Consiglio regionale
del Piemonte




Dati di iter della legge

Proposta di legge regionale, n. 4553.

Norme per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia farmaceutica.

Presentata da BERGOGLIO EMILIA, CARLETTO MARIO, FERRARIS BRUNO, GALLARINI PIER LUIGI, OLIVIERI ALDO, SANTONI DE SIO FERNANDO.

Art. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22

Art. 1.
(Oggetto)

1. Ai sensi dell'articolo 48 della legge 22 dicembre 1978, n. 833, la Regione assicura l'assistenza farmaceutica tramite le farmacie pubbliche e private, tutte convenzionate, secondo le modalita' di cui all'articolo 28 della stessa legge.
2. La competenza farmaceutica dovra' essere assicurata in tutte le commissioni che abbiano attinenza con l'impiego del farmaco.

Art. 2.
(Attribuzioni della Regione)

1. Sono di competenza della Giunta regionale le funzioni di indirizzo e coordinamento nell'ambito della programmazione regionale, al fine di assicurare l'uniformita' degli interventi e delle prestazioni in materia di assistenza farmaceutica e di assistenza integrativa sul territorio regionale.
2. La Giunta regionale esercita le funzioni amministrative concernenti la formazione e la revisione biennale della pianta organica delle sedi farmaceutiche, secondo quanto previsto dalla legge 2 aprile 1968, n. 475 e successive modificazioni e integrazioni, sentiti i Comuni interessati che devono esprimere con deliberazione consiliare parere entro il termine perentorio di novanta giorni. Trascorso inutilmente detto termine il parere viene considerato come acquisito favorevole al mantenimento della pianta organica esistente. I provvedimenti relativi sono adottati sentito inoltre il parere del Comitato di gestione della Unita' Sanitaria Locale e dell'Ordine provinciale dei Farmacisti competente per territorio, nonche' il Consiglio regionale di Sanita' e Assistenza ai sensi dell'articolo 2, primo comma , decimo alinea della legge regionale 4 luglio 1984, n. 30.
3. Alla Giunta regionale sono demandate le funzioni amministrative a:
a) dichiarazione delle sedi farmaceutiche di nuova istituzione o resesi vacanti ai sensi della legge 2 aprile 1968 n. 475 e successive modificazioni ed integrazioni, nonche' l'offerta in prelazione delle sedi disponibili ai Comuni interessati;
b) concorsi provinciali per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche destinate all'esercizio privato;
c) istituzione dei dispensari farmaceutici e delle farmacicie succursali previste dalla pianta organica;
d) dichiarazione di disponibilita' di farmacia in esercizio provvisorio ai sensi dell'articolo 129 del Testo Unico leggi Sanitarie, approvato con Regio Decreto 27 luglio 1934, n. 1265, in caso di sedi farmaceutiche resesi vacanti a seguito di rinuncia o di decandenza, fino alla definitiva assegnazione per puublico concorso;
e) decadenza del titolare dall'autorizzazione all'esercizio della farmacia nei casi previsti dalla legislazione vigente;
f) ogni altro provvedimento in materia farmaceutica non espressamente riservato allo Stato, al Sindaco o al Comitato di gestione di Unita' Sanitaria Locale.
4. La vigilanza sui servizi di farmacia interna dei presidi della Unita' Sanitaria Locale, e' esercitata mediante una commissione ispettiva nominata dal Presidente della Giunta regionale e composta da:
a) un farmacista del Servizio farmaceutico regionale, che la presiede;
b) due farmacisti, di cui uno ospedaliero, designati dall'Ordine dei Farmacisti competente per territorio;
c) un funzionario del ruolo amministrativo regionale di livello non inferiore al settimo, con funzioni di segretario. Gli eventuali conseguenti provvedimenti amministrativi sono adottati dal Presidente della Giunta regionale.
5. Nella revisione della pianta organica di cui all'articolo 1 della legge 2 aprile 1968, n. 475, in caso di costanza o di diminuzione del numero di abitanti dei Comuni interessati, la Giunta regionale puo' provvedere alle mutate esigenze di assistenza farmaceutica, determinate da nuovi insediamenti urbani e da spostamenti della popolazione residente nell'ambito del territorio del Comune interessato, mediante una diversa delimitazione delle sedi farmaceutiche esistenti. Resta fermo l'assenso dei titolari delle farmacie aperte al pubblico direttamente interessate al trasferimento in altre zone.
6. Nell'ipotesi di esercizio della prelazione di cui all'articolo 10 della legge 2 aprile 1968, n. 475, l'Amministrazione Comunale decade dal diritto esercitato qualora risulti inadempiente per non aver attivato la farmacia nella sede prelazionata entro due successive revisioni della pianta organica. In tal caso la sede farmaceutica e' resa disponibile pcr l'assegnazione tramite trasferimento come da quinto comma del presente articolo, oppure mediante pubblico concorso secondo la normativa vigente, oppure viene soppressa se sono venute meno le condizioni per le quali era stata istituita, ripartendone il territorio in modo da ripristinare di norma le delimitazioni precedenti.
7. La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento delle sedi farmaceutiche e' nominata dalla Giunta regionale ed e' composta da:
- un funzionario amministrativo di livello apicale della Regione che esercita le funzioni di presidente;
- un professore universitario docente di materie farmaceutiche, di ruolo o incaricato, designato dalla facolta' di Farmacia dell'Universita' di Torino;
- un farmacista dei ruoli regionali del S.S.N. ;
- due farmacisti esercenti in farmacia, di cui uno non titolare, scelti rispettivamente in due terne proposte dall'Ordine dei Farmacisti competente per territorio;
- un funzionario amministrativo della Regione che esplica le funzioni di segretario.
8. La Giunta regionale approva con provvedimento definitivo la graduatoria dei concorrenti, adempie alle formalita' previste dagli articoli 9 e 10 del Decreto del Presidente della Repubblica 21 agosto 1971, n. 1275 e adotta gli ulteriori provvedimenti procedurali con la facolta' di avvalersi di una delle Unita' Sanitarie Locali competenti per territorio.

