Consiglio regionale
del Piemonte




Riferimenti normativi subiti dalla legge Riferimenti normativi attivati dalla legge Dati di iter della legge Testo del progetto originale

Legge regionale 24 dicembre 2003, n. 34.

Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione Piemonte per l'anno 2004.

(B.U. 31 dicembre 2003, n. 53)

Art. 1, 2

Art. 1.
(Esercizio provvisorio)

1. La Giunta regionale e' autorizzata, ai sensi dell'articolo 79 dello Statuto e dell'articolo 12, comma 2, della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte), ad esercitare provvisoriamente, fino al momento dell'entrata in vigore della relativa legge e non oltre il 29 febbraio 2004, il bilancio della Regione per l'anno finanziario 2004, secondo quanto previsto dal disegno di legge n. 604 (Legge finanziaria per l'anno 2004) e secondo gli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2004, contenuti nel disegno di legge n. 605 (Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2004 e bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2004-2006) presentati al Consiglio regionale in data 4 dicembre 2003, limitatamente ad un sesto degli stanziamenti.
2. Sono gestiti senza i limiti previsti al comma 1 gli stanziamenti relativi agli interventi collegati alle calamita' naturali.

Art. 2.
(Dichiarazione di urgenza)

1. La presente legge e' dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 45 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.