Proposta di legge regionale, n. 4553.
Norme per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia
farmaceutica. 1. Ai sensi dell'articolo 48 della legge 22 dicembre 1978, n. 833, la Regione
assicura l'assistenza farmaceutica tramite le farmacie pubbliche e private,
tutte convenzionate, secondo le modalita' di cui all'articolo 28 della stessa
legge. 1. Sono di competenza della Giunta regionale le funzioni di indirizzo e
coordinamento nell'ambito della programmazione regionale, al fine di
assicurare l'uniformita' degli interventi e delle prestazioni in materia di
assistenza farmaceutica e di assistenza integrativa sul territorio regionale. Locale.
1. Il Comitato di Gestione della Unita' Sanitaria Locale esercita le funzioni
amministrative relative a: 1. Il Sindaco disciplina gli orari di apertura e di chiusura delle farmacie e
dei dispensari farmaceutici, in accordo con il Comitato di Gestione e sentito
l'Ordine Provinciale dei Farmacisti e le Organizzazioni sindacali di
categoria. 1. Il Servizio Farmaceutico regionale che fa' capo all'Assessore regionale
alla Sanita', svolge attivita' istruttorie relative alle funzioni in materia
farmaceutica riservata alla Giunta regionale, nonche' alle attivita' di
indirizzo e coordinamento nei confronti delle Unita Sanitarie Locali. In
particolare: Locale
1. In ciascuna Unita' Sanitaria Locale e' istituito il Servizio Farmaceutico
di cui alla legge regionale 22 maggio 1980, n. 60, per lo svolgimento delle
funzioni in materia farmaceutica. 1. La vigilanza sulle farmacie di cui all'articolo 127 del Testo Unico Leggi
Sanitarie approvato con Regio Decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e' esercitata
dalla Unita' Sanitaria Locale tramite il Servizio farmaceutico di cui al
precedente articolo 6, nel rispetto delle disposizioni di cui agli articoli
20, 50 e 51 del Regio Decreto 30 settembre 1938, n. 1706. 1. In attuazione dei principi generali di cui all'articolo 13, terzo comma,
della legge 23 dicembre 1978, n. 833, viene istituita nelle Unita' Sanitarie
Locali la Commissione farmaceutica di cui fanno parte: 1. Previa deliberazione consiliare, il Sindaco del Comune interessato propone
alla Unita' Sanitaria Locale competente per territorio la gestione provvisoria
delle sedi dichiarate disponibili dalla Giunta regionale ai sensi
dell'articolo 2, terzo comma, lettera d) della presente legge. 1. In conformita'all'articolo 28, ultimo comma, della legge 23 dicembre 1978,
n.833, e secondo i criteri del Piano Sanitario regionale, il Comitato di
Gestione della Unita' Sanitaria Locale, su proposta conforme dell'Ufficio di
Direzione, puo' acquistare direttamente dai produttori o dai distributori
intermedi o dalle farmacie i medicamenti, i presidi medico-chirurgici i
reagenti, i diagnostici, gli articoli sanitari, i prodotti dietetici ed ogni
altro materiale sanitario, destinati all'impiego all'interno dei presidi e dei
servizi dell'Unita' Sanitaria Locale. 1. L'assistenza farmaceutica alla popolazione e' assicurata dalla presenza
sul territorio delle farmacie istituite sulla base della pianta organica di
cui alla legge 2 aprile 1968, n.475 e dei dispensari farmaceutici ai sensi
della legge 8 marzo 1968, n. 221. 1. Le farmacie aperte al pubblico sono tenute ad osservare un orario di
apertura, turni di guardia esclusi, non inferiore a 7 ore e mezzo al giorno,
suddiviso da un intervallo di chiusura, secondo le abitudini locali e le
stagioni. 1. Tutte le farmacie non in servizio per turno restano chiuse nei giorni di
domenica e festivi infrasettimanali. 1. Per assicurare la continuita' del servizio durante l'intervallo
pomeridiano dei giorni feriali, le farmacie adottano le seguenti modalita'
esecutive: 1. Per assicurare la continuita' del servizio durante i giorni festivi, le
farmacie adottano le seguenti modalita' esecutive: 1. Per assicurare la continuita' del servizio dall'ora di chiusura serale
all'ora di apertura antimeridiana le farmacie adottano le seguenti modalita'
esecutive: 1. Nei giorni di chiusura infrasettimanale e nel periodo di chiusura per
ferie, le farmacie aperte assicurano la regolarita' del servizio espletandolo
in misura complessiva non inferiore al venticinque per cento delle farmacie
esistenti sul territorio considerato, secondo il normale orario di apertura di
cui al precedente articolo 12, mentre le farmacie in servizio per turno ne
assicurano la continuita' secondo le indicazioni di cui ai precedenti articoli
