Legge regionale 7 febbraio 2003, n. 1. Integrazioni alla legge regionale 1 dicembre 1998, n. 39 (Norme sull'organizzazione degli Uffici di Comunicazione e sull'ordinamento del personale assegnato) e successive modificazioni. (B.U. 13 febbraio 2003, n. 7) 1. Dopo il comma 4 dell'articolo 1 della legge regionale 1 dicembre 1998, n. 39 (Norme sull'organizzazione degli Uffici di Comunicazione e sull'ordinamento del personale assegnato) e successive modificazioni e' aggiunto il comma 4 bis:
1. La presente legge e' dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 45 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.
"4 bis. Il comma 4 si applica anche ai dipendenti regionali ai quali e' conferito l'incarico di cui all'articolo 7 della legge 7 giugno 2000, n. 150 (Disciplina delle attivita' di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni)".