Consiglio regionale
del Piemonte




Riferimenti normativi subiti dalla legge Riferimenti normativi attivati dalla legge Dati di iter della legge Testo del progetto originale

Legge regionale 12 marzo 2002, n. 10.

Testo unico delle leggi regionali in materia di raccolta, coltivazione, conservazione e commercializzazione dei tartufi.

(B.U. 21 marzo 2002, n. 12)

Art. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18

Art. 1.
(Finalita')

1. La Regione promuove il miglioramento, lo sviluppo, la tutela e la valorizzazione della tartuficoltura.
2. La presente legge disciplina la raccolta, la coltivazione e la commercializzazione dei tartufi freschi o conservati nel rispetto dei principi fondamentali e dei criteri stabiliti dalla legge 16 dicembre 1985, n. 752 (Normativa quadro in materia di raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi freschi o conservati destinati al consumo).

Art. 2.
(Interventi a favore della tartuficoltura)

1. In attuazione delle finalita' di cui all'articolo 1, la Giunta regionale puo' disporre:
a) spese per studi, ricerche, sperimentazioni, dimostrazioni, divulgazioni ed assistenza tecnica nel settore e per la coltivazione nei vivai regionali di piante idonee allo sviluppo della tartuficoltura;
b) concessione di contributi per l'attuazione di idonei programmi di tutela e valorizzazione dei tartufi del Piemonte; tali contributi possono essere concessi alle associazioni o unioni di associazioni piu' rappresentative a livello regionale formate da cercatori di tartufi di tutte le province tartufigene piemontesi;
c) concessione di indennita' per la conservazione e l'incremento del patrimonio arboreo tartufigeno regionale;
d) concessione di contributi a favore di Province, di Comuni e di enti per l'organizzazione e lo sviluppo di fiere, mostre, manifestazioni e convegni riguardanti il tartufo e la tartuficoltura.

Art. 3.
(Riconoscimento tartufaie)

1. Il riconoscimento delle tartufaie coltivate o controllate di cui all'articolo 3 della l. 752/1985 viene effettuato dalla Provincia territorialmente competente su istanza degli interessati.
2. Il riconoscimento ha validita' quinquennale.
3. Le tartufaie riconosciute sono delimitate da apposite tabelle conformi alle indicazioni di cui all'articolo 3 della l. 752/1985 ed alle caratteristiche definite con deliberazione della Giunta regionale.
4. La Giunta regionale definisce altresi' la superficie territoriale massima di aree destinate a tartufaia.

Art. 4.
(Consorzi volontari)

1. I consorzi di cui all'articolo 4 della l. 752/1985 devono essere istituiti con atto pubblico e prevedere il voto pro capite.
2. I tartufi raccolti sono contrassegnati dal marchio previsto dall'articolo 12 con l'indicazione della denominazione del consorzio di provenienza.

Art. 5.
(Autorizzazione alla raccolta)

1. Il tesserino di idoneita' di cui all'articolo 5 della l. 752/1985 che autorizza la ricerca e la raccolta dei tartufi e' rilasciato dalla Provincia competente per territorio di residenza del richiedente, a seguito del superamento di apposito esame per l'accertamento dell'idoneita'.
2. Sono esentati dalla prova di esame coloro che sono gia' muniti di tesserino alla data di entrata in vigore della presente legge.
3. Il tesserino ha validita' decennale e viene rinnovato su richiesta dell'interessato, senza ulteriori esami.
4. Nell'ipotesi prevista dall'articolo 8, comma 4, l'interessato che ne faccia istanza puo' essere nuovamente autorizzato alla raccolta, previo superamento dell'esame per l'accertamento dell'idoneita'.
5. Il tesserino viene sospeso e temporaneamente ritirato per il periodo di un anno qualora il titolare incorra, in un quinquennio, in almeno due violazioni previste dall'articolo 18 della l. 752/1985.
6. L'esame per l'accertamento dell'idoneita' viene svolto da Commissioni territorialmente competenti, costituite ed operanti a seguito di deliberazione della Giunta regionale.
7. Le Commissioni di cui al comma 6 sono composte:
a) da un funzionario regionale designato dalla Giunta regionale;
b) da un funzionario designato dalla Provincia;
c) da un esperto designato dall'associazione dei cercatori piu' rappresentativa a livello provinciale costituita con atto notarile e comprendente almeno cinquanta soci; in mancanza di un'associazione avente tali requisiti, la designazione viene effettuata dall'unione regionale delle associazioni trifolao piemontesi.
8. Le Commissioni restano in carica per tutta la durata del Consiglio regionale.

Art. 6.
(Tesserino di idoneita' alla raccolta)

1. Le caratteristiche del tesserino di idoneita' previsto all'articolo 5, comma 3, della l. 752/1985 sono determinate con deliberazione della Giunta regionale.