14, 15 e 16 della presente legge. 1.Per giustificati motivi di dimostrata carenza o esuberanza di servizio,
sentito l'Ordine provinciale dei Farmacisti e le Organizzazioni Sindacali di
categoria, il Comitato di gestione dell'Unita' Sanitaria Locale interessata
puo' disporre che il servizio di guardia notturno sia integrato o surrogato
dal prolungamento serale del normale orario di apertura di un ridotto numero
di farmacie fisse o turnanti del territorio. 1. All'esterno di ciascuna farmacia deve essere esposto al pubblico in
posizione ben visibile un cartello o altro mezzo di segnalazione indicante il
turno di servizio diurno, serale, notturno e per ferie, nonche' l'orario di
apertura e chiusura giornaliera dell'esercizio, con l'indicazione altresi'
delle farmacie di turno nella zona durante l'orario ed i giorni di chiusura
della farmacia stessa. 1. Gli Ordini provinciali dei Farmacisti e l' Organizzazioni Sindacali di
categoria presentano entro il mese di aprile di ciascun anno le proposte
relative alle chiusure per ferie dell'anno in corso, ed entro il mese di
novembre di ciascun anno le proposte relative ai turni di servizio diurno,
festivo e notturno nonche' alle chiusure infrasettimanali dell'anno
successivo. I Comitati di gestione, tenuto conto delle proposte, della pianta
organica delle farmacie, della situazione territoriale, della concentrazione
urbana e densita demografica, e avuto particolare riguardo agli assetti
organizzativi gia' consolidati, ne dispongono il conseguente calendario. Il
calendario adottato nel primo anno puo' avere validita' continuativa anche
negli anni successivi, salvo revoca o richiesta di modifica motivate. 1. Sono abrogate la legge regionale 27 agosto 1982, n.22, gli articoli 7 e 8
della legge regionale 26 ottobre 1982, n.30, nonche' tutte le altre
disposizioni in contrasto con la presente legge. 1. La presente legge e' dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 127 della
Costituzione e dell'articolo 45 dello Statuto regionale, ed entra in vigore il
giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione
Piemonte, ai sensi del quarto comma dell'articolo 45 dello Statuto regionale.
Art. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22
(Oggetto)
2. La competenza farmaceutica dovra' essere assicurata in tutte le
commissioni che abbiano attinenza con l'impiego del farmaco.
(Attribuzioni della Regione)
2. La Giunta regionale esercita le funzioni amministrative concernenti la
formazione e la revisione biennale della pianta organica delle sedi
farmaceutiche, secondo quanto previsto dalla legge 2 aprile 1968, n. 475 e
successive modificazioni e integrazioni, sentiti i Comuni interessati che
devono esprimere con deliberazione consiliare parere entro il termine
perentorio di novanta giorni. Trascorso inutilmente detto termine il parere
viene considerato come acquisito favorevole al mantenimento della pianta
organica esistente. I provvedimenti relativi sono adottati sentito inoltre il
parere del Comitato di gestione della Unita' Sanitaria Locale e dell'Ordine
provinciale dei Farmacisti competente per territorio, nonche' il Consiglio
regionale di Sanita' e Assistenza ai sensi dell'articolo 2, primo comma ,
decimo alinea della legge regionale 4 luglio 1984, n. 30.
3. Alla Giunta regionale sono demandate le funzioni amministrative a:
a) dichiarazione delle sedi farmaceutiche di nuova istituzione o resesi
vacanti ai sensi della legge 2 aprile 1968 n. 475 e successive modificazioni
ed integrazioni, nonche' l'offerta in prelazione delle sedi disponibili ai
Comuni interessati;
b) concorsi provinciali per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche destinate
all'esercizio privato;
c) istituzione dei dispensari farmaceutici e delle farmacicie succursali
previste dalla pianta organica;
d) dichiarazione di disponibilita' di farmacia in esercizio provvisorio ai
sensi dell'articolo 129 del Testo Unico leggi Sanitarie, approvato con Regio
Decreto 27 luglio 1934, n. 1265, in caso di sedi farmaceutiche resesi vacanti
a seguito di rinuncia o di decandenza, fino alla definitiva assegnazione per
puublico concorso;
e) decadenza del titolare dall'autorizzazione all'esercizio della farmacia
nei casi previsti dalla legislazione vigente;
f) ogni altro provvedimento in materia farmaceutica non espressamente
riservato allo Stato, al Sindaco o al Comitato di gestione di Unita' Sanitaria
Locale.
