Consiglio regionale
del Piemonte




Riferimenti normativi subiti dalla legge Riferimenti normativi attivati dalla legge Dati di iter della legge Testo del progetto originale

Legge regionale 29 ottobre 2003, n. 30.

Modifiche alla legge regionale 24 gennaio 2000, n. 2 (Promozione del sistema aeroportuale del Piemonte).

(B.U. 6 novembre 2003, n. 45)

Art. 1, 2, 3, 4

Art. 1.
(Integrazioni al comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 24 gennaio 2000, n. 2)

1. Al comma 1 dell'articolo 1 della l.r. 2/2000, dopo le parole: "e della Svizzera" sono aggiunte, infine, le seguenti: ",anche in previsione dei Giochi Olimpici Invernali 'Torino 2006'.".

Art. 2.
(Sostituzione dell'articolo 2 della l.r. 2/2000)

1. L'articolo 2 della l.r. 2/2000 e' sostituito dal seguente:
"Art. 2.
1. Per le finalita' di cui all'articolo 1, la Regione eroga fondi per il miglioramento e lo sviluppo delle infrastrutture a favore delle societa' aeroportuali di Torino Caselle , di Cuneo Levaldigi e di Biella Cerrione.
2. I fondi previsti al comma 1 possono essere erogati sulla base di un piano triennale di sviluppo dei singoli aeroporti, approvato dalla Giunta regionale, o attraverso accordi di programma da stipulare con le societa' di gestione e gli enti interessati.".

Art. 3.
(Sostituzione dell'articolo 3 della l.r. 2/2000)

1. L'articolo 3 della l.r. 2/2000 e' sostituito dal seguente:
"Art. 3.
1. La Regione favorisce la possibilita' di integrazione e complementarieta' commerciali fra le societa' di gestione aeroportuali, basate principalmente su intese di collaborazione e pianificazione congiunta di attivita'.".

Art. 4.
(Sostituzione dell'articolo 4 della l.r. 2/2000)

1. L'articolo 4 della l.r. 2/2000 e' sostituito dal seguente:
"Art. 4.
1. Le intese di collaborazione previste dall'articolo 3 si svilupperanno attraverso accordi organizzativi finalizzati al raggiungimento di sinergie commerciali ed economie di scala, in una chiave di raccordo ed integrazione operativa.".