Disegno di legge regionale, n. 5012.
Interventi a favore del nomadismo. 1. La Regione Piemonte, con la presente legge, disciplina gli
interventi di tutela delle popolazioni nomadi allo scopo di
salvaguardarne l'identita' etnica e culturale e favorirne il
progressivo inserimento nella comunita' regionale. 1. Gli Enti locali - Comuni, Consorzi di Comuni, Comunita'
montane - provvedono alla realizzazione di aree attrezzate per i
nomadi secondo la seguente tipologia: 1. L'area di sosta attrezzata, localizzata in zona di facile
accesso ai servizi pubblici essenziali, deve avere le seguenti
caratteristiche: 1. Le aree di transito attrezzate vengono realizzate dai Comuni
capoluogo di provincia e dagli altri Comuni, singoli o associati,
interessati. 1. I Comuni, singoli o associati, possono realizzare aree di
sosta attrezzate aggiuntive, sulle cui piazzole individuate
all'interno dell'area, e' costituito il diritto reale di
superficie in favore dei nomadi che ne facciano richiesta. 1. Il coordinamento, la gestione e la manutenzione saranno
attuati - in base a specifici regolamenti comunali - con il
coinvolgimento degli utenti, dai comuni, dai loro consorzi, dalle
Comunita' montane - o mediante convenzioni, da associazioni di
volontariato che operino senza fini di lucro nel campo della
solidarieta' sociale. 1. Per favorire l'accesso alla casa da parte delle famiglie
nomadi che preferiscono scegliere la vita sedentaria, i Comuni, i
loro Consorzi, le Comunita' montane, adottano le opportune
iniziative in tema di edilizia sovvenzionata e di assegnazione di
alloggi di edilizia popolare e comunale sulla base della
legislazione vigente e delle misure e degli interventi previsti
dal Fondo-Sociale-Europeo, come pure secondo quanto
specificatamente previsto dal Fondo di ristabilimento del
Consiglio d'Europa. 1. I Comuni, i loro Consorzi, le Comunita' montane promuovono
iniziative per favorire la scolarizzazione dei nomadi, con
particolare riferimento ai bambini in eta' scolare, nonche'
iniziative di alfabetizzazione ed educazione permanente per gli
adulti, in forme compatibili con la cultura nomade, in accordo
con i competenti uffici periferici del Ministero della Pubblica
Istruzione nello spirito della normativa regionale sul diritto
all studio. 1. La Regione Piemonte realizza iniziative di sostegno
all'artigianato e al commercio della produzione tipica della
cultura dei nomadi, nonche' iniziative di sostegno per
l'inserimento dei nomadi nel mondo del lavoro per i mestieri
legati al nomadismo. 1. E' istituita presso la Giunta regionale la Consulta regionale
per la tutela dei nomadi. Essa e' composta da: 1. La Consulta regionale per la tutela dei nomadi ha i seguenti
compiti: 1. Per le iniziative e le attivita' previste dalla presente
legge, la Regione prevede l'erogazione di contributi fino a un
massimo del 50 per cento della spesa ritenuta ammissibile. 1. Ai fini dell'assegnazione dei contributi di cui al precedente
articolo, i Comuni, i loro Consorzi, le Comunita' montane
interessati, gli Enti che operano nell'ambito della tutela e
della promozione umana e culturale dei nomadi, nonche' gli Enti
abilitati alla formazione professionale, devono presentare la
relativa domanda entro il 30 settembre di ciascun anno. 1. Per l'attuazione degli interventi settoriali di cui alla
presente legge, gestiti direttamente dagli Assessorati competenti
nelle rispettive materie, saranno istituiti con legge regionale,
ove necessario, nel bilancio di previsione per gli anni
finanziari 1991 e successivi, specifici capitoli.
(Tutela della popolazione nomade)
2. La Regione Piemonte riconosce pertanto alle popolazioni e
gruppi nomadi il pari diritto al nomadismo e alla stanzialita'.
La presente legge si propone di rispettare e garantire le libere
scelte dei nomadi in ordine all'esercizio del nomadismo e della
stanzialita'.