4. La vigilanza sui servizi di farmacia interna dei presidi della Unita'
Sanitaria Locale, e' esercitata mediante una commissione ispettiva nominata
dal Presidente della Giunta regionale e composta da:
a) un farmacista del Servizio farmaceutico regionale, che la presiede;
b) due farmacisti, di cui uno ospedaliero, designati dall'Ordine dei
Farmacisti competente per territorio;
c) un funzionario del ruolo amministrativo regionale di livello non inferiore
al settimo, con funzioni di segretario. Gli eventuali conseguenti
provvedimenti amministrativi sono adottati dal Presidente della Giunta
regionale.
5. Nella revisione della pianta organica di cui all'articolo 1 della legge 2
aprile 1968, n. 475, in caso di costanza o di diminuzione del numero di
abitanti dei Comuni interessati, la Giunta regionale puo' provvedere alle
mutate esigenze di assistenza farmaceutica, determinate da nuovi insediamenti
urbani e da spostamenti della popolazione residente nell'ambito del territorio
del Comune interessato, mediante una diversa delimitazione delle sedi
farmaceutiche esistenti. Resta fermo l'assenso dei titolari delle farmacie
aperte al pubblico direttamente interessate al trasferimento in altre zone.
6. Nell'ipotesi di esercizio della prelazione di cui all'articolo 10 della
legge 2 aprile 1968, n. 475, l'Amministrazione Comunale decade dal diritto
esercitato qualora risulti inadempiente per non aver attivato la farmacia
nella sede prelazionata entro due successive revisioni della pianta organica.
In tal caso la sede farmaceutica e' resa disponibile pcr l'assegnazione
tramite trasferimento come da quinto comma del presente articolo, oppure
mediante pubblico concorso secondo la normativa vigente, oppure viene
soppressa se sono venute meno le condizioni per le quali era stata istituita,
ripartendone il territorio in modo da ripristinare di norma le delimitazioni
precedenti.
7. La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento delle sedi
farmaceutiche e' nominata dalla Giunta regionale ed e' composta da:
- un funzionario amministrativo di livello apicale della Regione che esercita
le funzioni di presidente;
- un professore universitario docente di materie farmaceutiche, di ruolo o
incaricato, designato dalla facolta' di Farmacia dell'Universita' di Torino;
- un farmacista dei ruoli regionali del S.S.N. ;
- due farmacisti esercenti in farmacia, di cui uno non titolare, scelti
rispettivamente in due terne proposte dall'Ordine dei Farmacisti competente
per territorio;
- un funzionario amministrativo della Regione che esplica le funzioni di
segretario.
8. La Giunta regionale approva con provvedimento definitivo la graduatoria
dei concorrenti, adempie alle formalita' previste dagli articoli 9 e 10 del
Decreto del Presidente della Repubblica 21 agosto 1971, n. 1275 e adotta gli
ulteriori provvedimenti procedurali con la facolta' di avvalersi di una delle
Unita' Sanitarie Locali competenti per territorio.
(Attribuzioni del comitato di gestione della Unita' Sanitaria)
a) rilascio dell'autorizzazione all'apertura ed all'esercizio delle farmacie,
delle farmacie succursali, nonche' dei dispensari farmaceutici;
b) riconoscimento della titolarita' a qualsiasi titolo conseguita ivi
compreso il riconoscimento agli eredi del titolare del diritto alla
continuazione provvisoria dell'esercizio ai sensi dell'articolo 12 della legge
2 aprile 1968, n. 475 e successive modificazioni ed integrazioni, nonche'
dell'articolo 369 del Testo Unico leggi Sanitarie approvato con Regio Decreto
27 luglio 1934, n. 1265.
c) rilascio dell'autorizzazione alla gestione provvisoria delle farmacie, di
cui all'articolo 129 del Testo Unico leggi Sanitarie approvato con Regio
Decreto 27 luglio 1934, n. 1265, con le modalita' di cui al successivo
articolo 9;
d) sostituzione temporanea del titolare nei casi in cui all'articolo 11 della
legge 2 aprile 1968, n. 475, nonche' nelle ipotesi di aggiornamento
professionale e di altri motivi rilevanti;
e) decadenza degli eredi del titolare dal diritto alla continuazione
provvisoria dell'esercizio alla scandenza dei termini previsti dalla
legislazione vigente;
f) chiusura temporanea delle farmacia nei casi previsti dalla legge;
g) adozione delle sanzioni amministratlve previste dalle vigenti norme;
h) autorizzazione al trasferimento dei locali adibiti ad uso di farmacia
nell'ambito della sede farmaceutica;
i) determinazone dell'indennita di avviamento e del valore degli arredi,
provviste e dotazioni ai sensi dell'articolo 110 del Testo Unico leggi
Sanitarie approvato con Regio Decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
l) determinazione della indennita' di residenza per le farmacie rurali e di
gestione per i dispensari farmaceutici secondo la normativa vigente;
m) disciplina dei turni di servizio e delle chiusure delle farmacie del
territorio su proposta dell'Ordine provinciale dei Farmacisti, sentito il
parere delle Organizzazioni Sindacali di categoria;
n) attribuzione delle funzioni di vigilanza di cui al successivo
articolo 7.
