Disegno di legge regionale, n. 4547.
Interventi per l'informazione locale. 1. La Regione Piemonte, a norma dell'art. 8 dello Statuto, promuove
l'informazione sui programmi, sulle decisioni e sugli atti di rilevanza
regionale e sul loro processo formativo, quale presupposto per favorire lo
sviluppo della partecipazione democratica dei cittadini, sia attraverso
iniziative dirette di comunicazione con la societa' piemontese, sia attraverso
gli organi di informazione scritta e audiovisiva operanti in Piemonte. 1. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale e la Giunta regionale,
nell'ambito delle reciproche competenze, approvano annualmente il piano delle
pubblicazioni periodiche ed il programma di massima delle pubblicazioni
monografiche e delle iniziative informative audiovisive da prodursi
direttamente da parte della Regione e ne danno comunicazione alla competente
Commissione consiliare. 1. I Settori Informazione, Stampa e Relazioni Esterne della Giunta regionale
e del Consiglio regionale, avvalendosi anche dei contributi dei vari
Assessorati interessati, coordinano l'azione informativa e promozionale
esterna della Regione. 1. La Regione organizza i Settori Informazione, Stampa e Relazioni Esterne
della Giunta regionale e del Consiglio regionale al fine di stabilire un
rapporto sistematico e continuativo con gli organi di informazione giornali,
periodici, radio, televisioni in particolare quelli a dimensione locale e
regionale operanti in Piemonte. 1. Le iniziative pubblicitarie della Regione sono dirette: 1. La Regione, al fine di promuovere il pluralismo del sistema informativo
locale ed il suo adeguato sviluppo, sostiene le iniziative di qualificazione e
ammodernamento del settore, favorendo gli investimenti relativi
all'acquisizione e alla innovazione di strutture, impianti, attrezzature e
mezzi di produzione per l'informazione locale, scritta e radiotelevisiva. 1. In aree a forte concentrazione urbana e ad elevata presenza di emittenti
radiofoniche e televisive e di giornali periodici, la Regione Piemonte
interviene a sostegno di iniziative per la rilocalizzazione di attivita'
dell'informazione attraverso il riuso di immobili industriali dismessi, ai
sensi della legge regionale 9 marzo 1984, n. 17 e successive modificazioni,
nonche' dei regolamenti C.E.E. in materia. 1. La Regione, nell'ambito dei programmi di Formazione Professionale, sentita
la Commissione di cui all'art. 11, promuove la realizzazione di appositi corsi
sulle qualifiche professionali maggiormente necessarie per il personale
tecnico degli organi di informazione locali. 1. E' istituito un Premio annuale in tre sezioni riservato ai migliori
servizi giornalistici su problemi della societa' piemontese realizzati
rispettivamente da giornali periodici, televisioni locali, emittenti
radiofoniche locali. 1. Gli interventi di cui alla presente legge sono destinati a: 1. E' costituita con deliberazione della Giunta regionale una Commissione
tecnica per l'informazione composta da: 1. Per l'attuazione della presente legge sono autorizzate per l'anno
finanziario 1990, le seguenti spese:
(Finalita')
2. La Regione, anche per favorire forme di comunicazione che consentano alla
comunita' di esprimere le proprie esigenze e di concorrere all'attivita'
lgislativa e alla programmazione regionale, sostiene il pluralismo
informativo, mediante iniziative di qualificazione e valorizzazione dei mezzi
di comunicazione stampata e radiotelevisiva locali e regionali.
(Programmazione delle iniziative dirette della Regione)
2. Alla comunicazione alla Commissione consiliare competente, l'Ufficio di
Presidenza del Consiglio regionale e la Giunta regionale sono tenuti anche
qualora intendano apportare modifiche o integrazioni al programma di cui al
comma 1.
(Servizi stampa e attivita' informativa della Regione)
2. All'interno dei Settori Informazione, Stampa e Relazioni Esterne della
Giunta regionale e del Consiglio regionale operano specifici Servizi stampa i
cui addetti, al fine di assicurare professionalita' e autonomia alle iniziative
di informazione dirette della Regione, devono essere iscritti all'Ordine dei
Giornalisti.
3. E' demandata a specifica normativa di settore la determinazione in ordine
all'applicabilita' del contratto nazionale dei giornalisti ai dipendenti
regionali iscritti al relativo ordine.