3. Ai fini della presente legge il termine "nomadi" si intende
comprensivo di tutti i gruppi zingari, Sinti, Rom ed altri.
(Aree attrezzate per i nomadi)
a) aree di sosta attrezzate;
b) aree di transito attrezzate;
c) aree di sosta attrezzate a destinazione particolare.
2. Le aree di cui ai punti a) e c) vanno considerate, su
richiesta degli interessati, quale domicilio del nomade.
(Aree di sosta attrezzate)
a) ampiezza non inferiore ai 2000 mq e non superiore ai 4000 mq.
La superficie utile di ogni piazzola per ogni famiglia deve
essere di minimo 120 mq.;
b) l'area di sosta attrezzata deve essere dotata delle opere di
urbanizzazione primaria oltre che dei servizi igienici e di
lavanderia, docce, recinzione, telefono pubblico, verde pubblico
attrezzato con area giochi per bambini, contenitori per rifiuti
solidi urbani.
(Aree di transito attrezzate)
2. Tali aree, costituite da un massimo di 10 piazzole con
dimensione non superiore a 1500 mq, devono essere dotate dei
servizi essenziali.
3. La permanenza in tali aree e' consentita fino ad un massimo di
30 giorni con possibilita' di prolungamento per i casi di
ricovero ospedaliero di uno dei membri della famiglia, o per
ragioni accertate di forza maggiore.
(Aree di sosta attrezzate a destinazione
particolare)
2. I suddetti Enti adottano criteri per la realizzazione di tale
diritto e per la corresponsione di un canone finalizzato
all'ammortamento delle spese di urbanizzazione primaria, dei
costi derivati dalla realizzazione di eventuali attrezzature di
servizio, delle spese dell'eventuale acquisto da parte dei Comuni
singoli o associati delle aree medesime e alla copertura delle
spese di manutenzione degli impianti e delle attrezzature.
3. Nella predisposizione di tali aree sono seguite le norme di
cui all'art. 3 della presente legge.
(Funzionamento delle aree attrezzate)
2. Nelle aree di cui agli artt. 3/4/5 devono essere garantite,
a cura dell' U.S.S.L. competente per territorio, costante
vigilanza e regolare assistenza sanitaria, avviando
sistematicamente misure di medicina preventiva e di educazione
igienico-sanitaria e alimentare.
3. Per l'accesso alle aree attrezzate i nomadi che intendano ivi
fissare la propria dimora, devono declinare all'Amministrazione
comunale, le proprie generalita' per la registrazione.
4. Ai nomadi che lo richiedono deve essere riconosciuta la
residenza anagrafica presso l'area attrezzata di propria scelta.
5. Le indicazioni ed i regolamenti affissi all'interno delle
aree devono essere redatti anche in lingua romane's e/o nelle
altre lingue parlate dai gruppi presenti.
(Abitazioni stabili)
2. La Giunta regionale entro 90 giorni dall'entrata in vigore
della presente legge definisce, con propria delibera, le
modalita' con cui rendere effettivo l'accesso alla casa dei
nomadi.
(Istruzione e formazione professionale)
2. Gli stessi Enti locali e gli Enti gestori di attivita' di
formazione o di riconversione professionale promuovono altresi'
iniziative di formazione professionale aventi preferibilmente per
contenuto sia le forme di lavoro e di artigianato tipico della
cultura dei nomadi sia nuove attivita' lavorative consone alle
attitudini dei nomadi stessi.
(Attivita' commerciali e artigiane)
2. I Comuni, i loro Consorzi, le Comunita' montane, nonche' gli
Enti pubblici e privati operanti nei campi della cooperazione e
della promozione possono presentare alla Giunta regionale
progetti annuali o poliennali con le finalita' di cui al
precedente comma.
3. Gli Enti di cui al comma precedente promuovono iniziative
volte a creare le condizioni necessarie affinche' i nomadi
possano conseguire le certificazioni e le licenze per l'esercizio
delle attivita' produttive commerciali e dello spettacolo,
nonche' per la concessione delle aree di vendita nei mercati o
nelle fiere e per l'esercizio di circhi, spettacoli viaggianti e
di parchi di divertimento.