2. Il Consiglio comunale di Torino puo' delegare l'esercizio delle funzioni
di cui alle lettere e), f), g), m) e n) del primo comma del presente articolo
al Comitato di Gestione di una singola Unita' Sanitaria Locale che, per i
provvedimenti relativi, sente i pareri dei Comitati di gestione delle Unita'
Sanitarie competenti per territorio.
3. Il Comitato di Gestione della Unita' Sanitaria Locale, in materia
farmaceutica, si avvale sempre della funzione istruttoria del Servizio
farmaceutico di cui al successivo articolo 6 ed adotta i provvedimenti di cui
ai punti e), f), g) i) e l) del precedente primo comma sentita la Commissione
farmaceutica prevista al successivo articolo 8.
(Attribuzioni del sindaco)
(Attribuzioni del servizio farmaceutico regionale)
a) accerta la conformita' dell'attivita' delle Unita' Sanitarie Locali con la
programmazione regionale per la politica del farmaco e per promuovere
l'attuazione degli obiettivi indicati nei piani sanitari in materia
farmaceutica;
b) coordina le iniziative e gli interventi per la azionalizzazione dell'uso
dei farmaci e del materiale sanitario, nonche' per il controllo della relativa
spesa;
c) riceve dalle Unita' Sanitarie Locali i riepiloghi dei consumi qualitativi
e quantitative dei medicamenti e prodotti assimilati distribuiti agli
assistiti dalle farmacie pubbliche e private convenzionate, e di quelli
impiegati all'interno dei presidi e servizi delle Unita' Sanitarie Locali;
d) trasmette periodicamente alle singole Unita' Sanitarie Locali e ai
Ministeri competenti i dati statistici elaborati, relativi all'assistenza
farmaceutica, comprese le prestazioni integrative che attengono al settore
farmaceutico;
e) svolge funzioni di vigilanza sulle farmacie interne dei Presidi
Ospedalieri e nelle strutture sanitarie pubbliche ove queste sono previste;
f) riceve dalle Unita' Sanitarie Locali le comunicazioni inerenti la
titolarita' degli esercizi farmaceutici e le relative variazioni, provvedendo
alle opportune verifiche;
g) comunica alle farmacie, per il tramite delle Unita' Sanitarie Locali,
nonche' agli Ordini sanitari provinciali, i provvedimenti adottati dal
Ministero della Sanita' in materia di medicamenti;
h) promuove, in collaborazione con il Servizio Formazionione Professionale,
iniziative di corretto uso dei medicamenti, di educazione sanitaria e di
aggiornamento professionale.
2. Al suo funzionamento sono preposti un funzionario amministrativo regionale
di livello non inferiore al nono ed un farmacista regionale di livello non
inferiore all'ottavo che esplicano le funzioni rispettivamente di dirigente in
materia amministrativa e di dirigente in materia farmaceutica.
(Attribuzioni del servizio farmaceutico della Unita' Sanitaria)
2. Nelle Unita' Sanitarie Locali con popolazione inferiore a 50.000 abitanti,
oppure nelle Unita' Sanitarie Locali sovra comunali e sub comunali prive di
stabilimento ospedaliero, il Servizio farmaceutico puo' essere attivato anche
in forma associata con altra Unita' Sanitaria Locale mediante apposita
convenzione.
3. Il servizio farmaceutico di Unita' Sanitaria Locale programma, coordina e
controlla l'attivita' in materia farmaceutica espletata nei presidi e servizi
sanitari pubblici o convenzionati del territorio.
4. Il Servizio farmaceutico della Unita' Sanitaria Locale svolge in
particolare le seguenti funzioni:
a) Informazione sui farmaci, educazione sanitaria e aggiornamento
professionale;
b) gestione del Prontuario Terapeutico per medicinali e del Repertorio per
reagenti e presidi medico-chirurgici destinati all'impiego all'interno delle
strutture pubbbliche;
c) vigilanza sulle farmacie aperte al pubblico;
d) istruttoria sulle materie di competenza del Comitato di Gestione in tema di
farmacie;
e) gestione della Convenzione Nazionale con le farmacie aperte al pubblico;
f) tutte le altre attivita' inerenti le gestione del farmaco.
