Proposta di legge regionale, n. 4628.
Interventi della Regione Piemonte a favore del popolo
Romeno. 1. La Regione Piemonte sviluppa iniziative a favore del
popolo romeno, nell'ambito delle proprie competenwe ed in
raccordo con l'azione dello Stato, nei temini e con le
modalita' di cui alla presente legge. 1. Per le finalita' di cui all'articolo 1 e con la
procedura ivi prevista, la Giunta regionale sviluppa
iniziative volte a: 1. Per favorire momenti di integrazione delle culture
romena ed italiana, con particolare attenzione alle
problematiche giovanili, una quota rilevante delle risorse
disponibili e' destinata all'istituzione di borse di studio,
a carattere post-universitario, a favore di studenti romeni. 1. Agli oneri finanziari conseguenti all'attuazione delle
iniziative di cui alla presente legge, si fa fronte con le
disponibilita' esistenti sul capitolo n. 2395 "interventi
regionali di soccorso (l.r. 28/1/82 n. 4)" del bilancio di
previsione della Regione Piemonte 1990.
Art. 1, 2, 3, 4
(Contenuti e finalita' della legge)
2. Le iniziative di cui comma 1) sono finalizzate a porre
in essere concreti momenti di solidarieta', sul piano
economico e su quello culturale a favore di quelle
popolazionim, a fronte della grave crisi istituzionali di
quel Paese.
3. I provvedimenti attuativi di tali iniziative sono
adottati dalla Giunta regionale, sulla base delle
indicazioni formulate dal Comitato regionale di Solidarieta'
di cui alla l.r. 28/1/82, n.4.
(Ambiti di intervento)
a) interventi ne settore della cultura, dell'istituzione e
della formazione professionale
b) interventi per il trasporto dei generi di soccorso,
limitatamente al periodo dell'emergenza.
2. A tal fine vengono utilizzati gli stanziamenti previsti
sul bilancio della Regione, le risorse messe a disposizione
da Enti locali piemontesi, nonche' quelle, finanziarie o di
altra natura, offerte da associazioni od altri soggetti,
pubblici o privati, che intendano avvalersi del tramite
regionale.
(Iniziative culturali e formative)
2. La relativa gestione viene assicurata attraverso
convenzionamento con l'Universita' ed il Politecnico di
Torino, di concerto con istituzioni a carattere
internazionale, deputate alla gestione di tali iniziative.
3. Per le finalita' di cui al comma 1), la Regione
sviluppa, nei confronti delle istituzioni culturali e degli
Enti locali piemontesi, ogni iniziativa utile a favorirne
l'intervento, nell'ambito delle rispettive competenze, con
atti di solidarieta' nei settori della cultura e
dell'informazione.
(Norma di attuazione e finanziaria)