Legge regionale 23 marzo 2004, n. 8. Modificazioni alla legge regionale 24 marzo 2000, n. 31 (Disposizioni per la prevenzione e lotta all'inquinamento luminoso e per il corretto impiego delle risorse energetiche). (B.U. 25 marzo 2004, suppl. al n. 12) 1. La lettera c) del comma 1 dell'articolo 7 della legge regionale 24 marzo 2000, n. 31 (Disposizioni per la prevenzione e lotta all'inquinamento luminoso e per il corretto impiego delle risorse energetiche) e' sostituita dalla seguente:
"c) gli impianti che impiegano piu' sorgenti luminose complessivamente non superiori a 25 mila lumen;".