5. Il Servizio Farmaceutico svolge in particolare le seguenti funzioni:
a) coordinamento delle farmacie aperte al pubblico per la realizzazione di
programmi di medicina preventiva, di educazione e di informazione sanitaria,
di corretto impiego dei farmaci e di rilevamento di dati
statistico-epidemiologici in collaborazionione con gli altri Servizi Sanitari
dell'Unita' Sanitaria Locale;
b) predisposizione e valutazione delle rilevazioni statistiche di interesse
farmaceutico;
c) rilevazione dei dati di consumo qualitativo e quantitativo dei medicinali
e di altro materiale sanitario nell'ambito delle strutture delle Unita'
Sanitarie Locali e di quelle convenzionate, nonche' la predisposizione di una
apposita relazione annuale al Comitato di Gestione.
d) coordinamento e valutazione tecnica degli acquisti dei medicinali e di
ogni altro materiale sanitario;
e) coordinamento e valutazione tecnica per l'approvvigionamento dei sieri e
dei vaccini per le profilassi obbligatorie;
f) vigilanza sulle farmacie aperte al pubblico, secondo le procedure di cui
al successivo articolo 7;
g) tenuta e aggiornamento dell'archivio dati relativo alle farmacie ed al
personale laureato in esse operante;
h) vigilanza e controllo sulla corretta applicazione dell'Accordo Nazionale
per la disciplina dei rapporti del Servizio Sanitario Nazionale con le
farmacie pubbliche e private, di cui all'articolo 48 della legge 23 dicembre
1978, n. 833;
i) vigilanza sui farmaci veterinari con particolare riguardo al momento
prescrittivo, distributivo e di utilizzo, in coordinamento con il Servizio di
Medicina Veterinaria;
l) promozione d'intesa con il Servizio di Igiene Pubblica dell'attivita' di
vigilanza sulla vendita di piante medicinali, loro parti, miscele e prodotti
derivati, nonche' sull'uso improprio delle piante non medicinali;
m) vigilanza e controllo, in coordinamento con il Servizio di Igiene
Pubblica, sul commercio al dettaglio dei presidi medico-chirurgici, degli
articoli sanitari, dei cosmetici, dei prodotti alimentari e dei prodotti
dietetici per la prima infanzia nelle farmacie e, su richiesta dei Servizi
interessati, nelle altre rivendite autorizzate.
n) vigilanza in materia di sostanze stupefacenti e psicotrope ivi compresa la
distruzione di tali sostanze;
o) trasmissione trimestrale alla Regione dei dati relativi agli acquisti
delle sostanze e delle preparazioni stupefacenti e psicotrope iscritte nelle
prime quattro tabelle di cui all'articolo 12 della legge 22 dicembre 1975, n.
685, effettuati dai presidi della U.S.S.L. e dalle farmacie aperte al
pubblico, quali desumibili dalla terza sezione del buono acquisto, di cui
all'articolo 39 della citata legge;
p) coordinamento della distruzione dei medicinali guasti, scaduti o
imperfetti nelle farmacie del territorio;
6. Il Servizio Farmaceutico riceve dall'Ordine Provinciale dei Farmacisti:
a) comunicazione dell'inizio e dell'esito dei giudizi disciplinari a carico
degli scritti, ai sensi dell'articolo 49 del Decreto del Presidente della
Repubblica 5 aprile 1950, n. 221, dandone immediata notizia al Comitato di
Gestione per gli eventuali conseguenti provvvedimenti amministrativi;
b) comunicazione dei provvedimenti adottati a seguito di ordinanze e sentenze
emanate dall'Autorita' Giudiziaria a carico degli
iscritti all'Albo, dandone immediata notizia al Comitato di Gestione per gli
eventuali conseguenti provvedimenti amministrativi;
c) copia dell'Albo professionale pubblicato ai sensi dell'articolo 3 del
Decreto Legislativo del Capo Provvisorio dello Stato del 13 settembre 1946, n.
233 e le comunicazioni della eseguita iscrizione o del rigetto della domanda
di cui all'articolo 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile
1950, n. 221; dandone opportuna comunicazione al Servizio di Medicina Legale.
