercizio della pesca nelle acque del parco e' vietato. 1. Dal 15 maggio al 30 novembre, periodo riproduttivo e delle
nascite degli ungulati presenti nel parco, l'attivita'
fotografica, sia professionale, sia amatoriale (caccia
fotografica), e' vietata ad eccezione di quella effettuata con
autorizzazione della Direzione del Parco e sotto il controllo del
personale incaricato. 1. Su tutto il territorio del parco e' fatto divieto di carico e
scarico di merci e/o persone mediante atterraggio o sorvolo a
bassa quota di elicotteri. 1. L'Ente Parco puo' sempre concedere deroghe alle norme
previste dalla presente legge per fini scientifici, didattici e
di studio, purche' non contrastino con disposizioni legislative
dello Stato e della Regione ovvero siano di competenza di altri
Organi od Autorita'. Le deroghe sono specifiche, nominative ed a
termine. 1. La vigilanza sull'osservanza della presente legge e
l'accertamento delle relative violazioni sono affidati al
personale di vigilanza dell'Ente Parco ed ai soggetti di cui
all'articolo 10 della legge regionale 20 maggio 1980, n. 51,
previa convenzione con gli Enti di appartenenza. 1. Per l'accertamento delle violazioni e l'applicazione delle
sanzioni previste dalla presente legge si applicano le norme di
cui alla legge regionale 2 marzo 1984, n. 15.
(Finalita')
(Circolazione con mezzi motorizzati)
2. Sono esclusi dal divieto di cui al precedente comma:
a) i mezzi delle Pubbliche Amministrazioni;
b) i mezzi dei privati impiegati nei lavori agricoli e
selviculturali, nelle sistemazioni ed opere idrauliche e
forestali, nelle operazioni di pronto intervento ed antincendio;
c) i mezzi muniti di contrassegno rilasciato dall'Ente Parco:
tale contrassegno non puo' essere rilasciato per periodi di
validita' superiore ai 60 giorni e deve essere rilasciato
soltanto per motivate e comprovate necessita'. Contrassegni
permanenti possono essere rilasciati esclusivamente ai
proprietari di terreni e di fabbricati compresi nel parco ed agli
aventi titolo su percorsi limitati e obbligatori. Contrassegni a
validita'iornaliera possono essere rilasciati direttamente dalla
Direzione del Parco.
3. E' vietato lo svolgimento di competizioni, raduni e
manifestazioni di mezzi motorizzati.
4. Su tutto il territorio del parco e' vietato compiere percorsi
fuori strada con mezzi motorizzati: sono comunque consentiti i
percorsi fuori strada necessari per lo svolgimento delle
attivita' agricole e forestali e per le attivita' di vigilanza e
di pubblico servizio.
5. Gli accessi carrabili delle strade preluse al transito sono
chiusi con sbarre mobili e debbono essere richiusi dopo il
passaggio dei mezzi autorizzati.
6. La velocita' massima consentita a tutti i mezzi meccanici
all'interno del parco e' di 15 chilometri orari.
7. Le violazioni alle norme di cui al presente articolo
comportano la sanzione amministrativa da L. 25.000 a L. 250.000;
la sanzione di cui al presente comma e' applicabile ai singoli
partecipanti alle manifestazioni di cui al comma 3 ed agli
organizzatori delle stesse che ne rispondono in solido.
(Chiusura temporanea di strade e divieti temporanei
di accesso)
2. Della chiusura temporanea di cui al comma precedente debbono
essere preventivamente informati i Comuni interessati ed e' data
pubblicita' ed informazione al pubblico con idonea segnaletica.
3. L'Ente Parco puo' temporaneamente impedire l'accesso a
particolari limitate zone a fini naturalistici, selvicolturali
e/o faunistici: tali zone sono opportunamente indicate con
apposite tabelle.
(Circolazione su terreno coperto da neve)
2. Sono esclusi dal divieto di cui al comma precedente i mezzi
utilizzati per ragioni di servizio pubblico e i mezzi delle
Societa' di gestione degli impianti di risalita ricadenti nel
parco, limitatamente al loro uso su piste da sci e sui tracciati
delle sciovie.
3. I contrassegni a validita' giornaliera di cui al comma 2 del
precedente articolo 2 sono rilasciati, secondo le medesime
modalita', anche per la circolazione con i mezzi di cui al comma
1.
4. Le violazioni alle norme di cui al presente articolo
comportano la sanzione amministrativa da L. 25.000 a L. 250.000.
(Visite per comitive)
2. Le violazioni alle norme di cui al presente articolo
comportano la sanzione amministrativa da L. 25.000 a L. 250.000:
la sanzione di cui al presente comma e' applicabile ai singoli
partecipanti ed agli organizzatori che ne rispondono in solido.