Art. 3.
(Attribuzioni del comitato di gestione della Unita' Sanitaria)

Locale. 1. Il Comitato di Gestione della Unita' Sanitaria Locale esercita le funzioni amministrative relative a:
a) rilascio dell'autorizzazione all'apertura ed all'esercizio delle farmacie, delle farmacie succursali, nonche' dei dispensari farmaceutici;
b) riconoscimento della titolarita' a qualsiasi titolo conseguita ivi compreso il riconoscimento agli eredi del titolare del diritto alla continuazione provvisoria dell'esercizio ai sensi dell'articolo 12 della legge 2 aprile 1968, n. 475 e successive modificazioni ed integrazioni, nonche' dell'articolo 369 del Testo Unico leggi Sanitarie approvato con Regio Decreto 27 luglio 1934, n. 1265.
c) rilascio dell'autorizzazione alla gestione provvisoria delle farmacie, di cui all'articolo 129 del Testo Unico leggi Sanitarie approvato con Regio Decreto 27 luglio 1934, n. 1265, con le modalita' di cui al successivo articolo 9;
d) sostituzione temporanea del titolare nei casi in cui all'articolo 11 della legge 2 aprile 1968, n. 475, nonche' nelle ipotesi di aggiornamento professionale e di altri motivi rilevanti;
e) decadenza degli eredi del titolare dal diritto alla continuazione provvisoria dell'esercizio alla scandenza dei termini previsti dalla legislazione vigente;
f) chiusura temporanea delle farmacia nei casi previsti dalla legge;
g) adozione delle sanzioni amministratlve previste dalle vigenti norme;
h) autorizzazione al trasferimento dei locali adibiti ad uso di farmacia nell'ambito della sede farmaceutica;
i) determinazone dell'indennita di avviamento e del valore degli arredi, provviste e dotazioni ai sensi dell'articolo 110 del Testo Unico leggi Sanitarie approvato con Regio Decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
l) determinazione della indennita' di residenza per le farmacie rurali e di gestione per i dispensari farmaceutici secondo la normativa vigente;
m) disciplina dei turni di servizio e delle chiusure delle farmacie del territorio su proposta dell'Ordine provinciale dei Farmacisti, sentito il parere delle Organizzazioni Sindacali di categoria;
n) attribuzione delle funzioni di vigilanza di cui al successivo articolo 7.
2. Il Consiglio comunale di Torino puo' delegare l'esercizio delle funzioni di cui alle lettere e), f), g), m) e n) del primo comma del presente articolo al Comitato di Gestione di una singola Unita' Sanitaria Locale che, per i provvedimenti relativi, sente i pareri dei Comitati di gestione delle Unita' Sanitarie competenti per territorio.
3. Il Comitato di Gestione della Unita' Sanitaria Locale, in materia farmaceutica, si avvale sempre della funzione istruttoria del Servizio farmaceutico di cui al successivo articolo 6 ed adotta i provvedimenti di cui ai punti e), f), g) i) e l) del precedente primo comma sentita la Commissione farmaceutica prevista al successivo articolo 8.