(Consulta regionale per la tutela dei nomadi)
a) il Presidente della Giunta regionale o un Assessore da lui
delegato, con funzione di Presidente;
b) n. 3 membri designati dal Consiglio regionale di cui n. 1
della minoranza;
c) n. 1 rappresentante dei Comuni piemontesi designato
dall' A.N.C.I. scelto tra i Comuni che abbiano realizzato aree
attrezzate funzionanti;
d) n. 1 rappresentante delle Province piemontesi designato
dall' U.P.I. ;
e) n. 5 rappresentanti, tra i quali deve essere garantita la
presenza dei nomadi, delle associazioni aventi per fini statutari
la tutela del nomadismo;
f) n. 1 funzionario regionale, designato dall'Assessore
competente per materia, che svolga anche le funzioni di
segretario.
2. La Consulta regionale, nella sua normale attivita', puo'
avvalersi inoltre della partecipazione di rappresentanti dei
gruppi nomadi presenti sul territorio piemontese, designati, in
relazione alle diverse esigenze di lavoro della Consulta, dalle
associazioni di tutela dei nomadi.
3. La Consulta resta in carica per la durata della legislazione
regionale e viene rinnovata entro quattro mesi dall'insediamento
del Consiglio regionale. Ai componenti della Consulta regionale
spettano i compensi previsti dalla L.R. 33/76.
(Compiti della Consulta regionale)
a) proporre studi ed attivita' informativa sul fenomeno del
nomadismo nella vita sociale della regione e sulle condizioni di
vita e di lavoro dei nomadi;
b) esprimere pareri consultivi e di orientamento sulle proposte
di leggi regionali che riguardino direttamente o indirettamente i
nomadi;
c) esprimere parere sullo stato di attuazione, nell'ambito del
territorio regionale, delle norme comunitarie, statali e
regionali volte a garantire l'effettivo esercizio dei diritti
civili e politici delle popolazioni nomadi presenti, in qualsiasi
momento, nel territorio regionale;
d) esprimere parere sugli atti amministrativi di maggiore
rilevanza adottati in attuazione della presente legge.
(Forme di contributi)
(Domande di contributo)
2. Alla domanda devono essere allegati, in quanto ad essa
riferiti:
a) il progetto delle aree di cui agli artt. 3, 4 e 5 con annessi
relazione tecnica e preventivo di spesa;
b) preventivo della spesa relativa alla gestione e manutenzione
delle aree di cui alla lettera a);
c) progetto/progetti di iniziative di scolarizzazione,
istruzione, formazione professionale, con annesso preventivo di
spesa;
d) per i progetti di cui agli artt. 8 e 9 gli Enti interessati
devono produrre un programma di massima relativamente all'azione
pluriennale ed un progetto dettagliato con relativo preventivo di
spesa per le iniziative dell'anno in questione.
3. Entro il 30 novembre la Giunta regionale, sentita la
Commissione consiliare competente, delibera il programma di
riparto dei contributi.
(Norme finanziarie)
2. Per l'attuazione di studi, indagini, ricerche, si provvedera'
con i fondi iscritti negli stati di previsione della spesa dei
relativi anni, in applicazione della L.R. 6/88 e successive
modificazioni.
3. Alle spese di funzionamento della Consulta regionale per la
tutela dei nomadi si provvedera' ai sensi della L.R. 33/76.
4. Per l'erogazione ai Comuni, Consorzi, Comunita' montane, di
contributi per la realizzazione degli interventi di cui agli
artt. 3, 4, 5, 6 e 7 si provvede, per l'esercizio 1991, tramite
l'istituzione di apposito capitolo di bilancio avente la
dotazione di L. 200 milioni e la denominazione: "Interventi per
la realizzazione e il funzionamento di aree per nomadi".
5. per l'attuazione degli interventi previsti dalla presente
legge la Regione puo' avvalersi altresi' di eventuali contributi
o finanziamenti statali.
6. Il Presidente della Giunta regionale e' autorizzato ad
apportare con proprio decreto le occorrenti variazioni di
bilancio.