Consiglio regionale
del Piemonte




Dati di iter della legge

Disegno di legge regionale, n. 4623.

Rifinanziamento, con modifiche, della legge regionale 15 maggio 1987, n. 27 concernente la programmazione degli interventi per lo sviluppo dell'offerta turistica.

Art. 1, 2, 3, 4, 5, 6

Art. 1.
(Oggetto)

1. La legge regionale 15 maggio 1987 n. 27 "Programmazione degli interventi per lo sviluppo dell'offerta turistica" e' rifinanziata per il biennio 1990/91 con le modifiche indicate agli articoli successivi.

Art. 2.
(Modalita' per la richiesta di finanziamenti)

All'art. 4 sono aggiunti i seguenti commi:
6. I Comuni, ai sensi della l.r. 21 marzo 1984 n. 18, presentano le domande alla Regione entro il 31 luglio di ogni anno mediante scheda del programma operativo delle opere e degli interventi pubblici, copia della scheda deve essere trasmessa entro la stssa data all'Assessorato regionale al Turismo corredata dalla documentazione di cui al comma 1;
7. Gli altri Enti pubblici presentano le domande all'Assessorato regionale al turismo entro il 31 luglio di ogni anno corredate dalla documentazione di cui al comma 1.

Art. 3.
(Interventi straordinari per il mancato innevamento)

1. Sono concessi per l'anno a chiunque eserciti attivita' di intersse turistico contributi in conto capitale fino al 30% della spesa ammissibile per la realizzazione nelle localita' montane di sport invernali colpite dalla mancanza totale o parziale di neve nelle stagioni invernali 1988/90 di interventi finalizzati a migliorare la fruibilita' delle strutture turistiche nelle localita' stesse nella stagione invernale ed ad ampliare il periodo di utilizzo settimanale e stagionale, nonche'a favorire una attivita' turistica bistagionale.
2. Negli interventi di cui al comma precedente rientrano in particolare la costruzione e il miglioramento sportivi e ricreativi e il miglioramento delle piste da sci, compresi gli impianti e le strutture direttamente funzionali al loro esercizio.

Art. 4.
(Disposizioni transitorie e finali)

1.L'art. 12 e' sostituito dal seguente articolo:
1. Sono escluse dai finanziamenti previsti dalla presente legge le opere che hanno ottenuto l'agibilita' anteriormente al 1. maggio 1987 e gli acquisti anteriori a tale data;
2. Per l'anno 1990 le domande per la concessione dei finanziamenti previsti dalla presente legge devono essere presentate entro 60 giorni dall'entrata in vigore della stessa.

Art. 5.
(Norme finanziarie)

1. Per la concessione dei contributi costanti di durata non superiore a 10 anni in relazione a mutui e' autorizzato di impegno complessivo di L. 1.500 milioni con decorrenza dall'anno 1991.
2. Agli oneri derivanti dal precedente comma si fa fronte mediante utilizzazione di una disponibilita' di pari importo del cap. 12600 del bilancio pluriennale 1990/92.
3. Per la concessione della garanzia fidejussoria su mutui di durata fino a 10 milioni e' autorizzato ul limite di impegno di L. 100 milioni con decorrenza dall'esercizio 1991;
4. Agli oneri derivanti dal precedente comma si fa fronte mediante utilizzazione di una disponibilita' di pari importo del capitolo 12600 del bilancio pluriennale 1990/92.
5. Nello stato di previsione della spesa per l'anno 1991 sara' conseguentemente istituito apposito capitolo con la seguente denominazione: "Contributi costanti di durata non superiore a 10 anni in relazione a mutui per lo sviluppo dell'offerta turistica" per il biennio 1990/91.
6. Agli oneri derivanti dalla concessione dei contributi in conto capitale, dei contributi sugli oneri di urbanizzazione e dei contributi attualizzati in relazione ai mutui, la Regione fa fronte con i fondi ad essa assegnati sugli stanziamenti previsti dalla legge 17 maggio 1983, n. 217, del bilancio pluriennale 1989/91 dello Stato in base al riparto stabilito ai sensi dell'art. 14 della legge stessa.
7. Le somme assegnate dallo Stato ai sensi della legge 217/83 saranno iscritte nel capitolo n. 975 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio per l'esercizio 1990; nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1990 saranno conseguentemente iscritte somme di importo pari a quelle assegnate dallo Stato nel capitolo che sara' appositamente istituito con la denominazione "Contributi in conto capitale per lo sviluppo dell'offerta turistica per il bienno 1990/91.
8. Per la concessione dei contributi in conto capitale per gli interventi straordinari per il mancato innevamento e' autorizzazione per il 1990 una spesa di L. 1.000.000.000 cui si fa fronte mediante utilizzazione di una disponibilita' di pari importo del cap. 12600 del bilancio 1990.
9. Nello stato di previsione della spesa per l'anno 1990 sara' conseguentemente istituito apposito capitolo con la seguente denominazione "Contributi in conto capitale per gli interventi straordinari per il mancato innevamento.
10. Per l'ammissione ai contributi in relazione a mutui, la giunta regionale puo' disporre per le istanze presentate per ciascuno negli anni 1990/91 una prenotazione di impegno di spesa in misura non superiore al 50% dello stanziamento disponibile globalmente per tale voce di spesa; le istanze non rientranti in tale limite di finanziamento sono riesaminate congiuntamente a quelle presentata per l'anno successivo.

Art. 6.
(Modifiche al programma di intervento)

Al programma regionale degli interventi per lo sviluppo dell'offerta turistica allegato alla legge sono apportate le seguenti modifiche:
1. Il programma ha validita' per il biennio 1990/91;
2. All'obiettivo 5 "Turismo rurale e agriturismo" sono soppresse al punto 2 le lettere b), c), d) e al punto 3 le lettere b), c), d).
3. Il riparto programmatico delle disponibilita' finanziarie di cui al capo V e' cosi' ridefinito per il biennio 1990/91:
Obiettivo 1. Ammodernamento e adeguamento della struttura ricettiva 5%.
Obiettivo 2. Turismo montano 47%.
Obiettivo 3. Turismo lacuale Cusio e Verbano 12%.
Obiettivo 4. Turismo termale e idropinico 11%.
Obiettivo 5. Turismo rurale 3%.
Obiettivo 6. Turismo naturalistico e culturale 5%.
Obiettivo 7. Turismo congressale e d'affari 12%.
Obiettivo 8. Turismo sociale 5%.