Consiglio regionale
del Piemonte




Dati di iter della legge

Proposta di legge regionale, n. 4628.

Interventi della Regione Piemonte a favore del popolo Romeno.

Presentata da ALA NEMESIO, ROSSA ANGELO, VALERI GILBERTO.

Art. 1, 2, 3, 4

Art. 1.
(Contenuti e finalita' della legge)

1. La Regione Piemonte sviluppa iniziative a favore del popolo romeno, nell'ambito delle proprie competenwe ed in raccordo con l'azione dello Stato, nei temini e con le modalita' di cui alla presente legge.
2. Le iniziative di cui comma 1) sono finalizzate a porre in essere concreti momenti di solidarieta', sul piano economico e su quello culturale a favore di quelle popolazionim, a fronte della grave crisi istituzionali di quel Paese.
3. I provvedimenti attuativi di tali iniziative sono adottati dalla Giunta regionale, sulla base delle indicazioni formulate dal Comitato regionale di Solidarieta' di cui alla l.r. 28/1/82, n.4.

Art. 2.
(Ambiti di intervento)

1. Per le finalita' di cui all'articolo 1 e con la procedura ivi prevista, la Giunta regionale sviluppa iniziative volte a:
a) interventi ne settore della cultura, dell'istituzione e della formazione professionale b) interventi per il trasporto dei generi di soccorso, limitatamente al periodo dell'emergenza.
2. A tal fine vengono utilizzati gli stanziamenti previsti sul bilancio della Regione, le risorse messe a disposizione da Enti locali piemontesi, nonche' quelle, finanziarie o di altra natura, offerte da associazioni od altri soggetti, pubblici o privati, che intendano avvalersi del tramite regionale.

Art. 3.
(Iniziative culturali e formative)

1. Per favorire momenti di integrazione delle culture romena ed italiana, con particolare attenzione alle problematiche giovanili, una quota rilevante delle risorse disponibili e' destinata all'istituzione di borse di studio, a carattere post-universitario, a favore di studenti romeni.
2. La relativa gestione viene assicurata attraverso convenzionamento con l'Universita' ed il Politecnico di Torino, di concerto con istituzioni a carattere internazionale, deputate alla gestione di tali iniziative.
3. Per le finalita' di cui al comma 1), la Regione sviluppa, nei confronti delle istituzioni culturali e degli Enti locali piemontesi, ogni iniziativa utile a favorirne l'intervento, nell'ambito delle rispettive competenze, con atti di solidarieta' nei settori della cultura e dell'informazione.

Art. 4.
(Norma di attuazione e finanziaria)

1. Agli oneri finanziari conseguenti all'attuazione delle iniziative di cui alla presente legge, si fa fronte con le disponibilita' esistenti sul capitolo n. 2395 "interventi regionali di soccorso (l.r. 28/1/82 n. 4)" del bilancio di previsione della Regione Piemonte 1990.