Consiglio regionale
del Piemonte




Dati di iter della legge

Disegno di legge regionale, n. 5012.

Interventi a favore del nomadismo.

Art. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14

Art. 1.
(Tutela della popolazione nomade)

1. La Regione Piemonte, con la presente legge, disciplina gli interventi di tutela delle popolazioni nomadi allo scopo di salvaguardarne l'identita' etnica e culturale e favorirne il progressivo inserimento nella comunita' regionale.
2. La Regione Piemonte riconosce pertanto alle popolazioni e gruppi nomadi il pari diritto al nomadismo e alla stanzialita'. La presente legge si propone di rispettare e garantire le libere scelte dei nomadi in ordine all'esercizio del nomadismo e della stanzialita'.
3. Ai fini della presente legge il termine "nomadi" si intende comprensivo di tutti i gruppi zingari, Sinti, Rom ed altri.

Art. 2.
(Aree attrezzate per i nomadi)

1. Gli Enti locali - Comuni, Consorzi di Comuni, Comunita' montane - provvedono alla realizzazione di aree attrezzate per i nomadi secondo la seguente tipologia:
a) aree di sosta attrezzate;
b) aree di transito attrezzate;
c) aree di sosta attrezzate a destinazione particolare.
2. Le aree di cui ai punti a) e c) vanno considerate, su richiesta degli interessati, quale domicilio del nomade.

Art. 3.
(Aree di sosta attrezzate)

1. L'area di sosta attrezzata, localizzata in zona di facile accesso ai servizi pubblici essenziali, deve avere le seguenti caratteristiche:
a) ampiezza non inferiore ai 2000 mq e non superiore ai 4000 mq. La superficie utile di ogni piazzola per ogni famiglia deve essere di minimo 120 mq.;
b) l'area di sosta attrezzata deve essere dotata delle opere di urbanizzazione primaria oltre che dei servizi igienici e di lavanderia, docce, recinzione, telefono pubblico, verde pubblico attrezzato con area giochi per bambini, contenitori per rifiuti solidi urbani.

Art. 4.
(Aree di transito attrezzate)

1. Le aree di transito attrezzate vengono realizzate dai Comuni capoluogo di provincia e dagli altri Comuni, singoli o associati, interessati.
2. Tali aree, costituite da un massimo di 10 piazzole con dimensione non superiore a 1500 mq, devono essere dotate dei servizi essenziali.
3. La permanenza in tali aree e' consentita fino ad un massimo di 30 giorni con possibilita' di prolungamento per i casi di ricovero ospedaliero di uno dei membri della famiglia, o per ragioni accertate di forza maggiore.

Art. 5.
(Aree di sosta attrezzate a destinazione particolare)

1. I Comuni, singoli o associati, possono realizzare aree di sosta attrezzate aggiuntive, sulle cui piazzole individuate all'interno dell'area, e' costituito il diritto reale di superficie in favore dei nomadi che ne facciano richiesta.
2. I suddetti Enti adottano criteri per la realizzazione di tale diritto e per la corresponsione di un canone finalizzato all'ammortamento delle spese di urbanizzazione primaria, dei costi derivati dalla realizzazione di eventuali attrezzature di servizio, delle spese dell'eventuale acquisto da parte dei Comuni singoli o associati delle aree medesime e alla copertura delle spese di manutenzione degli impianti e delle attrezzature.
3. Nella predisposizione di tali aree sono seguite le norme di cui all'art. 3 della presente legge.

Art. 6.
(Funzionamento delle aree attrezzate)

1. Il coordinamento, la gestione e la manutenzione saranno attuati - in base a specifici regolamenti comunali - con il coinvolgimento degli utenti, dai comuni, dai loro consorzi, dalle Comunita' montane - o mediante convenzioni, da associazioni di volontariato che operino senza fini di lucro nel campo della solidarieta' sociale.
2. Nelle aree di cui agli artt. 3/4/5 devono essere garantite, a cura dell' U.S.S.L. competente per territorio, costante vigilanza e regolare assistenza sanitaria, avviando sistematicamente misure di medicina preventiva e di educazione igienico-sanitaria e alimentare.
3. Per l'accesso alle aree attrezzate i nomadi che intendano ivi fissare la propria dimora, devono declinare all'Amministrazione comunale, le proprie generalita' per la registrazione.
4. Ai nomadi che lo richiedono deve essere riconosciuta la residenza anagrafica presso l'area attrezzata di propria scelta.
5. Le indicazioni ed i regolamenti affissi all'interno delle aree devono essere redatti anche in lingua romane's e/o nelle altre lingue parlate dai gruppi presenti.