Art. 4.
(Attribuzioni del sindaco)

1. Il Sindaco disciplina gli orari di apertura e di chiusura delle farmacie e dei dispensari farmaceutici, in accordo con il Comitato di Gestione e sentito l'Ordine Provinciale dei Farmacisti e le Organizzazioni sindacali di categoria.

Art. 5.
(Attribuzioni del servizio farmaceutico regionale)

1. Il Servizio Farmaceutico regionale che fa' capo all'Assessore regionale alla Sanita', svolge attivita' istruttorie relative alle funzioni in materia farmaceutica riservata alla Giunta regionale, nonche' alle attivita' di indirizzo e coordinamento nei confronti delle Unita Sanitarie Locali. In particolare:
a) accerta la conformita' dell'attivita' delle Unita' Sanitarie Locali con la programmazione regionale per la politica del farmaco e per promuovere l'attuazione degli obiettivi indicati nei piani sanitari in materia farmaceutica;
b) coordina le iniziative e gli interventi per la azionalizzazione dell'uso dei farmaci e del materiale sanitario, nonche' per il controllo della relativa spesa;
c) riceve dalle Unita' Sanitarie Locali i riepiloghi dei consumi qualitativi e quantitative dei medicamenti e prodotti assimilati distribuiti agli assistiti dalle farmacie pubbliche e private convenzionate, e di quelli impiegati all'interno dei presidi e servizi delle Unita' Sanitarie Locali;
d) trasmette periodicamente alle singole Unita' Sanitarie Locali e ai Ministeri competenti i dati statistici elaborati, relativi all'assistenza farmaceutica, comprese le prestazioni integrative che attengono al settore farmaceutico;
e) svolge funzioni di vigilanza sulle farmacie interne dei Presidi Ospedalieri e nelle strutture sanitarie pubbliche ove queste sono previste;
f) riceve dalle Unita' Sanitarie Locali le comunicazioni inerenti la titolarita' degli esercizi farmaceutici e le relative variazioni, provvedendo alle opportune verifiche;
g) comunica alle farmacie, per il tramite delle Unita' Sanitarie Locali, nonche' agli Ordini sanitari provinciali, i provvedimenti adottati dal Ministero della Sanita' in materia di medicamenti;
h) promuove, in collaborazione con il Servizio Formazionione Professionale, iniziative di corretto uso dei medicamenti, di educazione sanitaria e di aggiornamento professionale.
2. Al suo funzionamento sono preposti un funzionario amministrativo regionale di livello non inferiore al nono ed un farmacista regionale di livello non inferiore all'ottavo che esplicano le funzioni rispettivamente di dirigente in materia amministrativa e di dirigente in materia farmaceutica.

Art. 6.
(Attribuzioni del servizio farmaceutico della Unita' Sanitaria)