(Vigilanza sulle farmacie)
2. Le funzioni ispettive, preventive, ordinarie e straordinarie, sono
esercitate dalla Commissione ispettiva sulle farmacie costituita dal
farmacista responsabile del Servizio farmaceutico, o suo delegato, che la
presiede, e da un funzionario del ruolo amministrativo dell'Unita' Sanitaria
Locale di livello non inferiore al settimo, che disimpegna le funzioni di
segretario. Assiste alle ispezioni uno dei farmacisti designati dall'Ordine
Provinciale dei Farmacisti.
Il verbale di ispezione e' trasmesso al Comitato di Gestione per gli eventuali
provvedimenti di competenza, nonche' all'Ordine Provinciale dei Farmacisti.
3. La Commissione di cui al precedente comma puo' essere integrata dal
responsabile del Servizio di Igiene Pubblica, o suo delegato, per gli
eventuali interventi congiunti di vigilanza sulle farmacie in materia igienico
sanitaria.
4. L'adozione delle sanzioni amministrative previste dalle vigenti norme e'
di competenza del Comitato di gestione, fatte salve le attribuzioni del
Presidente della Giunta regionale di cui all'articolo 2, terzo comma, lettera
e) della presente legge.
5. Avverso i provvedimenti sanzionatori adottati dal Comitato di Gestione, e'
proponibile il ricorso gerarchico improprio con effetto sospensivo al
Presidente della Giunta regionale.
6. Per il Comune di Torino la funzione ispettiva e' esercitata dal Servizio
farmaceutico della Unita' Sanitaria Locale eventualmente delegata dal
Consiglio Comunale ai sensi del secondo comma dell'articolo 3 della presente
legge, con l'integrazione del Responsabile del Servizio Farmaceutico, o suo
delegato, dell'Unita' Sanitaria Locale nel cui territorio ricade la farmacia
ispezionata.
(Organismi di consultazione)
-il Presidente del Comitato di Gestione, o suo delegato, che la presiede; -il
responsabile del Servizio farmaceutico, o suo delegato;
-due farmacisti convenzionati, di cui eventualmente uno rurale, designati
dall'Ordine Provinciale dei Farmacisti su proposta delle Organizzazioni
Sindacali di categoria;
-il responsabile del Servizio di assistenza sanitaria di base, o suo
delegato, ed un medico convenzionato, che intervengono solo per le materie di
competenza;
-un funzionario amministrativo dell'Unita' Sanitaria Locale che svolge
compiti di segretario.
2. La Commissione farmaceutica svolge funzioni propositive e consultive in
materia di:
a) utilizzazione corretta dei medicamenti ed analisi dei dati relativi ai
consumi quali-quantitativi ed alla spesa;
b) gestione tecnico-culturale del prontuario terapeutico regionale, dei
protocolli terapeutico-diagnostici, delle schede informative dei medicamenti;
c) aggiornamento ed informazione tecnico-scientifica degli operatori sanitari
dipedenti e convenzionati con l'Unita' Sanitaria Locale;
d) educazione sanitaria della popolazione nell'ambito dei programmi e con le
modalita' di cui all'articolo 31 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e
secondo gli indirizzi regionali in materia;
e) assistenza farmaceutica e distribuzione dei medicamenti secondo le
modalita' di cui all'articolo 28 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, nonche'
di assistenza integrativa di cui alla legge 25 marzo 1982, n. 98, e successive
modificazioni ed integrazioni.
3. Oltre alle funzioni di cui sopra ed a quanto previsto all'articolo 3 della
presente legge, alla Commissione farmaceutica e' affidata la valutazione dei
titoli e la formazione della graduatoria dei candidati all'autorizzazione
all'apertura di farmacie succursali, nonche' all'assegnazione di sedi
farmaceutiche in gestione provvisoria di cui al successivo articolo 9.
4. La Commissione farmaceutica si coordina con il Consiglio regionale di
Sanita' di cui alla legge regionale 4 luglio 1984, n. 30.
5. Ai componenti e segretari estranei all'Amministrazione regionale o alla
Unlta' Sanitaria Locale, ove hanno sede gli organismi collegiali e le
commissioni previsti dalla presente legge, e' corrisposto il seguente
trattamento economico:
a) compenso fisso di presenza previsto dalla vigente normativa regionale;
b) trattamento di missione e rimborso delle spese di viaggio secondo quanto
previsto dalla legge 18 dicembre 1973, n. 836, per dipendenti statali e di
altri enti pubblici equiparati o per i restanti membri estranei alla Pubblica
Amministrazione, dalla normativa vigente per i dipendenti regionali o della
Unita' Sanitaria Locale, rispettivamente nella misura massima prevista.