Art. 7.
(Abitazioni stabili)

1. Per favorire l'accesso alla casa da parte delle famiglie nomadi che preferiscono scegliere la vita sedentaria, i Comuni, i loro Consorzi, le Comunita' montane, adottano le opportune iniziative in tema di edilizia sovvenzionata e di assegnazione di alloggi di edilizia popolare e comunale sulla base della legislazione vigente e delle misure e degli interventi previsti dal Fondo-Sociale-Europeo, come pure secondo quanto specificatamente previsto dal Fondo di ristabilimento del Consiglio d'Europa.
2. La Giunta regionale entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge definisce, con propria delibera, le modalita' con cui rendere effettivo l'accesso alla casa dei nomadi.

Art. 8.
(Istruzione e formazione professionale)

1. I Comuni, i loro Consorzi, le Comunita' montane promuovono iniziative per favorire la scolarizzazione dei nomadi, con particolare riferimento ai bambini in eta' scolare, nonche' iniziative di alfabetizzazione ed educazione permanente per gli adulti, in forme compatibili con la cultura nomade, in accordo con i competenti uffici periferici del Ministero della Pubblica Istruzione nello spirito della normativa regionale sul diritto all studio.
2. Gli stessi Enti locali e gli Enti gestori di attivita' di formazione o di riconversione professionale promuovono altresi' iniziative di formazione professionale aventi preferibilmente per contenuto sia le forme di lavoro e di artigianato tipico della cultura dei nomadi sia nuove attivita' lavorative consone alle attitudini dei nomadi stessi.

Art. 9.
(Attivita' commerciali e artigiane)

1. La Regione Piemonte realizza iniziative di sostegno all'artigianato e al commercio della produzione tipica della cultura dei nomadi, nonche' iniziative di sostegno per l'inserimento dei nomadi nel mondo del lavoro per i mestieri legati al nomadismo.
2. I Comuni, i loro Consorzi, le Comunita' montane, nonche' gli Enti pubblici e privati operanti nei campi della cooperazione e della promozione possono presentare alla Giunta regionale progetti annuali o poliennali con le finalita' di cui al precedente comma.
3. Gli Enti di cui al comma precedente promuovono iniziative volte a creare le condizioni necessarie affinche' i nomadi possano conseguire le certificazioni e le licenze per l'esercizio delle attivita' produttive commerciali e dello spettacolo, nonche' per la concessione delle aree di vendita nei mercati o nelle fiere e per l'esercizio di circhi, spettacoli viaggianti e di parchi di divertimento.

Art. 10.
(Consulta regionale per la tutela dei nomadi)

1. E' istituita presso la Giunta regionale la Consulta regionale per la tutela dei nomadi. Essa e' composta da:
a) il Presidente della Giunta regionale o un Assessore da lui delegato, con funzione di Presidente;
b) n. 3 membri designati dal Consiglio regionale di cui n. 1 della minoranza;
c) n. 1 rappresentante dei Comuni piemontesi designato dall' A.N.C.I. scelto tra i Comuni che abbiano realizzato aree attrezzate funzionanti;
d) n. 1 rappresentante delle Province piemontesi designato dall' U.P.I. ;
e) n. 5 rappresentanti, tra i quali deve essere garantita la presenza dei nomadi, delle associazioni aventi per fini statutari la tutela del nomadismo;
f) n. 1 funzionario regionale, designato dall'Assessore competente per materia, che svolga anche le funzioni di segretario.
2. La Consulta regionale, nella sua normale attivita', puo' avvalersi inoltre della partecipazione di rappresentanti dei gruppi nomadi presenti sul territorio piemontese, designati, in relazione alle diverse esigenze di lavoro della Consulta, dalle associazioni di tutela dei nomadi.
3. La Consulta resta in carica per la durata della legislazione regionale e viene rinnovata entro quattro mesi dall'insediamento del Consiglio regionale. Ai componenti della Consulta regionale spettano i compensi previsti dalla L.R. 33/76.