Locale 1. In ciascuna Unita' Sanitaria Locale e' istituito il Servizio Farmaceutico di cui alla legge regionale 22 maggio 1980, n. 60, per lo svolgimento delle funzioni in materia farmaceutica.
2. Nelle Unita' Sanitarie Locali con popolazione inferiore a 50.000 abitanti, oppure nelle Unita' Sanitarie Locali sovra comunali e sub comunali prive di stabilimento ospedaliero, il Servizio farmaceutico puo' essere attivato anche in forma associata con altra Unita' Sanitaria Locale mediante apposita convenzione.
3. Il servizio farmaceutico di Unita' Sanitaria Locale programma, coordina e controlla l'attivita' in materia farmaceutica espletata nei presidi e servizi sanitari pubblici o convenzionati del territorio.
4. Il Servizio farmaceutico della Unita' Sanitaria Locale svolge in particolare le seguenti funzioni:
a) Informazione sui farmaci, educazione sanitaria e aggiornamento professionale;
b) gestione del Prontuario Terapeutico per medicinali e del Repertorio per reagenti e presidi medico-chirurgici destinati all'impiego all'interno delle strutture pubbbliche;
c) vigilanza sulle farmacie aperte al pubblico;
d) istruttoria sulle materie di competenza del Comitato di Gestione in tema di farmacie;
e) gestione della Convenzione Nazionale con le farmacie aperte al pubblico;
f) tutte le altre attivita' inerenti le gestione del farmaco.
5. Il Servizio Farmaceutico svolge in particolare le seguenti funzioni:
a) coordinamento delle farmacie aperte al pubblico per la realizzazione di programmi di medicina preventiva, di educazione e di informazione sanitaria, di corretto impiego dei farmaci e di rilevamento di dati statistico-epidemiologici in collaborazionione con gli altri Servizi Sanitari dell'Unita' Sanitaria Locale;
b) predisposizione e valutazione delle rilevazioni statistiche di interesse farmaceutico;
c) rilevazione dei dati di consumo qualitativo e quantitativo dei medicinali e di altro materiale sanitario nell'ambito delle strutture delle Unita' Sanitarie Locali e di quelle convenzionate, nonche' la predisposizione di una apposita relazione annuale al Comitato di Gestione.
d) coordinamento e valutazione tecnica degli acquisti dei medicinali e di ogni altro materiale sanitario;
e) coordinamento e valutazione tecnica per l'approvvigionamento dei sieri e dei vaccini per le profilassi obbligatorie;
f) vigilanza sulle farmacie aperte al pubblico, secondo le procedure di cui al successivo articolo 7;
g) tenuta e aggiornamento dell'archivio dati relativo alle farmacie ed al personale laureato in esse operante;
h) vigilanza e controllo sulla corretta applicazione dell'Accordo Nazionale per la disciplina dei rapporti del Servizio Sanitario Nazionale con le farmacie pubbliche e private, di cui all'articolo 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;
i) vigilanza sui farmaci veterinari con particolare riguardo al momento prescrittivo, distributivo e di utilizzo, in coordinamento con il Servizio di Medicina Veterinaria;
l) promozione d'intesa con il Servizio di Igiene Pubblica dell'attivita' di vigilanza sulla vendita di piante medicinali, loro parti, miscele e prodotti derivati, nonche' sull'uso improprio delle piante non medicinali;
m) vigilanza e controllo, in coordinamento con il Servizio di Igiene Pubblica, sul commercio al dettaglio dei presidi medico-chirurgici, degli articoli sanitari, dei cosmetici, dei prodotti alimentari e dei prodotti dietetici per la prima infanzia nelle farmacie e, su richiesta dei Servizi interessati, nelle altre rivendite autorizzate.
n) vigilanza in materia di sostanze stupefacenti e psicotrope ivi compresa la distruzione di tali sostanze;
o) trasmissione trimestrale alla Regione dei dati relativi agli acquisti delle sostanze e delle preparazioni stupefacenti e psicotrope iscritte nelle prime quattro tabelle di cui all'articolo 12 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, effettuati dai presidi della U.S.S.L. e dalle farmacie aperte al pubblico, quali desumibili dalla terza sezione del buono acquisto, di cui all'articolo 39 della citata legge;
p) coordinamento della distruzione dei medicinali guasti, scaduti o imperfetti nelle farmacie del territorio;
6. Il Servizio Farmaceutico riceve dall'Ordine Provinciale dei Farmacisti:
a) comunicazione dell'inizio e dell'esito dei giudizi disciplinari a carico degli scritti, ai sensi dell'articolo 49 del Decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1950, n. 221, dandone immediata notizia al Comitato di Gestione per gli eventuali conseguenti provvvedimenti amministrativi;
b) comunicazione dei provvedimenti adottati a seguito di ordinanze e sentenze emanate dall'Autorita' Giudiziaria a carico degli iscritti all'Albo, dandone immediata notizia al Comitato di Gestione per gli eventuali conseguenti provvedimenti amministrativi;
c) copia dell'Albo professionale pubblicato ai sensi dell'articolo 3 del Decreto Legislativo del Capo Provvisorio dello Stato del 13 settembre 1946, n. 233 e le comunicazioni della eseguita iscrizione o del rigetto della domanda di cui all'articolo 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1950, n. 221; dandone opportuna comunicazione al Servizio di Medicina Legale.

Art. 7.
(Vigilanza sulle farmacie)

