Consiglio regionale
del Piemonte




Dati di iter della legge

Disegno di legge regionale, n. 4601.

Istituzione della zona di salvaguardia dell'Alpe Devero.

Art. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

Art. 1.
(Istituzione della zona di salvaguardia)

1. Ai confini del parco naturale dell'Alpe Devero e' istituita, a norma dell'articolo 5 della legge regionale 4 giugno 1975, n. 43, una zona di salvaguardia a regime di tutela urbanistica e territoriale.

Art. 2.
(Confini della zona di salvaguardia)

1. I confini della zona di salvaguardia di cui al precedente articolo 1, incidente sul Comune di Baceno, sono individuati nell'allegata planimetria in scala 1:25000, facente parte integrante della presente legge.
2. I confini della zona di salvaguardia sono puntualmente specificati dal Piano Paesistico di cui al successivo articolo 9 e debbono essere riportati nel Piano Regolatore Generale del Comune di Baceno.

Art. 3.
(Finalita')

1. Le finalita' dell'istituzione della zona di salvaguardia sono le seguenti:
a) raccordare paesaggisticamente e funzionalmente il territorio del Parco naturale con il territorio non soggetto a tutela;
b) salvaguardare il contesto ambientale e naturale dei luoghi;
c) programmare interventi di utilizzo ricettivo e di fruizione compatibili con il contesto ambientale e naturale.

Art. 4.
(Gestione)

1. Le funzioni di direzione e di amministrazione delle attivita' necessarie per il conseguimento delle finalita' di cui al precedente articolo 3 sono esercitate direttamente dal Comune di Baceno in applicazione delle previsioni contenute nel Piano Paesistico di cui all'articolo 8.

Art. 5.
(Norme di salvaguardia)

1. Sull'intero territorio della zona di salvaguardia, oltre al rispetto delle leggi statali e regionali in materia di tutela dell'ambiente, della flora e della fauna, nonche' delle leggi sulla caccia e sulla pesca e' fatto divieto di aprire e coltivare cave di qualsiasi natura: e' consentito l'utilizzo di nateriale per lavoro di recupero e ripristino e per i lavori inerenti opere e costruzioni approvate dal Consiglio Direttivo.
2. Fino all'approvazione del Piano Paesistico di cui al successivo articolo 9 sono consentiti esclusivamente interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di recupero e risanamento conservativo ovvero completamento di opere in corso, previa autorizzazione ai sensi dell'articolo 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, in quanto area appartenente alla categoria di aree protette a norma della legge 8 agosto 1989, n. 431, fatto salvo quanto previsto dal comma 6 dell'articolo 7 della legge regionale 3 aprile 1989, n. 20.
3. L'uso del suolo e l'edificabilita' consentiti nel territorio della Zona di salvaguardia devono corrispondere ai fini di cui al precedente articolo 3 e sono definiti dagli strumenti urbanistici e dal Piano Paesistico di cui al successivo articolo 9.
4. Le norme relative all'utilizzazione del patrimonio boschivo sono fissate in apposito piano di assestamento forestale redatto ai sensi della legge regionale 4 settembre 1979, n. 578, e successive modificazioni: fino alll'approvazione del piano di assestanento i tagli boschivi somo regolati in base alle norme di cui all'articolo 14 della legge medesima.

Art. 6.
(Sanzioni)

1. Le violazioni al divieto di cui al comma 1 dell'articolo 5 comportano sanzioni amministrative da un minimo di L. 3.000.000 ad un massimo di L. 5.000.000 per ogni 10 mc. di materiale rimosso;
2. Le violazioni alla norma di cui al comma 2 dell'articolo 5 comportano le sanzioni previste dalla legge regionale 3 aprile 1989, n. 20.
3. Le violazioni alle limitazioni di cui al comma 4 dell'articolo 5 comportano sanzioni amministrative da un minimo di L. 1.000.000 ad un massimo di L. 5.000.000 per ogni ettaro o frazione di ettaro di terreno su cui e' stato effettuato il taglio boschivo.
4. Le violazioni ai divieti ed alle limitazioni richiamati ai commi 1 e 3 del presente articolo comportano, oltre alle sanzioni amministrative previste, l'obbligo del ripristino che dovra' essere realizzato in conformita' alle disposizioni formulate in apposito decreto del Presidente della Giunta regionale.
5. Ai sensi della legge regionale 2 marzo 1984, n. 15, per l'accertamento delle violazioni e l'applicazione delle sanzioni previste dalla presente legge si applicano le norme ed i principi di cui al capo I della legge 24 novembre 1989, n. 689.
6. Le somme riscosse ai sensi del presente articolo saranno introitate nel bilancio della Regione.

Art. 7.
(Vigilanza)

1. La vigilanza sull'area di cui alla presente legge e' affidata:
a) al personale di vigilanza del Comune di Baceno;
b) al personale degli Enti indicati all'ultimo comma dell'articolo 3 della legge regionale 4 giugno 1975, n. 43, e successive modificazioni.

Art. 8.
(Piano Paesistico)

1. La Giunta regionale predispone un Piano Paesistico della Zona di salvaguardia di cui alla presente legge ai sensi della legge regionale 3 aprile 1989, n. 20, formato ed approvato secondo le procedure di cui all'articolo 7 della legge regionale medesima.
2. Le indicazioni contenute nel Piano Paesistico e le relative norme di attuazione sono efficaci e vincolati dalla data di entrata in vigore della deliberazione del Consiglio regionale che lo approva e si sostituiscono ad eventuali previsioni difformi degli strumenti urbanistici vigenti.

Art. 9.
(Entrate)

1. I proventi delle sanzioni di cui al precedente articolo 6 saranno iscritti al capitolo 2230 dello stato di previsione delle entrate di bilancio per l'anno finanziario 1990 ed ai corrispondenti capitoli dei bilanci successivi.