Proposta di legge regionale, n. 5004.
Individuazione, tutela e valorizzazione dei beni culturali
architettonici nell'ambito comunale. 1. La presente legge valorizza e tutela i caratteri tipologici
costruttivi e decorativi con significato culturale, storico,
architettonico, ambientale degli edifici e loro pertinenze. 1. I Comuni deliberano, entro 3 mesi dall'approvazione della presente
legge, il censimento dei caratteri tipologici costruttivi e decorativi
di cui all'art.1 servendosi di esperti in materia scelti nell'ambito
delle Amministrazioni locali, dell'Universita' e del Politecnico, dei
professionisti di qualificata competenza iscritti agli Ordini. 1. Gli Enti ed Associazioni pubbliche e private che hanno compiti e
finalita' di tutela dei valori culturali, storici, architettonici,
ambientali, partecipano al censimento ed alla elaborazione del "catalogo
dei beni culturali architettonici" secondo le modalita' deliberate dai
Consigli comunali. 1. Oggetto del censimento sono i caratteri tipologici costruttivi e
decorativi degli edifici e loro pertinenze a prescindere dalla
destinazione degli stessi. 1. La Regione partecipa alla spesa sostenuta dai Comuni per
l'effettuazione del censimento e la realizzazione del catalogo con
contributi sino al 50% della spesa effettivamente sostenuta. 1. I proprietari o aventi titolo, degli edifici e loro pertinenze che
nei progetti di restauro o risanamento conservativo si impegnano ad
eseguire gli interventi, in osservanza ai criteri previsti dal "catalogo
dei beni culturali architettonici" possono richiedere un contributo alle
spese sostenute, commisurato alla importanza e complessita' degli
interventi realizzati.
Art. 1, 2, 3, 4, 5, 6
(Finalita')
2. I caratteri tipologici, costruttivi e decorativi, individuati
secondo le procedure della presente legge, sono riconosciuti come "beni
culturali architettonici" nell'ambito del Comune.
3. Le norme della presente legge si applicano nei Comuni dotati di
Piano Regolatore Generale, approvato ai sensi della legge regionale
5/12/1977 n. 56 e successive modificazioni, nel quale siano stati
individuati i beni culturali ambientali da salvaguardare secondo quanto
previsto dall'art. 24 della legge regionale 5/12/1977 n. 56.
(Censimento dei particolari costruttivi e decorativi)
2. Il censimento e' costituito da schede tecniche contenenti la
relazione illustrativa, gli elaborati grafici, la documentazione
fotografica degli elementi tipologici costruttivi e decorativi e le
indicazioni di comportamento al fine della loro tutela e valorizzazione.
3. La Giunta regionale, entro 90 giorni dall'approvazione della
presente legge, delibera lo schema tipo degli elaborati scritto-grafici
relativi alle schede tecniche.
4. L'insieme degli elaborati del censimento e' raccolto in un "catalogo
dei beni culturali architettonici" che viene approvato dal Consiglio
comunale come "allegato al regolamento igienico edilizio comunale".
5. Il catalogo viene approvato entro un anno dall'inizio del
censimento.
6. Entro il 31 luglio di ogni anno i Comuni aggiornano il catalogo dei
beni culturali architettonici.
(Partecipazione)
2. Gli Enti ed Associazioni, di cui al primo comma del presente
articolo, possono indicare ai Comuni i caratteri tipologici costruttivi
e decorativi meritevoli di essere censiti.
3. I Comuni danno adeguata informazione ai soggetti di cui ai commi
precedenti sulle modalita' di formazione del censimento e del catalogo.
(Caratteri tipologici costruttivi e decorativi)
2. Costituiscono carattere tipologici costruttivi e decorativi le
tipologie costruttive e compositive, di elementi di finitura, gli
apparati decorativi ed ogni altro elemento architettonico che
costituisca caratteristica storica dell'edificio.
(Incentivazione dell'attivita' di censimento)
(Interventi di valorizzazione e tutela)
2. Le spese sostenute saranno determinate in base ad una precisa
documentazione contabile.
3. L'erogazione dei contributi e' subordinata all'accertamento della
conformita' degli interventi ai criteri previsti dal "catalogo dei beni
culturali architettonici", effettuata dagli uffici comunali o dagli
esperti incaricati dal Comune.