(Attivita' sportive invernali)
2. Sui percorsi appositamente allestiti per lo svolgimento della
attivita' di sci da fondo e' vietato transitare a piedi, con sci
non adatti o con slitte di qualsiasi tipo.
3. E' comunque consentito l'uso di sci di qualsiasi tipo per
escursioni sui tracciati corrispondenti alle strade del parco.
4. Le violazioni alle norme di cui al presente articolo
comportano la sanzione amministrativa da L. 25.000 a L. 250.000.
(Campeggio)
2. Le violazioni alle norme di cui al presente articolo
comportano la sanzione amministrativa da L. 50.000 a L. 500.000
per ogni tenda o mezzo e per ogni giorno o frazione di giorno di
permanenza abusiva.
(Abbandono piccoli rifiuti)
2. Le violazioni alla norma di cui al comma precedente
comportano la sanzione amministrativa da L. 5.000 a L. 50.000.
3. La sanzione di cui al comma precedente e' raddoppiata qualora,
su invito dell'agente verbalizzante, il trasgressore non provveda
alla rimozione dei rifiuti ed al loro conferimento negli appositi
contenitori.
(Accensione di fuochi)
2. Nelle aree appositamente attrezzate individuate e segnalate
dall'Ente Parco e' ammesso l'uso di fornelli da campo e di
barbecue.
3. Le violazioni alle norme di cui al primo comma comportano la
sanzione amministrativa da L. 20.000 a L. 200.000.
4. La sanzione di cui al comma precedente e' raddoppiata nel caso
in cui il trasgressore non provveda allo spegnimento del fuoco ed
al ripristino del luogo mediante rimozione del materiale
incombusto e comunque utilizzato e suo conferimento negli
appositi contenitori.
(Abbruciamenti)
2. Durante l'abbruciamento e' fatto obbligo agli interessati di
essere presenti fino a totale esaurimento della combustione con
personale sufficiente e dotato di mezzi idonei al controllo ed
all'eventuale spegnimento delle fiamme.
3. Le violazioni delle norme di cui al presente articolo
comportano la sanzione amministrativa da L. 50.000 a L. 500.000.
(Lavaggio di stoviglie e automezzi)
2. E' altresi' vietato provvedere al lavaggio di automezzi lungo
i corsi d'acqua, presso le sorgenti, le cascate, i laghi e gli
specchi di acqua ferma.
3. Le violazioni alle norme di cui al presente articolo
comportano la sanzione amministrativa da L. 5.000 a L. 50.000.
(Raccolta della flora spontanea)
2. Sono fatte salve le normali operazioni connesse alle
attivita' agricole e selvicolturali.
3. Le violazioni alla norma di cui al primo comma del presente
articolo, quando trattasi di flora erbacea ed arbustiva non
compresa negli elenchi di cui all'articolo 15 della legge
regionale 2 novembre 1982, n. 32, comportano la sanzione
amministrativa da L. 25.000 a L. 250.000: qualora trattasi di
flora erbacea ed arbustiva compresa negli elenchi di cui
all'articolo 15 della legge regionale 2 novembre 1982, n. 32, si
applicano le sanzioni previste all'articolo 38, sub g), della
legge medesima, cosi' come costituito dall'articolo 3 della legge
regionale 21 giugno 1984, n. 29, pari a L. 20.000 piu' L. 5.000
per ogni esemplare raccolto.
(Raccolta di funghi)
2. E' fatto salvo l'esercizio del diritto di uso civico di
fungatico a favore delle Comunita' locali. Tale diritto deve
essere esercitato nei modi, nei tempi e con i limiti di cui alla
legge regionale 2 novembre 1982, n. 32.
3. Ai soli fini della vigilanza i Sindaci rilasciano, sotto la
propria responsabilita', un tesserino gratuito, personale e valido
per tutto l'anno solare in corso, predisposto dall'Ente Parco, ai
residenti appartenenti alle rispettive Comunita': del rilascio di
ogni tesserino deve essere data comunicazione alla Direzione del
Parco.
4. Le violazioni alla norma di cui al comma 1. del presente
articolo comportano la sanzione amministrativa da L. 25.000 a L.
250.000 per ogni esemplare.
5. Le violazioni alla norma di cui al comma 2 comportano la
sanzione amministrativa prevista dall'articolo 38, sub 1), della
legge regionale 2 novembre 1982, n. 32, e successive
modificazioni, pari a L. 10.000 piu' L. 3.000 per ogni esemplare
raccolto eccedente la quantita' consentita, nonche' il ritiro del
tesserino per tutto il periodo di validita' residua del
medesimo.