6. Le spese di funzionamento degli organismi collegiali e delle commissioni
di livello regionale o locale, previsti dalla presente legge, fanno carico al
bilancio della Regione e della Unita' Sanitaria Locale.
(Gestione provvisoria ex articolo 129 testo unico leggi
sanitarie)
2. In caso di accoglimento della proposta, l'Unita' Sanitaria Locale bandisce
avviso pubblico per il conferimento della gestione provvisoria.
3. L'avviso pubblico deve contenere le indicazioni riguardanti la farmacia, i
termini di presentazione delle domande, i documenti richiesti dalla legge 2
aprile 1968, n.475 e dal Decreto Presidente della Repubblica 21/8/1971,
n.1275.
4. L'avviso, inviato all'Ordine Provinciale dei Farmacisti e' pubblicato sul
Bolletino Ufficiale della Regione Piemonte, scade al 15. giorno dalla data di
pubblicazione; durante il termine stabilito per la presentazione delle domande
rimane affisso all'Albo Pretorio del Comune interessato ed a quello
dell'Unita' Sanitaria Locale competente per territorio.
5. La Commissione farmaceutica di cui al 2. comma del precedente articolo 8
procede alla valutazione dei titoli secondo i criteri previsti dall'articolo 7
della legge 2 aprile 1968, n.475, nonche' alla formazione della graduatoria,
eventualmente provvedendo anche alle operazioni di interpello in caso di
rinuncia del candidato vincitore.
6. La graduatoria finale degli aspiranti alla gestione provvisoria sara'
formalizzata dall'Unita' Sanitaria Locale che provvedera' al rilascio della
relativa autorizzazione.
(Acquisto dei medicamenti e di altro materiale sanitario)
2. Al fine di mantenere i livelli di assistenza gia' assicurati tramite la
distribuzione per l'uso domiciliare di preparati galenici magistrali, nonche'
di specifico materiale affine ai medicamenti, sanitario e di medicazione,
previo accordo attuattivo con le Organizzazioni Sindacali delle farmacie, la
Giunta regionale con propria deliberazione determina i livelli e le condizioni
di fornitura di tali prestazioni, da erogarsi tramite le farmacie pubbliche e
private convenzionate.
3. Nelle farmacie aperte al pubblico la somministrazione diretta dei
medicamenti al paziente e l'impiego di apparecchi di auto-diagnostica rapida
finalizzato a rilevamenti di prima istanza sono effettuati secondo le
modalita' stabilite dal Presidente della Giunta regionale.
(Assistenza farmaceutica e continuita' di servizio)
2. La continuita' del servizio farmaceutico e' assicurata da tutte le
farmacie aperte al pubblico, secondo le modalita' esecutive ed criteri di
frequenza di cui ai successivi articoli.
3. Il servizio prestato dalla farmacia, al di fuori del normale orario di
apertura dei giorni feriali, riveste le caratteristiche di servizio di guardia
farmaceutica di emergenza diurna, festiva e notturna.
4. Ai fini della presente legge s'intende:
a) per chiamata la richiesta del cittadino munito di regolare ricetta e nella
quale il medico abbia fatto esplicita menzione del carattere di urgenza;
b) per reperibilita' la disponibilita' assicurata dal farmacista
all'eventuale richiesta di servizio;
c) per battenti chiusi il servizio di guardia svolto a farmacia chiusa, con
attivita' limitata al solo caso di chiamata utilizzando idoneo sistema di
sicurezza;
d) per battenti aperti il servizio di guardia svolto a farmacia aperta e con
attivita' invariata come nel caso del normale orario di apertura.
(Orario di apertura delle farmacie)
2. Il servizio presso i dispensari farmaceutici, aperti ai sensi della legge
8 marzo 1968, n.221, viene di norma assicurato dai titolari di farmacia
assegnatari entro l'orario di apertura della stessa.
(Chiusura delle farmacie)
2. Oltre a quanto previsto dal comma precedente tutte le farmacie devono
usufruire di una giornata intera o di due mezze giornate di chiusura per
riposo infrasettimanale.
3. Tutte le farmacie devono osservare una chiusura annuale per ferie non
superiore a venticinque giorni e non inferiore a quindici giorni lavorativi,
calcolati su una media di cinque giornate lavorative settimanali, secondo le
modalita' stabilite dalla presente legge.
4. Limitatamente al caso di farmacia unica oppure localizzata in zona di
interesse turistico, su proposta dell'Ordine Provinciale dei farmacisti e
delle Organizzazioni Sindacali di categoria, previo assenso del titolare e
sentito il parere motivato del Comune interessato, il Comitato di Gestione
dell'Unita' Sanitaria Locale competente puo' adottare provvedimenti in deroga
anche parziale dalle disposizioni di cui ai commi precedenti.
