Consiglio regionale
del Piemonte




Dati di iter della legge

Proposta di legge regionale, n. 5004.

Individuazione, tutela e valorizzazione dei beni culturali architettonici nell'ambito comunale.

Presentata da BRESSO MERCEDES, BUZIO ALBERTO, CHIEZZI GIUSEPPE, MONTICELLI ANTONIO, RIBA LIDO, RIVALTA LUIGI.

Art. 1, 2, 3, 4, 5, 6

Art. 1.
(Finalita')

1. La presente legge valorizza e tutela i caratteri tipologici costruttivi e decorativi con significato culturale, storico, architettonico, ambientale degli edifici e loro pertinenze.
2. I caratteri tipologici, costruttivi e decorativi, individuati secondo le procedure della presente legge, sono riconosciuti come "beni culturali architettonici" nell'ambito del Comune.
3. Le norme della presente legge si applicano nei Comuni dotati di Piano Regolatore Generale, approvato ai sensi della legge regionale 5/12/1977 n. 56 e successive modificazioni, nel quale siano stati individuati i beni culturali ambientali da salvaguardare secondo quanto previsto dall'art. 24 della legge regionale 5/12/1977 n. 56.

Art. 2.
(Censimento dei particolari costruttivi e decorativi)

1. I Comuni deliberano, entro 3 mesi dall'approvazione della presente legge, il censimento dei caratteri tipologici costruttivi e decorativi di cui all'art.1 servendosi di esperti in materia scelti nell'ambito delle Amministrazioni locali, dell'Universita' e del Politecnico, dei professionisti di qualificata competenza iscritti agli Ordini.
2. Il censimento e' costituito da schede tecniche contenenti la relazione illustrativa, gli elaborati grafici, la documentazione fotografica degli elementi tipologici costruttivi e decorativi e le indicazioni di comportamento al fine della loro tutela e valorizzazione.
3. La Giunta regionale, entro 90 giorni dall'approvazione della presente legge, delibera lo schema tipo degli elaborati scritto-grafici relativi alle schede tecniche.
4. L'insieme degli elaborati del censimento e' raccolto in un "catalogo dei beni culturali architettonici" che viene approvato dal Consiglio comunale come "allegato al regolamento igienico edilizio comunale".
5. Il catalogo viene approvato entro un anno dall'inizio del censimento.
6. Entro il 31 luglio di ogni anno i Comuni aggiornano il catalogo dei beni culturali architettonici.

Art. 3.
(Partecipazione)

1. Gli Enti ed Associazioni pubbliche e private che hanno compiti e finalita' di tutela dei valori culturali, storici, architettonici, ambientali, partecipano al censimento ed alla elaborazione del "catalogo dei beni culturali architettonici" secondo le modalita' deliberate dai Consigli comunali.
2. Gli Enti ed Associazioni, di cui al primo comma del presente articolo, possono indicare ai Comuni i caratteri tipologici costruttivi e decorativi meritevoli di essere censiti.
3. I Comuni danno adeguata informazione ai soggetti di cui ai commi precedenti sulle modalita' di formazione del censimento e del catalogo.

Art. 4.
(Caratteri tipologici costruttivi e decorativi)

1. Oggetto del censimento sono i caratteri tipologici costruttivi e decorativi degli edifici e loro pertinenze a prescindere dalla destinazione degli stessi.
2. Costituiscono carattere tipologici costruttivi e decorativi le tipologie costruttive e compositive, di elementi di finitura, gli apparati decorativi ed ogni altro elemento architettonico che costituisca caratteristica storica dell'edificio.

Art. 5.
(Incentivazione dell'attivita' di censimento)

1. La Regione partecipa alla spesa sostenuta dai Comuni per l'effettuazione del censimento e la realizzazione del catalogo con contributi sino al 50% della spesa effettivamente sostenuta.

Art. 6.
(Interventi di valorizzazione e tutela)

1. I proprietari o aventi titolo, degli edifici e loro pertinenze che nei progetti di restauro o risanamento conservativo si impegnano ad eseguire gli interventi, in osservanza ai criteri previsti dal "catalogo dei beni culturali architettonici" possono richiedere un contributo alle spese sostenute, commisurato alla importanza e complessita' degli interventi realizzati.
2. Le spese sostenute saranno determinate in base ad una precisa documentazione contabile.
3. L'erogazione dei contributi e' subordinata all'accertamento della conformita' degli interventi ai criteri previsti dal "catalogo dei beni culturali architettonici", effettuata dagli uffici comunali o dagli esperti incaricati dal Comune.