1. La vigilanza sulle farmacie di cui all'articolo 127 del Testo Unico Leggi Sanitarie approvato con Regio Decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e' esercitata dalla Unita' Sanitaria Locale tramite il Servizio farmaceutico di cui al precedente articolo 6, nel rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 20, 50 e 51 del Regio Decreto 30 settembre 1938, n. 1706.
2. Le funzioni ispettive, preventive, ordinarie e straordinarie, sono esercitate dalla Commissione ispettiva sulle farmacie costituita dal farmacista responsabile del Servizio farmaceutico, o suo delegato, che la presiede, e da un funzionario del ruolo amministrativo dell'Unita' Sanitaria Locale di livello non inferiore al settimo, che disimpegna le funzioni di segretario. Assiste alle ispezioni uno dei farmacisti designati dall'Ordine Provinciale dei Farmacisti.
Il verbale di ispezione e' trasmesso al Comitato di Gestione per gli eventuali provvedimenti di competenza, nonche' all'Ordine Provinciale dei Farmacisti.
3. La Commissione di cui al precedente comma puo' essere integrata dal responsabile del Servizio di Igiene Pubblica, o suo delegato, per gli eventuali interventi congiunti di vigilanza sulle farmacie in materia igienico sanitaria.
4. L'adozione delle sanzioni amministrative previste dalle vigenti norme e' di competenza del Comitato di gestione, fatte salve le attribuzioni del Presidente della Giunta regionale di cui all'articolo 2, terzo comma, lettera e) della presente legge.
5. Avverso i provvedimenti sanzionatori adottati dal Comitato di Gestione, e' proponibile il ricorso gerarchico improprio con effetto sospensivo al Presidente della Giunta regionale.
6. Per il Comune di Torino la funzione ispettiva e' esercitata dal Servizio farmaceutico della Unita' Sanitaria Locale eventualmente delegata dal Consiglio Comunale ai sensi del secondo comma dell'articolo 3 della presente legge, con l'integrazione del Responsabile del Servizio Farmaceutico, o suo delegato, dell'Unita' Sanitaria Locale nel cui territorio ricade la farmacia ispezionata.

Art. 8.
(Organismi di consultazione)

1. In attuazione dei principi generali di cui all'articolo 13, terzo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, viene istituita nelle Unita' Sanitarie Locali la Commissione farmaceutica di cui fanno parte:
-il Presidente del Comitato di Gestione, o suo delegato, che la presiede; -il responsabile del Servizio farmaceutico, o suo delegato;
-due farmacisti convenzionati, di cui eventualmente uno rurale, designati dall'Ordine Provinciale dei Farmacisti su proposta delle Organizzazioni Sindacali di categoria;
-il responsabile del Servizio di assistenza sanitaria di base, o suo delegato, ed un medico convenzionato, che intervengono solo per le materie di competenza;
-un funzionario amministrativo dell'Unita' Sanitaria Locale che svolge compiti di segretario.
2. La Commissione farmaceutica svolge funzioni propositive e consultive in materia di:
a) utilizzazione corretta dei medicamenti ed analisi dei dati relativi ai consumi quali-quantitativi ed alla spesa;
b) gestione tecnico-culturale del prontuario terapeutico regionale, dei protocolli terapeutico-diagnostici, delle schede informative dei medicamenti; c) aggiornamento ed informazione tecnico-scientifica degli operatori sanitari dipedenti e convenzionati con l'Unita' Sanitaria Locale;
d) educazione sanitaria della popolazione nell'ambito dei programmi e con le modalita' di cui all'articolo 31 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e secondo gli indirizzi regionali in materia;
e) assistenza farmaceutica e distribuzione dei medicamenti secondo le modalita' di cui all'articolo 28 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, nonche' di assistenza integrativa di cui alla legge 25 marzo 1982, n. 98, e successive modificazioni ed integrazioni.
3. Oltre alle funzioni di cui sopra ed a quanto previsto all'articolo 3 della presente legge, alla Commissione farmaceutica e' affidata la valutazione dei titoli e la formazione della graduatoria dei candidati all'autorizzazione all'apertura di farmacie succursali, nonche' all'assegnazione di sedi farmaceutiche in gestione provvisoria di cui al successivo articolo 9.
4. La Commissione farmaceutica si coordina con il Consiglio regionale di Sanita' di cui alla legge regionale 4 luglio 1984, n. 30.
5. Ai componenti e segretari estranei all'Amministrazione regionale o alla Unlta' Sanitaria Locale, ove hanno sede gli organismi collegiali e le commissioni previsti dalla presente legge, e' corrisposto il seguente trattamento economico:
a) compenso fisso di presenza previsto dalla vigente normativa regionale;
b) trattamento di missione e rimborso delle spese di viaggio secondo quanto previsto dalla legge 18 dicembre 1973, n. 836, per dipendenti statali e di altri enti pubblici equiparati o per i restanti membri estranei alla Pubblica Amministrazione, dalla normativa vigente per i dipendenti regionali o della Unita' Sanitaria Locale, rispettivamente nella misura massima prevista.
6. Le spese di funzionamento degli organismi collegiali e delle commissioni di livello regionale o locale, previsti dalla presente legge, fanno carico al bilancio della Regione e della Unita' Sanitaria Locale.