(Raccolta di prodotti del sottobosco)
2. Le violazioni alle norme di cui al presente articolo
comportano la sanzione amministrativa da L. 25.000 a L. 250.000.
(Raccolta di anfibi e molluschi)
2. Le violazioni alle norme di cui al presente articolo
comportano la sanzione amministrativa da L. 25.000 a L. 250.000
per ogni esemplare.
(Raccolta degli insetti)
2. Sono fatte salve le normali operazioni connesse alle attivita'
agricole e selvicolturali, nonche' l'applicazione delle norme di
polizia sanitaria, fitopatologica, veterinaria, igienica e
forestale.
3. Le violazioni alle norme di cui al presente articolo
comportano la sanzione amministrativa da L. 25.000 a L. 250.000.
(Raccolta di palchi)
2. Ogni eventuale ritrovamento deve essere segnalato alla
Direzione del Parco che provvede a norma del primo comma
dell'articolo 29 della legge regionale 17 ottobre 1979, n. 60, e
successive modificazioni.
3. Le violazioni alla norma di cui al comma 1. del presente
articolo comportano la sanzione amministrativa da L. 100.000 a L.
600.000.
(Introduzione cani)
2. Nelle aree di cui al comma precedente sono comunque fatte
salve le vigenti disposizioni di legge in materia sanitaria e di
polizia veterinaria, nonche' le ordinanze dei Sindaci competenti
per territorio, ed e' consentita esclusivamente l'introduzione di
cani al guinzaglio.
3. Sono esclusi dal divieto di cui al comma 1:
a) i cani da pastore utilizzati per la custodia delle greggi;
b) i cani da guardia entro i limiti dei luoghi da sorvegliare e
purche' non aperti al pubblico;
c) i cani utilizzati per pubblico servizio o per operazioni di
soccorso.
4. E' fatto obbligo ai proprietari o detentori di munire i cani
usati per la custodia delle greggi e delle mandrie di idoneo
campanellochiaramente udibile a distanza.
5. Ogni eventuale ritrovamento o avvistamento di cani
abbandonati deve essere segnalato alla Direzione o al personale
del Parco.
6. E' fatto obbligo ai proprietari odetentori di consentire il
controllo dei cani al personale di vigilanza su semplice
richiesta.
7. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste dalle
vigenti normative, in materia sanitaria e di polizia veterinaria,
le violazioni alle norme di cui al presente articolo comportano
la sanzione amministrativa da L. 25.000 a L. 250.000.
(Disturbo della quiete e degli habitat naturali)
2. Nelle aree attrezzate l'uso dei citati apparecchi deve
comunque avvenire in modo da non arrecare disturbo alla quiete
dell'ambiente naturale ed alla vita degli animali.
3. E' sempre consentito l'uso degli apparecchi impiegati in
servizi di vigilanza e soccorso e di quelli ubicati presso le
abitazioni private.
4. Le violazioni alle norme di cui al presente articolo
comportano la sanzione amministrativa da L. 25.000 a L. 250.000.
(Danneggiamenti)
(Esercizio della pesca)
2. Le violazioni alla norma di cui al presente articolo
comportano la sanzione amministrativa da L. 30.000 a L. 200.000.
(Attivita' fotografica)
2. Le violazioni alla norma di cui al presente articolo
comportano la sanzione amministrativa da L. 25.000 a L. 250.000.
(Utilizzo di elicotteri)
2. Sono esclusi dal divieto di cui al comma precedente:
a) i mezzi di servizio delle pubbliche amministrazioni;
b) i mezzi autorizzati dalla Giunta esecutiva del Parco
all'esecuzione di lavori o trasporti altrimenti non attuabili.
3. Le violazioni alle norme di cui al presente articolo
comportano la sanzione amministrativa da L. 500.000 a Lire
3.000.000.
(Deroghe)
2. Le autorizzazioni, in deroga dovranno essere esibite, a
richiesta, al personale preposto alla vigilanza.
3. Il personale dell'Ente Parco puo' agire in deroga a quanto
disposto dal presente regolamento, secondo le indicazioni ed i
programmi del Consiglio Direttivo.
(Vigilanza)
(Procedure)
2. Le somme riscosse ai sensi della presente legge saranno
introitate nel bilancio della Regione ed iscritte al capitolo
2230 dello stato di previsione delle entrate di bilancio per
l'anno 1990 ed ai corrispondenti capitoli dei bilanci successivi.
3. Le somme risosse a titolo di rivalsa per danni, di cui al
precedente articolo 20, saranno introitate nel bilancio del Parco
per essere destinate al ripristino delle cose danneggiate.
4. Il pagamento della somma dovuta per danni non costituisce
titolo per la cessione al trasgressore della cosa danneggiata.