Legge regionale 29 ottobre 2003, n. 30. Modifiche alla legge regionale 24 gennaio 2000, n. 2 (Promozione del sistema aeroportuale del Piemonte). (B.U. 6 novembre 2003, n. 45) 1. Al comma 1 dell'articolo 1 della l.r. 2/2000, dopo le parole: "e della Svizzera" sono aggiunte, infine, le seguenti: ",anche in previsione dei Giochi Olimpici Invernali 'Torino 2006'.". 1. L'articolo 2 della l.r. 2/2000 e' sostituito dal seguente:
1. L'articolo 3 della l.r. 2/2000 e' sostituito dal seguente:
1. L'articolo 4 della l.r. 2/2000 e' sostituito dal seguente:
(Integrazioni al comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 24 gennaio 2000, n. 2)
(Sostituzione dell'articolo 2 della l.r. 2/2000)
"Art. 2.
1. Per le finalita' di cui all'articolo 1, la Regione eroga fondi per il miglioramento e lo sviluppo delle infrastrutture a favore delle societa' aeroportuali di Torino Caselle , di Cuneo Levaldigi e di Biella Cerrione.
2. I fondi previsti al comma 1 possono essere erogati sulla base di un piano triennale di sviluppo dei singoli aeroporti, approvato dalla Giunta regionale, o attraverso accordi di programma da stipulare con le societa' di gestione e gli enti interessati.".
(Sostituzione dell'articolo 3 della l.r. 2/2000)
"Art. 3.
1. La Regione favorisce la possibilita' di integrazione e complementarieta' commerciali fra le societa' di gestione aeroportuali, basate principalmente su intese di collaborazione e pianificazione congiunta di attivita'.".
(Sostituzione dell'articolo 4 della l.r. 2/2000)
"Art. 4.
1. Le intese di collaborazione previste dall'articolo 3 si svilupperanno attraverso accordi organizzativi finalizzati al raggiungimento di sinergie commerciali ed economie di scala, in una chiave di raccordo ed integrazione operativa.".