(Strumenti tecnici di Comunicazione)
2. La Regione, in favore degli organi di informazione locale che presentino
esigenze di tempestivita' informativa, concorre alla dotazione di strumenti di
comunicazione atti a garantire alle redazioni un continuativo flusso di
informazioni dall'Ente Regione e da altri soggetti del sistema informativo,
concedendo contributi nella misura massima del 50% della spesa ritenuta
ammissibile.
3. Entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta
regionale delibera i criteri e l'individuazione dei soggetti presso i quali
attuare quanto previsto dal comma 2.
(Pubblicita')
a) alla promozione dell'immagine e delle attivita' del Piemonte;
b) alla conoscenza da parte dei cittadini dei servizi pubblici e delle
modalita' di accesso ai medesimi;
c) alla sensibilizzazione dei cittadini su argomenti specifici di
comportamento civico, sociale ed economico;
d) all'informazione di carattere istituzionale, quando per l'importanza e la
particolarita' di norme o atti regionali non sia sufficiente la pubblicazione
ufficiale.
2. Le iniziative di cui al comma 1. sono disposte con deliberazione della
Giunta regionale e, per quanto attiene al Consiglio regionale, dall'Ufficio di
Presidenza.
3. Almeno il 50% della somma complessiva stanziata a bilancio per le
iniziative pubblicitarie di cui alle lettere b), c) e d) del precedente, comma
1., deve essere destinato ai soggetti indicati nell'art. 10, i quali
documentino di aver svolto da non meno di un anno attivita' informative sulla
realta' sociale, economica e culturale del Piemonte.
4. Le iniziative pubblicitarie di qualsiasi genere non devono essere
personalizzate ne' avere forma di interviste o dichiarazioni di singoli
amministratori o funzionari regionali. Esse sono destinate ai vari strumenti
informativi senza discriminazioni e con criteri di equita', obiettivita' ed
economicita'.
5. Gli eventuali incarichi a strutture tecniche pecializzate perla produzione
degli interventi pubblicitari sono assegnati a norma del titolo II della legge
regionale 23 gennaio 1984, n. 8.
6. La Giunta regionale, a norma del comma 4. dell'art. 5 della Legge 25
febbraio 1987, n. 67, provvede a dare comunicazione delle spese pubblicitarie
effettuate nel corso di ogni esercizio finanziario al Garante di cui all'art.
8 della Legge 5 agosto 1981, n. 416 depositando un riepilogo analitico che
dovra' anche essere trasmesso alla Commissione competente del Consiglio
regionale ed alla Commissione di cui all'art. 11.
(Sostegno all'innovazione tecnologica)
2. A beneficio dei soggetti di cui all'art. 10, che attuino investimenti per
le finalita' di cui al comma 1. la Giunta Regionale puo' concedere garanzie
fidejussorie.
3. Gli stessi soggetti di cui all'art. 10, sono altresi' ammessi agli
interventi previsti dalla legge regionale 1 dicembre 1986, n. 56, per la
promozione e la diffusione delle innovazioni tecnologiche nel sistema delle
imprese minori. Della specifica destinazione sara' tenuto conto con
l'individuazione degli ambiti prioritari nel piano degli interventi previsto
dal comma 2., lettera a) dell'art. 3 della legge regionale 1 dicembre 1986, n.
56.
4. Sulle istanze relative ai provvedimenti di cui ai commi 1., 2., 3., e'
richiesto il parere della Commissione tecnica costituita a norma dell'art.
11.
(Interventi per la rilocalizzazione di attivita' informative)
2. Le iniziative suddette devono prevedere oltre a locali idonei per le
singole testate ed emittenti strutture e servizi di uso comune.
3. Sui progetti presentati e' richiesto il parere della Commissione tecnica
di cui all'art. 11.
(Formazione Professionale)
2. I corsi di cui al comma precedente possono essere gestiti direttamente
dalla Regione, oppure mediante Convenzione con gli Enti pubblici o privati o
con consorzi di imprese operanti nel settore.
(Premio giornalistico)
2. Il Premio e' assegnato da una Giuria composta da personalita' della
cultura, docenti universitari, operatori dell'informazione, individuati
congiuntamente dalla Presidenza della Giunta regionale e dalla Presidenza del
Consiglio regionale.
