Proposta di legge regionale, n. 4535.
Istituzione della riserva naturale speciale del Sacro Monte di Belmonte. 1. Ai sensi della legge regionale 4 giugno 1975, n. 43 e successive
modificazioni, e' istituita con la presente legge la Riserva Naturale speciale
del Sacro Monte di Belmonte. 1. I confini della Riserva Naturale speciale del Sacro Monte di Belmonte,
incidente nei comuni di Prascorsano e Valperga, sono individuati della
allegata planimetria, in scala 1:5000, facente parte integrante della presente
legge. 1. Nell'ambito ed a completamento dei principi generali indicati all'articolo
1 della legge regionale 4 giugno 1975, n. 43 e successive modificazioni, le
finalita' della istituzione della Riserva Naturaie speciale del Sacro Monte di
Belmonte sono: 1. La destinazione a Riserva naturale speciale, attribuita con la presente
legge al territorio individuato dal precedente articolo 2, ha la durata di
anni 99, prorogabili alla scadenza. 1. Le funzioni di direzione e di amministrazione delle attivita' necessarie
per il conseguimento delle finalita' di cui al precedente articolo 3 sono
esercitata da un Consiglio Direttivo composto da 3 rappresentanti, di cui
della minoranza, per ciascuno dei Comuni di Prascorsano e Valperga e da 3
rappresentanti designati dal Consiglio regionale, aventi specifiche competenze
nel campo dell'architettura, della storia dell'arte e nel campo delle
discipline agricolo-forestali. 1. L'ordinamento e la pianta organica del personale sono disciplinati
con legge regionale, sentito il parere del Consiglio Direttivo. 1. La formazione e la gestione dei bilanci di previsione e dei rendiconti
generali della Riserva Naturale speciale del sacro Monte di Belmonte sono
effettuati in conformita' agli articoli 2,4,5 e 6 della legge regionale 3
settembre 1984, n. 51. 1. Sull'intero territorio della riserva Naturale speciale del Sacro Monte di
Belmonte, oltre al rispetto delle leggi statali e regionale in materia di
tutela dell'ambiente, della flora e della fauna, nonche' delle leggi sulla
caccia e sulla pesca,e' fatto divieto di: 1. Le violazioni al divieto di cui alla lettera a), comma 1, dell'articolo 8
della presente legge comportano la sanzione amministrativa da un minimo di L.
3.000.000 ad un massimo di L. 5.000.000 per ogni 10 mc. di materiale rimosso. 1. La vigilanza della riserva naturale speciale e' affidata: 1. Per gli oneri relativi alle opere di tabellazione di cui al precedente
articolo 2 previsti in L. 1.500.000 si provvede mediante lo stanziamento di
cui al capitolo 7930 del bilancio di previsione della spesa per l'anno
finanziario 1989. 1. Agli oneri per la gestione della Riserva, di cui al precedente articolo 5,
valutati in L. 30.000.000 per l'anno finanziario 1989, si provvede mediante
una riduzione di pari ammontare, in termini di competenza e di cassa, del
capitolo ... dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1989
e mediante l'istituzione, nello stato di previsione della spesa per l'anno
finanziario medesimo, di apposito capitolo con la denominazione "Assegnazione
regionale per le spese di gestione della Riserva Naturale speciale del Sacro
Monte di Belmonte" e con lo stanziamento di competenza e di cassa di L.
20.000.000. 1. I proventi delle sanzioni di cui al precedente articolo 9 saranno iscritti
al capitolo 2230 dello stato di previsione delle entrate del bilancio per
l'anno finanziario 1989 ed ai corrispondenti capitoli dei bilanci successivi.
(Istituzione della Riserva Naturale speciale.)
(Confini)
2. I Confini della Riserva sono delimitati da tabelle da collocarsi in modo
che siano visibili da ogni punto di accesso e che da ogni tabella siano
visibili le due contigue e portanti la scritta "Regione Piemonte-Riserva
naturale speciale del Sacro Monte di Belmonte".
3. Le tabelle devono essere mantenute in buono stato di conservazione e
leggibilita'.
(Finalita'.)
a) la tutela delle caratteristiche naturali, ambientali, paesaggistiche,
architettoniche, culturali e storico-artistiche dell'area;
b) il ripristino e la conservazione del complesso artisticostorico-religioso
e del suo museo;
c) la qualificazione dell'area archeologica esistente, anche con idonee
attivita' di scavo e di ricerca;
d) la promozione di iniziative di carattere culturale, scientifico e
didattico;
e) la promozione e la valorizzazione di attivita' agricole e forestali,
garantendo le cure colturali e favorendo il miglioramento delle aree boscate;
f) la realizzazione di interventi atti a mitigare l'attuale impatto
ambientale di alcune infrastrutture ricettive;
g) la promozione di attivita' di studio, ricerca e sperimentazione
scientifica ed economica nei settori di cui ai punti precedenti.
(Durata della destinazione)
(Gestione, direzione ed amministrazione)
2. I piani di intervento per il conseguimento delle finalita' di cui al
precedente articolo 3 sono predisposti dalla Giunta regionale d'intesa con il
Consiglio Direttivo.