Art. 11.
(Compiti della Consulta regionale)

1. La Consulta regionale per la tutela dei nomadi ha i seguenti compiti:
a) proporre studi ed attivita' informativa sul fenomeno del nomadismo nella vita sociale della regione e sulle condizioni di vita e di lavoro dei nomadi;
b) esprimere pareri consultivi e di orientamento sulle proposte di leggi regionali che riguardino direttamente o indirettamente i nomadi;
c) esprimere parere sullo stato di attuazione, nell'ambito del territorio regionale, delle norme comunitarie, statali e regionali volte a garantire l'effettivo esercizio dei diritti civili e politici delle popolazioni nomadi presenti, in qualsiasi momento, nel territorio regionale;
d) esprimere parere sugli atti amministrativi di maggiore rilevanza adottati in attuazione della presente legge.

Art. 12.
(Forme di contributi)

1. Per le iniziative e le attivita' previste dalla presente legge, la Regione prevede l'erogazione di contributi fino a un massimo del 50 per cento della spesa ritenuta ammissibile.

Art. 13.
(Domande di contributo)

1. Ai fini dell'assegnazione dei contributi di cui al precedente articolo, i Comuni, i loro Consorzi, le Comunita' montane interessati, gli Enti che operano nell'ambito della tutela e della promozione umana e culturale dei nomadi, nonche' gli Enti abilitati alla formazione professionale, devono presentare la relativa domanda entro il 30 settembre di ciascun anno.
2. Alla domanda devono essere allegati, in quanto ad essa riferiti:
a) il progetto delle aree di cui agli artt. 3, 4 e 5 con annessi relazione tecnica e preventivo di spesa;
b) preventivo della spesa relativa alla gestione e manutenzione delle aree di cui alla lettera a);
c) progetto/progetti di iniziative di scolarizzazione, istruzione, formazione professionale, con annesso preventivo di spesa;
d) per i progetti di cui agli artt. 8 e 9 gli Enti interessati devono produrre un programma di massima relativamente all'azione pluriennale ed un progetto dettagliato con relativo preventivo di spesa per le iniziative dell'anno in questione.
3. Entro il 30 novembre la Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente, delibera il programma di riparto dei contributi.

Art. 14.
(Norme finanziarie)

1. Per l'attuazione degli interventi settoriali di cui alla presente legge, gestiti direttamente dagli Assessorati competenti nelle rispettive materie, saranno istituiti con legge regionale, ove necessario, nel bilancio di previsione per gli anni finanziari 1991 e successivi, specifici capitoli.
2. Per l'attuazione di studi, indagini, ricerche, si provvedera' con i fondi iscritti negli stati di previsione della spesa dei relativi anni, in applicazione della L.R. 6/88 e successive modificazioni.
3. Alle spese di funzionamento della Consulta regionale per la tutela dei nomadi si provvedera' ai sensi della L.R. 33/76.
4. Per l'erogazione ai Comuni, Consorzi, Comunita' montane, di contributi per la realizzazione degli interventi di cui agli artt. 3, 4, 5, 6 e 7 si provvede, per l'esercizio 1991, tramite l'istituzione di apposito capitolo di bilancio avente la dotazione di L. 200 milioni e la denominazione: "Interventi per la realizzazione e il funzionamento di aree per nomadi".
5. per l'attuazione degli interventi previsti dalla presente legge la Regione puo' avvalersi altresi' di eventuali contributi o finanziamenti statali.
6. Il Presidente della Giunta regionale e' autorizzato ad apportare con proprio decreto le occorrenti variazioni di bilancio.