Art. 9.
(Gestione provvisoria ex articolo 129 testo unico leggi sanitarie)

1. Previa deliberazione consiliare, il Sindaco del Comune interessato propone alla Unita' Sanitaria Locale competente per territorio la gestione provvisoria delle sedi dichiarate disponibili dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 2, terzo comma, lettera d) della presente legge.
2. In caso di accoglimento della proposta, l'Unita' Sanitaria Locale bandisce avviso pubblico per il conferimento della gestione provvisoria.
3. L'avviso pubblico deve contenere le indicazioni riguardanti la farmacia, i termini di presentazione delle domande, i documenti richiesti dalla legge 2 aprile 1968, n.475 e dal Decreto Presidente della Repubblica 21/8/1971, n.1275.
4. L'avviso, inviato all'Ordine Provinciale dei Farmacisti e' pubblicato sul Bolletino Ufficiale della Regione Piemonte, scade al 15. giorno dalla data di pubblicazione; durante il termine stabilito per la presentazione delle domande rimane affisso all'Albo Pretorio del Comune interessato ed a quello dell'Unita' Sanitaria Locale competente per territorio.
5. La Commissione farmaceutica di cui al 2. comma del precedente articolo 8 procede alla valutazione dei titoli secondo i criteri previsti dall'articolo 7 della legge 2 aprile 1968, n.475, nonche' alla formazione della graduatoria, eventualmente provvedendo anche alle operazioni di interpello in caso di rinuncia del candidato vincitore.
6. La graduatoria finale degli aspiranti alla gestione provvisoria sara' formalizzata dall'Unita' Sanitaria Locale che provvedera' al rilascio della relativa autorizzazione.

Art. 10.
(Acquisto dei medicamenti e di altro materiale sanitario)

1. In conformita'all'articolo 28, ultimo comma, della legge 23 dicembre 1978, n.833, e secondo i criteri del Piano Sanitario regionale, il Comitato di Gestione della Unita' Sanitaria Locale, su proposta conforme dell'Ufficio di Direzione, puo' acquistare direttamente dai produttori o dai distributori intermedi o dalle farmacie i medicamenti, i presidi medico-chirurgici i reagenti, i diagnostici, gli articoli sanitari, i prodotti dietetici ed ogni altro materiale sanitario, destinati all'impiego all'interno dei presidi e dei servizi dell'Unita' Sanitaria Locale.
2. Al fine di mantenere i livelli di assistenza gia' assicurati tramite la distribuzione per l'uso domiciliare di preparati galenici magistrali, nonche' di specifico materiale affine ai medicamenti, sanitario e di medicazione, previo accordo attuattivo con le Organizzazioni Sindacali delle farmacie, la Giunta regionale con propria deliberazione determina i livelli e le condizioni di fornitura di tali prestazioni, da erogarsi tramite le farmacie pubbliche e private convenzionate.
3. Nelle farmacie aperte al pubblico la somministrazione diretta dei medicamenti al paziente e l'impiego di apparecchi di auto-diagnostica rapida finalizzato a rilevamenti di prima istanza sono effettuati secondo le modalita' stabilite dal Presidente della Giunta regionale.

Art. 11.
(Assistenza farmaceutica e continuita' di servizio)

1. L'assistenza farmaceutica alla popolazione e' assicurata dalla presenza sul territorio delle farmacie istituite sulla base della pianta organica di cui alla legge 2 aprile 1968, n.475 e dei dispensari farmaceutici ai sensi della legge 8 marzo 1968, n. 221.
2. La continuita' del servizio farmaceutico e' assicurata da tutte le farmacie aperte al pubblico, secondo le modalita' esecutive ed criteri di frequenza di cui ai successivi articoli.
3. Il servizio prestato dalla farmacia, al di fuori del normale orario di apertura dei giorni feriali, riveste le caratteristiche di servizio di guardia farmaceutica di emergenza diurna, festiva e notturna.
4. Ai fini della presente legge s'intende:
a) per chiamata la richiesta del cittadino munito di regolare ricetta e nella quale il medico abbia fatto esplicita menzione del carattere di urgenza;
b) per reperibilita' la disponibilita' assicurata dal farmacista all'eventuale richiesta di servizio;
c) per battenti chiusi il servizio di guardia svolto a farmacia chiusa, con attivita' limitata al solo caso di chiamata utilizzando idoneo sistema di sicurezza;
d) per battenti aperti il servizio di guardia svolto a farmacia aperta e con attivita' invariata come nel caso del normale orario di apertura.

