Disegno di legge regionale, n. 4601.
Istituzione della zona di salvaguardia dell'Alpe Devero. 1. Ai confini del parco naturale dell'Alpe Devero e' istituita, a
norma dell'articolo 5 della legge regionale 4 giugno 1975, n. 43,
una zona di salvaguardia a regime di tutela urbanistica e
territoriale. 1. I confini della zona di salvaguardia di cui al precedente
articolo 1, incidente sul Comune di Baceno, sono individuati
nell'allegata planimetria in scala 1:25000, facente parte integrante
della presente legge. 1. Le finalita' dell'istituzione della zona di salvaguardia sono le
seguenti: 1. Le funzioni di direzione e di amministrazione delle attivita'
necessarie per il conseguimento delle finalita' di cui al precedente
articolo 3 sono esercitate direttamente dal Comune di Baceno in
applicazione delle previsioni contenute nel Piano Paesistico di cui
all'articolo 8. 1. Sull'intero territorio della zona di salvaguardia, oltre al
rispetto delle leggi statali e regionali in materia di tutela
dell'ambiente, della flora e della fauna, nonche' delle leggi sulla
caccia e sulla pesca e' fatto divieto di aprire e coltivare cave di
qualsiasi natura: e' consentito l'utilizzo di nateriale per lavoro
di recupero e ripristino e per i lavori inerenti opere e costruzioni
approvate dal Consiglio Direttivo. 1. Le violazioni al divieto di cui al comma 1 dell'articolo 5
comportano sanzioni amministrative da un minimo di L. 3.000.000 ad
un massimo di L. 5.000.000 per ogni 10 mc. di materiale rimosso; 1. La vigilanza sull'area di cui alla presente legge e' affidata: 1. La Giunta regionale predispone un Piano Paesistico della Zona di
salvaguardia di cui alla presente legge ai sensi della legge
regionale 3 aprile 1989, n. 20, formato ed approvato secondo le
procedure di cui all'articolo 7 della legge regionale medesima. 1. I proventi delle sanzioni di cui al precedente articolo 6
saranno iscritti al capitolo 2230 dello stato di previsione delle
entrate di bilancio per l'anno finanziario 1990 ed ai corrispondenti
capitoli dei bilanci successivi.
(Istituzione della zona di salvaguardia)
(Confini della zona di salvaguardia)
2. I confini della zona di salvaguardia sono puntualmente
specificati dal Piano Paesistico di cui al successivo articolo 9 e
debbono essere riportati nel Piano Regolatore Generale del Comune di
Baceno.
(Finalita')
a) raccordare paesaggisticamente e funzionalmente il territorio del
Parco naturale con il territorio non soggetto a tutela;
b) salvaguardare il contesto ambientale e naturale dei luoghi;
c) programmare interventi di utilizzo ricettivo e di fruizione
compatibili con il contesto ambientale e naturale.
(Gestione)
(Norme di salvaguardia)
2. Fino all'approvazione del Piano Paesistico di cui al successivo
articolo 9 sono consentiti esclusivamente interventi di manutenzione
ordinaria e straordinaria, di recupero e risanamento conservativo
ovvero completamento di opere in corso, previa autorizzazione ai
sensi dell'articolo 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, in quanto
area appartenente alla categoria di aree protette a norma della
legge 8 agosto 1989, n. 431, fatto salvo quanto previsto dal comma 6
dell'articolo 7 della legge regionale 3 aprile 1989, n. 20.
3. L'uso del suolo e l'edificabilita' consentiti nel territorio
della Zona di salvaguardia devono corrispondere ai fini di cui al
precedente articolo 3 e sono definiti dagli strumenti urbanistici e
dal Piano Paesistico di cui al successivo articolo 9.
4. Le norme relative all'utilizzazione del patrimonio boschivo sono
fissate in apposito piano di assestamento forestale redatto ai sensi
della legge regionale 4 settembre 1979, n. 578, e successive
modificazioni: fino alll'approvazione del piano di assestanento i
tagli boschivi somo regolati in base alle norme di cui all'articolo
14 della legge medesima.
(Sanzioni)
2. Le violazioni alla norma di cui al comma 2 dell'articolo 5
comportano le sanzioni previste dalla legge regionale 3 aprile 1989,
n. 20.
3. Le violazioni alle limitazioni di cui al comma 4 dell'articolo 5
comportano sanzioni amministrative da un minimo di L. 1.000.000 ad
un massimo di L. 5.000.000 per ogni ettaro o frazione di ettaro di
terreno su cui e' stato effettuato il taglio boschivo.
4. Le violazioni ai divieti ed alle limitazioni richiamati ai commi
1 e 3 del presente articolo comportano, oltre alle sanzioni
amministrative previste, l'obbligo del ripristino che dovra' essere
realizzato in conformita' alle disposizioni formulate in apposito
decreto del Presidente della Giunta regionale.
5. Ai sensi della legge regionale 2 marzo 1984, n. 15, per
l'accertamento delle violazioni e l'applicazione delle sanzioni
previste dalla presente legge si applicano le norme ed i principi di
cui al capo I della legge 24 novembre 1989, n. 689.
6. Le somme riscosse ai sensi del presente articolo saranno
introitate nel bilancio della Regione.
(Vigilanza)
a) al personale di vigilanza del Comune di Baceno;
b) al personale degli Enti indicati all'ultimo comma dell'articolo
3 della legge regionale 4 giugno 1975, n. 43, e successive
modificazioni.
(Piano Paesistico)
2. Le indicazioni contenute nel Piano Paesistico e le relative
norme di attuazione sono efficaci e vincolati dalla data di entrata
in vigore della deliberazione del Consiglio regionale che lo approva
e si sostituiscono ad eventuali previsioni difformi degli strumenti
urbanistici vigenti.
(Entrate)