3. Il Bando, con le modalita' per partecipare al concorso, e' emanato dalla
Giunta regionale con propria deliberazione, sentita la Commissione tecnica di
cui all'art. 11.
(Soggetti beneficiari)
a) pubblicazioni periodiche bisettimanali, settimanali, quindicinali e
mensili, che per contenuti, diffusione e sede redazionale risultino
prevalentemente finalizzate all'informazione sulla realta' sociale, economica
e culturale piemontese;
b) emittenti televisive locali private che abbiano diffusione prevalente
nell'ambito regionale, la redazione principale in Piemonte e che realizzino
trasmissioni informative periodiche sulla realta' sociale, economica e
culturale piemontese;
c) emittenti radiofoniche locali private aventi caratteristiche analoghe a
quelle descritte alla lettera b), e che trasmettano con perodicita' quotidiana
notizie di interesse piemontese.
2. Nella destinazione degli interventi sara' data priorita' alle imprese
cooperative e ai Consorzi di cooperative. Sara' tenuto particolare conto delle
iniziative promosse e gestite da donne in forma associata; di quelle volte a
consentire la fruizione dell'informazione da parte dei cittadini non vedenti e
non udenti; di quelle volte a facilitare agli immigrati extracomunitari
l'accesso all'informazione stessa. Sono esclusi dagli interventi di cui alla
presente legge gli organi di informazione che ospitano nei propri palinsesti o
nelle proprie pagine piu' del 70% dello spazio a disposizione per passaggi ed
inserzioni pubblicitarie.
3. Gli interventi di cui alla presente legge sono condizionati dalla
presentazione del Bilancio aziendale e dalla verifica della corretta gestione
del personale.
(Commissione tecnica)
a) 2 funzionari dei Settori Informazione, Stampa e Relazioni Esterne della
Giunta regionale e del Consiglio regionale;
b) 2 rappresentanti designato dal Comitato regionale per il Servizio Radio
televisivo del Piemonte;
c) il Presidente del Consiglio interregionale dell'ordine dei giornalisti del
Piemonte e Valle d'Aosta, o un suo delegato;
d) il Presidente dell'Associazione Stampa Subalpina, o di un suo delegato;
e) 3 esperti dell'informazione di cui uno in materia giuridica, uno in
materia tecnica, e uno in materia pubblicitaria, nominati dal Consiglio
Regionale secondo le procedure previste dalla legge regionale 8 febbraio 1985,
n. 10.
2. La Commissione nomina nel suo seno un coordinatore e un segretario,
avvalendosi per il funzionamento degli uffici regionali competenti in materia.
3. La Commissione:
a) esprime i pareri previsti dagli artt. 6, 7, 8, 9, previo accertamento
della sussitenza delle caratteristiche indicate nell'art. 10 da parte dei
soggetti richiedenti;
b) esprime le proprie valutazioni sul riepilogo analitico delle spese di
pubblicita' della Regione, di cui al precedente art. 5 comma 6., e le
trasmette alla competente Commissione del Consiglio regionale;
c) svolge ogni altro compito di indagine, istruttoria o valutazione nel campo
delle finalita' della presente legge, su mandato della Giunta regionale o
della Presidenza del Consiglio regionale.
(Norma finanziaria)
a) lire 300 milioni per la concessione dei contributi previsti dall'art. 4;
b) lire 50 milioni per l'erogazione dei premi di cui all'art. 9;
2. Agli oneri derivanti dall'applicazione del comma 1. si provvede mediante
riduzione del cap. 12500 per l'importo di lire 50 milioni e del cap. 12600 per
l'importo di lire 300 milioni.
3. Nello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1990 sono
istituiti appositi capitoli con la seguente denominazione e con la dotazione,
in termini di competenza e di cassa, a fianco di ciascuno indicata: "Concorso
per la dotazione di strumenti tecnici di comunicazione a favore di organi
locali di informazione" e con la dotazione di lire 300 milioni; "Premio
giornalistico riservato ad organi locali di informazione" e con la dotazione
di lire 50 milioni; "Concessione di garanzia fidejussoria per favorire gli
investimenti diretti all'ammodernamento del settore dell'informazione e con la
dotazione per memoria".
4. Il Presidente della Giunta Regionale e' autorizzato ad apportare, con
proprio decreto le occorrenti variazioni di bilancio.