Art. 12.
(Orario di apertura delle farmacie)

1. Le farmacie aperte al pubblico sono tenute ad osservare un orario di apertura, turni di guardia esclusi, non inferiore a 7 ore e mezzo al giorno, suddiviso da un intervallo di chiusura, secondo le abitudini locali e le stagioni.
2. Il servizio presso i dispensari farmaceutici, aperti ai sensi della legge 8 marzo 1968, n.221, viene di norma assicurato dai titolari di farmacia assegnatari entro l'orario di apertura della stessa.

Art. 13.
(Chiusura delle farmacie)

1. Tutte le farmacie non in servizio per turno restano chiuse nei giorni di domenica e festivi infrasettimanali.
2. Oltre a quanto previsto dal comma precedente tutte le farmacie devono usufruire di una giornata intera o di due mezze giornate di chiusura per riposo infrasettimanale.
3. Tutte le farmacie devono osservare una chiusura annuale per ferie non superiore a venticinque giorni e non inferiore a quindici giorni lavorativi, calcolati su una media di cinque giornate lavorative settimanali, secondo le modalita' stabilite dalla presente legge.
4. Limitatamente al caso di farmacia unica oppure localizzata in zona di interesse turistico, su proposta dell'Ordine Provinciale dei farmacisti e delle Organizzazioni Sindacali di categoria, previo assenso del titolare e sentito il parere motivato del Comune interessato, il Comitato di Gestione dell'Unita' Sanitaria Locale competente puo' adottare provvedimenti in deroga anche parziale dalle disposizioni di cui ai commi precedenti.

Art. 14.
(Servizio di guardia diurno feriale)

1. Per assicurare la continuita' del servizio durante l'intervallo pomeridiano dei giorni feriali, le farmacie adottano le seguenti modalita' esecutive:
a) a turno, a battenti chiusi e a chiamata, con obbligo di presenza del farmacista in farmacia, nei Comuni con popolazione superiore a 40.000 abitanti;
b) a turno, a battenti chiusi e a chiamata, con obbligo di reperibilita' del farmacista nell'ambito del territorio comunale, nei Comuni con popolazione inferiore a 40.000 abitanti.
2. La continuita' del servizio viene assicurata di regola secondo seguenti criteri di frequenza:
a) nel comune capoluogo di regione da una farmacia ogni venti;
b) nei comuni capoluogo di provincia da una farmacia sul totale delle farmacie esistenti sul territorio;
c) nelle Unita' sanitarie locali con popolazione superiore a 40.000 abitanti da una farmacia ogni 20 o frazione superiore a 10;
d) nelle Unita' Sanitarie Locali con popolazione inferiore a 40.000 abitanti da una farmacia.

Art. 15.
(Servizio di guardia diurno festivo)

1. Per assicurare la continuita' del servizio durante i giorni festivi, le farmacie adottano le seguenti modalita' esecutive:
a) a turno e a battenti aperti, eccetto il periodo di intervallo pomeridiano, durante il quale il servizio si effettua a battenti chiusi e a chiamata con obbligo di presenza del farmacista in farmacia, nei Comuni con popolazione superiore a 40.000 abitanti;
b) a turno e a battenti aperti al mattino, con facolta' di chiusura pomeridiana durante la quale il servizio si svolge a battenti chiusi e a chiamata, con obbligo di reperibilita' del farmacista nell'ambito del territorio comunale, nei Comuni con popolazione inferiore a 40.000 abitanti.
2. La continuita' del servizio viene assicurata di regola secondo criteri di frequenza di cui al punto 2 del precedente articolo.

Art. 16.
(Servizio si guardia notturno)

