Disegno di legge regionale, n. 4623.
Rifinanziamento, con modifiche, della legge regionale 15
maggio 1987, n. 27 concernente la programmazione degli
interventi per lo sviluppo dell'offerta turistica. 1. La legge regionale 15 maggio 1987 n. 27 "Programmazione
degli interventi per lo sviluppo dell'offerta turistica" e'
rifinanziata per il biennio 1990/91 con le modifiche
indicate agli articoli successivi. All'art. 4 sono aggiunti i seguenti commi: 1. Sono concessi per l'anno a chiunque eserciti attivita'
di intersse turistico contributi in conto capitale fino al
30% della spesa ammissibile per la realizzazione nelle
localita' montane di sport invernali colpite dalla mancanza
totale o parziale di neve nelle stagioni invernali 1988/90
di interventi finalizzati a migliorare la fruibilita' delle
strutture turistiche nelle localita' stesse nella stagione
invernale ed ad ampliare il periodo di utilizzo settimanale
e stagionale, nonche'a favorire una attivita' turistica
bistagionale. 1.L'art. 12 e' sostituito dal seguente articolo: 1. Per la concessione dei contributi costanti di durata non
superiore a 10 anni in relazione a mutui e' autorizzato di
impegno complessivo di L. 1.500 milioni con decorrenza
dall'anno 1991. Al programma regionale degli interventi per lo sviluppo
dell'offerta turistica allegato alla legge sono apportate le
seguenti modifiche:
(Oggetto)
(Modalita' per la richiesta di finanziamenti)
6. I Comuni, ai sensi della l.r. 21 marzo 1984 n. 18,
presentano le domande alla Regione entro il 31 luglio di
ogni anno mediante scheda del programma operativo delle
opere e degli interventi pubblici, copia della scheda deve
essere trasmessa entro la stssa data all'Assessorato
regionale al Turismo corredata dalla documentazione di cui
al comma 1;
7. Gli altri Enti pubblici presentano le domande
all'Assessorato regionale al turismo entro il 31 luglio di
ogni anno corredate dalla documentazione di cui al comma 1.
(Interventi straordinari per il mancato
innevamento)
2. Negli interventi di cui al comma precedente rientrano in
particolare la costruzione e il miglioramento sportivi e
ricreativi e il miglioramento delle piste da sci, compresi
gli impianti e le strutture direttamente funzionali al loro
esercizio.
(Disposizioni transitorie e finali)
1. Sono escluse dai finanziamenti previsti dalla presente
legge le opere che hanno ottenuto l'agibilita' anteriormente
al 1. maggio 1987 e gli acquisti anteriori a tale data;
2. Per l'anno 1990 le domande per la concessione dei
finanziamenti previsti dalla presente legge devono essere
presentate entro 60 giorni dall'entrata in vigore della
stessa.
(Norme finanziarie)
2. Agli oneri derivanti dal precedente comma si fa fronte
mediante utilizzazione di una disponibilita' di pari importo
del cap. 12600 del bilancio pluriennale 1990/92.
3. Per la concessione della garanzia fidejussoria su mutui
di durata fino a 10 milioni e' autorizzato ul limite di
impegno di L. 100 milioni con decorrenza dall'esercizio
1991;
4. Agli oneri derivanti dal precedente comma si fa fronte
mediante utilizzazione di una disponibilita' di pari importo
del capitolo 12600 del bilancio pluriennale 1990/92.
5. Nello stato di previsione della spesa per l'anno 1991
sara' conseguentemente istituito apposito capitolo con la
seguente denominazione: "Contributi costanti di durata non
superiore a 10 anni in relazione a mutui per lo sviluppo
dell'offerta turistica" per il biennio 1990/91.
6. Agli oneri derivanti dalla concessione dei contributi in
conto capitale, dei contributi sugli oneri di urbanizzazione
e dei contributi attualizzati in relazione ai mutui, la
Regione fa fronte con i fondi ad essa assegnati sugli
stanziamenti previsti dalla legge 17 maggio 1983, n. 217,
del bilancio pluriennale 1989/91 dello Stato in base al
riparto stabilito ai sensi dell'art. 14 della legge stessa.
7. Le somme assegnate dallo Stato ai sensi della legge
217/83 saranno iscritte nel capitolo n. 975 dello stato di
previsione dell'entrata del bilancio per l'esercizio 1990;
nello stato di previsione della spesa del bilancio per
l'esercizio 1990 saranno conseguentemente iscritte somme di
importo pari a quelle assegnate dallo Stato nel capitolo che
sara' appositamente istituito con la denominazione
"Contributi in conto capitale per lo sviluppo dell'offerta
turistica per il bienno 1990/91.
8. Per la concessione dei contributi in conto capitale per
gli interventi straordinari per il mancato innevamento e'
autorizzazione per il 1990 una spesa di L. 1.000.000.000 cui
si fa fronte mediante utilizzazione di una disponibilita' di
pari importo del cap. 12600 del bilancio 1990.
9. Nello stato di previsione della spesa per l'anno 1990
sara' conseguentemente istituito apposito capitolo con la
seguente denominazione "Contributi in conto capitale per gli
interventi straordinari per il mancato innevamento.
10. Per l'ammissione ai contributi in relazione a mutui, la
giunta regionale puo' disporre per le istanze presentate per
ciascuno negli anni 1990/91 una prenotazione di impegno di
spesa in misura non superiore al 50% dello stanziamento
disponibile globalmente per tale voce di spesa; le istanze
non rientranti in tale limite di finanziamento sono
riesaminate congiuntamente a quelle presentata per l'anno
successivo.
(Modifiche al programma di intervento)
1. Il programma ha validita' per il biennio 1990/91;
2. All'obiettivo 5 "Turismo rurale e agriturismo" sono
soppresse al punto 2 le lettere b), c), d) e al punto 3 le
lettere b), c), d).
3. Il riparto programmatico delle disponibilita'
finanziarie di cui al capo V e' cosi' ridefinito per il
biennio 1990/91:
Obiettivo 1. Ammodernamento e adeguamento della struttura
ricettiva 5%.
Obiettivo 2. Turismo montano 47%.
Obiettivo 3. Turismo lacuale Cusio e Verbano 12%.
Obiettivo 4. Turismo termale e idropinico 11%.
Obiettivo 5. Turismo rurale 3%.
Obiettivo 6. Turismo naturalistico e culturale 5%.
Obiettivo 7. Turismo congressale e d'affari 12%.
Obiettivo 8. Turismo sociale 5%.