(Servizio di guardia diurno feriale)
a) a turno, a battenti chiusi e a chiamata, con obbligo di presenza del
farmacista in farmacia, nei Comuni con popolazione superiore a 40.000
abitanti;
b) a turno, a battenti chiusi e a chiamata, con obbligo di reperibilita' del
farmacista nell'ambito del territorio comunale, nei Comuni con popolazione
inferiore a 40.000 abitanti.
2. La continuita' del servizio viene assicurata di regola secondo seguenti
criteri di frequenza:
a) nel comune capoluogo di regione da una farmacia ogni venti;
b) nei comuni capoluogo di provincia da una farmacia sul totale delle
farmacie esistenti sul territorio;
c) nelle Unita' sanitarie locali con popolazione superiore a 40.000 abitanti
da una farmacia ogni 20 o frazione superiore a 10;
d) nelle Unita' Sanitarie Locali con popolazione inferiore a 40.000 abitanti
da una farmacia.
(Servizio di guardia diurno festivo)
a) a turno e a battenti aperti, eccetto il periodo di intervallo pomeridiano,
durante il quale il servizio si effettua a battenti chiusi e a chiamata con
obbligo di presenza del farmacista in farmacia, nei Comuni con popolazione
superiore a 40.000 abitanti;
b) a turno e a battenti aperti al mattino, con facolta' di chiusura
pomeridiana durante la quale il servizio si svolge a battenti chiusi e a
chiamata, con obbligo di reperibilita' del farmacista nell'ambito del
territorio comunale, nei Comuni con popolazione inferiore a 40.000 abitanti.
2. La continuita' del servizio viene assicurata di regola secondo criteri di
frequenza di cui al punto 2 del precedente articolo.
(Servizio si guardia notturno)
a) a turno, a battenti chiusi ed a chiamata, con obbligo di presenza del
farmacista in farmacia, nei Comuni con popolazione superiore a 40.000
abitanti;
b) a turno, a battenti chiusi ed a chiamata, con obbligo di reperibilita' del
farmacista nell'ambito del territorio comunale, nei Comuni con popolazione
inferiore a 40.000 abitanti.
2. La continuita' del servizio viene assicurata di regola secondo seguenti
criteri di frequenza:
a) nel Comune capoluogo di regione da cinque farmacie opportunamente disposte
sul territorio;
b) nei Comuni capoluogo di provincia da una farmacia sul totale delle
farmacie esistenti sul territorio;
c) nelle Unita' Sanitarie Locali con popolazione superiore a 50.000 abitanti,
da una farmacia ogni trenta, o frazione superiore a quindici;
d) nelle Unita' Sanitarie Locali con popolazione inferiore a 50.000 abitanti,
da una farmacia sul totale delle farmacie esistenti sul territorio.
3. Previo accordo fra i Comitati di gestione delle Unita' Sanitarie Locali
interessate e sentito il parere dell'Ordine provinciale dei Farmacisti e delle
Organizzazioni Sindacali di categoria, la continuita' del servizio di cui al
presente articolo puo' essere assicurata in forma associata anche per conto di
piu' Unita' Sanitarie Locali limitrofe. Il servizio turnario puo' essere svolto
in alternativa da un numero ridotto di farmacie fisse legittimate al servizio
notturno permanente anche per conto di Unita' Sanitarie Locali limitrofe. In
tali evenienze il farmacista assicura la propria presenza in farmacia ed opera
discrezionalmente a battenti aperti oppure chiusi, in relazione alle misure di
sicurezza adottate.
4. Il servizio notturno permanente puo' essere integrato da un servizio
serale espletato da un numero ridotto di farmacie fisse o turnanti del
territorio.
5. Ai sensi dell'articolo 30 del Regolamento per il servizio farmaceutico
approvato con Regio Decreto 30 settembre 1938, n. 1706, le Unita' Sanitarie
Locali, per conto dei comuni singoli o associati, possono assumere
provvedimenti di carattere finanziario destinati a sostenere gli oneri
economico-funzionali necessari ad assicurare il servizio di guardia
farmaceutica notturna a battenti chiusi, oppure predispongono misure
contenitive dei costi del servizio o limitative del suo orario di
espletamento.
(Turni di chiusura)
(Deroghe)
(Cartello indicatore)
2. Nei casi in cui e' prevista la reperibilita' del farmacista, questa dovra'
essere segnalata da apposito cartello.
(Calendario per turni e ferie)
(Norma finale)
(Dichiarazione d'urgenza)