1. Per assicurare la continuita' del servizio dall'ora di chiusura serale all'ora di apertura antimeridiana le farmacie adottano le seguenti modalita' esecutive:
a) a turno, a battenti chiusi ed a chiamata, con obbligo di presenza del farmacista in farmacia, nei Comuni con popolazione superiore a 40.000 abitanti;
b) a turno, a battenti chiusi ed a chiamata, con obbligo di reperibilita' del farmacista nell'ambito del territorio comunale, nei Comuni con popolazione inferiore a 40.000 abitanti.
2. La continuita' del servizio viene assicurata di regola secondo seguenti criteri di frequenza:
a) nel Comune capoluogo di regione da cinque farmacie opportunamente disposte sul territorio;
b) nei Comuni capoluogo di provincia da una farmacia sul totale delle farmacie esistenti sul territorio;
c) nelle Unita' Sanitarie Locali con popolazione superiore a 50.000 abitanti, da una farmacia ogni trenta, o frazione superiore a quindici;
d) nelle Unita' Sanitarie Locali con popolazione inferiore a 50.000 abitanti, da una farmacia sul totale delle farmacie esistenti sul territorio.
3. Previo accordo fra i Comitati di gestione delle Unita' Sanitarie Locali interessate e sentito il parere dell'Ordine provinciale dei Farmacisti e delle Organizzazioni Sindacali di categoria, la continuita' del servizio di cui al presente articolo puo' essere assicurata in forma associata anche per conto di piu' Unita' Sanitarie Locali limitrofe. Il servizio turnario puo' essere svolto in alternativa da un numero ridotto di farmacie fisse legittimate al servizio notturno permanente anche per conto di Unita' Sanitarie Locali limitrofe. In tali evenienze il farmacista assicura la propria presenza in farmacia ed opera discrezionalmente a battenti aperti oppure chiusi, in relazione alle misure di sicurezza adottate.
4. Il servizio notturno permanente puo' essere integrato da un servizio serale espletato da un numero ridotto di farmacie fisse o turnanti del territorio.
5. Ai sensi dell'articolo 30 del Regolamento per il servizio farmaceutico approvato con Regio Decreto 30 settembre 1938, n. 1706, le Unita' Sanitarie Locali, per conto dei comuni singoli o associati, possono assumere provvedimenti di carattere finanziario destinati a sostenere gli oneri economico-funzionali necessari ad assicurare il servizio di guardia farmaceutica notturna a battenti chiusi, oppure predispongono misure contenitive dei costi del servizio o limitative del suo orario di espletamento.

Art. 17.
(Turni di chiusura)

1. Nei giorni di chiusura infrasettimanale e nel periodo di chiusura per ferie, le farmacie aperte assicurano la regolarita' del servizio espletandolo in misura complessiva non inferiore al venticinque per cento delle farmacie esistenti sul territorio considerato, secondo il normale orario di apertura di cui al precedente articolo 12, mentre le farmacie in servizio per turno ne assicurano la continuita' secondo le indicazioni di cui ai precedenti articoli 14, 15 e 16 della presente legge.

Art. 18.
(Deroghe)

1.Per giustificati motivi di dimostrata carenza o esuberanza di servizio, sentito l'Ordine provinciale dei Farmacisti e le Organizzazioni Sindacali di categoria, il Comitato di gestione dell'Unita' Sanitaria Locale interessata puo' disporre che il servizio di guardia notturno sia integrato o surrogato dal prolungamento serale del normale orario di apertura di un ridotto numero di farmacie fisse o turnanti del territorio.

Art. 19.
(Cartello indicatore)

1. All'esterno di ciascuna farmacia deve essere esposto al pubblico in posizione ben visibile un cartello o altro mezzo di segnalazione indicante il turno di servizio diurno, serale, notturno e per ferie, nonche' l'orario di apertura e chiusura giornaliera dell'esercizio, con l'indicazione altresi' delle farmacie di turno nella zona durante l'orario ed i giorni di chiusura della farmacia stessa.
2. Nei casi in cui e' prevista la reperibilita' del farmacista, questa dovra' essere segnalata da apposito cartello.

Art. 20.
(Calendario per turni e ferie)

1. Gli Ordini provinciali dei Farmacisti e l' Organizzazioni Sindacali di categoria presentano entro il mese di aprile di ciascun anno le proposte relative alle chiusure per ferie dell'anno in corso, ed entro il mese di novembre di ciascun anno le proposte relative ai turni di servizio diurno, festivo e notturno nonche' alle chiusure infrasettimanali dell'anno successivo. I Comitati di gestione, tenuto conto delle proposte, della pianta organica delle farmacie, della situazione territoriale, della concentrazione urbana e densita demografica, e avuto particolare riguardo agli assetti organizzativi gia' consolidati, ne dispongono il conseguente calendario. Il calendario adottato nel primo anno puo' avere validita' continuativa anche negli anni successivi, salvo revoca o richiesta di modifica motivate.

Art. 21.
(Norma finale)

1. Sono abrogate la legge regionale 27 agosto 1982, n.22, gli articoli 7 e 8 della legge regionale 26 ottobre 1982, n.30, nonche' tutte le altre disposizioni in contrasto con la presente legge.

Art. 22.
(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge e' dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione e dell'articolo 45 dello Statuto regionale, ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi del quarto comma dell'articolo 45 dello Statuto regionale.