3. Le attivita' di attuazione dei piani e di vigilanza sono esercitate dal
Consiglio Direttivo che puo' avvalersi, nell'ambito degli stanziamenti annuali
di cui alla presente legge, sentita la Giunta regionale, di proprio personale
o degli uffici regionali o provinciali ovvero del personale di cui al
successivo articolo 6.
(Personale)
(Controllo)
2. Il controllo degli atti deliberativi del Consiglio Direttivo relativi alla
riserva Naturale Speciale del Sacro Monte di Belmonte e' eseguito cosi' come
previsto all'articolo 10 della legge regionale 3 settembre 1984, n. 51.
(Norme di tutela e di utilizzo)
a) aprire e coltivare cave di qualsiasi natura;
b) esercitare l'attivita' venatoria: sono consentiti gli interventi tecnici
di cui alla legge regionale 20 ottobre 1977, n. 50;
c) alterare e modificare le condizioni naturali di vita degli animali;
d) danneggiare o distruggere i vegetali di ogni specie e tipo: sono comunque
consentite le normali attivita' colturali ed agricole;
e) abbattere o comunque danneggiare gli alberi che abbiano un particolare
valore ambientale, scientifico ed urbanistico;
f) esercitare attivita' ricreative e sportive con mezzi meccanici
fuoristrada;
g) costruire nuove strade ed ampliare le esistenti fatte salve quelle
previste dai piani di intervento di cui al precedente articolo 5, comma 2:
sono consentiti gli ampliamenti delle strade esistenti e la costruzione di
nuove strade in funzione delle attivita' agricole e della fruibilita' della
Riserva;
h) effettuare interventi di demolizione di edifici esistenti o di costruzione
di nuovi edifici o di strutture stabili o temporanee che possano deteriorare
le caratteristiche ambientali dei luoghi.
2. L'uso del suolo e l'edificabilita' devono corrispondere ai fini di cui al
precedente articolo 3 e sono definiti dagli strumenti urbanistici e dai piani
di intervento.
3. Sono consentiti gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria,
di restauro e di risanamento conservativo, cosi' come definiti all'articolo 13
della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 e successive modificazioni,
purche' conformi alle prescrizioni degli strumenti urbanistici vigenti.
4. I tagli boschivi, fino all'approvazione del piano naturalistico di cui al
comma successivo, sono regolati in base alle norme di cui all'articolo 12
della legge regionale 4 settembre 1979, n. 57 e successive modificazioni.
5. Le norme relative al mantenimento dell'ambiente naturale sono previste in
apposito piano naturalistico redatto ai sensi dell'articolo 7 della legge
regionale 4 settembre 1979, n. 57 e successive modificazioni.
(Sanzioni)
2. Per le violazioni di cui alla lettera b), comma 1, dell'articolo 8 della
presente legge si applicano le sanzioni previste dalle leggi in materia di
caccia.
3. Le violazioni ai divieti di cui alle lettere c), d), e) ed f) del
precedente articolo 8, comma 1., comportano la sanzione amministrativa da un
minimo di L. 25.000 ad un massimo di L. 250.000.
4. Le violazioni ai divieti di cui alle lettere g) ed h) ed alla limitazione
di cui al comma 2. del precedente articolo 8 comportano le sanzioni
amministrative previste dalle vigenti leggi in materia urbanistica.
5. I tagli boschivi effettuati in difformita' dalla previsione di cui
all'articolo 12 della legge regionale 4 settembre 1979, n. 57, comportano la
sanzione amministrativa da un minimo di L. 1.000.000 ad un massimo di L.
5.000.000 per ogni ettaro o frazione di terreno su cui e' stato effettuato il
taglio boschivo.
6. Le violazioni ai divieti richiamati ai commi 1., 4. e 5. del presente
articolo comportano, oltre alle sanzioni amministrative previste, l'obbligo
del ripristino che dovra' essere realizzato in conformita' alle disposizioni
formulate in apposito decreto del Presidente della Giunta regionale.
7. Ai sensi della legge regionale 2 marzo 1984, n. 15, per l'accertamento
delle violazioni e l'applicazione delle sanzioni previste dalla presente legge
si applicano le norme ed i principi di cui al capo I della legge 24 novembre
1981, n. 689.
8. Le somme riscosse ai sensi del presente articolo e quelle riscosse ai
sensi delle norme contenute nel piano naturalistico di cui all'ultlmo comma
dell'articolo 8 della presente legge saranno introitate nel bilancio della
Regione.
(Vigilanza)
a) al personale di sorveglianza della riserva, previsto nell'ordinamento e
pianta organica di cui al precedente articolo 6, o degli Enti di cui al comma
4. del precedente articolo 5;
b) dal personale degli Enti indicati all'ultimo comma dell'articolo 3 della
legge regionale 4 giugno 1975, n. 43 e successive modificazioni, previa
convenzione con gli Enti di appartenenza,
c) a guardie giurate, nominate in conformita' dell'articolo 138 del TU
delle leggi di Pubblica sicurezza, approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773
e che abbiano prestato giuramento davanti al Pretore.
(Finanziamenti per le opere di tabellazione)
(Finanziamenti per la gestione.)
2. Il Presidente della Giunta regionale e' autorizzato ad apportare, con
proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.
(Entrate)