Art. 7.
(Tassa di concessione regionale annuale)

1. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale e' delegata a rideterminare con decorrenza dall'anno successivo a quello del provvedimento, secondo quanto stabilito dall'articolo 3 della legge 16 maggio 1970, n. 281 (Provvedimenti finanziari per l'attuazione delle Regioni a statuto ordinario), da ultimo modificata dal decreto legislativo 28 marzo 2000, n. 76 (Principi fondamentali e norme di coordinamento in materia di bilancio e di contabilita' delle regioni, in attuazione dell'articolo 1, comma 4, della legge 25 giugno 1999, n. 208), e sulla base di criteri di economicita' e convenienza, l'importo della tassa di concessione regionale per un ammontare non inferiore a quello fissato dal decreto legislativo 22 giugno 1991, n. 230 (Approvazione della tariffa delle tasse sulle concessioni regionali ai sensi dell'articolo 3 della legge 16 maggio 1970, n. 281, come sostituito dall'articolo 4 della legge 14 giugno 1990, n. 158).
2. La tassa vale per un anno solare.
3. Il versamento della tassa di concessione deve avvenire entro il 31 gennaio dell'anno cui si riferisce.

Art. 8.
(Vidimazione del tesserino)

1. Il tesserino di idoneita' deve essere vidimato annualmente, a partire dall'anno successivo al rilascio, presso lo stesso ufficio che lo ha emesso.
2. La vidimazione del tesserino deve avvenire entro il mese di marzo di ogni anno.
3. All'atto della vidimazione deve essere allegata al tesserino la ricevuta del versamento della tassa di concessione regionale annuale.
4. La mancata vidimazione annuale del tesserino di idoneita' alla raccolta dei tartufi determina la cessazione della validita' del tesserino stesso, con conseguente inidoneita' del titolare alla raccolta del tartufo.

Art. 9.
(Orari e periodi di raccolta)

1. Il calendario di raccolta deve essere unico per tutto il territorio regionale, sentite le Province.
2. Il calendario deve prevedere un periodo di divieto assoluto di raccolta non inferiore a quindici giorni, anche differenziato per provincia, ai fini di tutela del territorio e del prodotto.
3. E' consentita la raccolta anche nelle ore notturne.
4. Dal 1° al 15 settembre e' possibile esercitare l'addestramento di cani da ricerca del tartufo con eta' inferiore a tre anni.

Art. 10.
(Delimitazione della zona geografica di raccolta)

1. La delimitazione della zona geografica di raccolta ai sensi dell'articolo 7 della l. 752/1985 viene effettuata dalla Giunta regionale, sentite le Province interessate, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 11.
(Indennita' per la conservazione del patrimonio tartufigeno)

1. Ai proprietari o possessori di piante arboree di riconosciuta capacita' tartufigena, alle associazioni di cercatori che gestiscono terreni, sotto forma di proprieta' o affitto, puo' essere concessa un'indennita' annua fino ad un massimo di euro 20.66 per ogni soggetto arboreo che si impegnino a conservare, permettendo nello stesso tempo la libera raccolta dei tartufi sul terreno ove lo stesso e' radicato ai ricercatori in regola con le disposizioni di cui alla l. 752/1985 ed alla presente legge.
2. L'indennita' di cui al comma 1 ha carattere continuativo ed e' estesa ai soggetti radicati in filare lungo fossi, strade e confini di proprieta'.
3. La qualita' di proprietario o possessore puo' essere dimostrata, fino a prova contraria, da dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' resa in tal senso dall'interessato, ai termini dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa).
4. L'identificazione delle piante tartufigene e' demandata alla Commissione consultiva comunale per l'agricoltura e le foreste di cui all'articolo 8 della legge regionale 12 ottobre 1978, n. 63 (Interventi regionali in materia di agricoltura e foreste), e successive modifiche ed integrazioni.
5. La Commissione e' competente per l'effettuazione di controlli triennali sull'effettiva permanenza delle caratteristiche di cui al comma 1; a seguito di tali controlli l'indennita' puo' essere revocata.
6. La Commissione e' integrata, ai fini dell'applicazione della presente legge, da due rappresentanti dei raccoglitori di tartufi, in possesso del tesserino di idoneita', designati dall'associazione dei cercatori piu' rappresentativa a livello provinciale costituita con atto notarile e comprendente almeno cinquanta soci; in mancanza di un'associazione avente tali requisiti, la designazione viene effettuata dall'unione regionale delle associazioni trifolao piemontesi.

Art. 12.
(Marchio di identita' dei tartufi)

1. La Giunta regionale prevede entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, l'istituzione di un marchio di identita' dei tartufi prodotti nella Regione Piemonte.

Art. 13.
(Commercializzazione dei tartufi freschi)

1. Il cercatore di tartufi deve dichiarare, per ogni esemplare o lotto di esemplari raccolto:
a) la specie;
b) la zona e la data di raccolta;
c) il numero di esemplari raccolti;
d) il peso complessivo degli esemplari raccolti.
2. La dichiarazione di cui al comma 1, necessaria ai soli fini statistici, deve essere redatta su moduli le cui caratteristiche e modalita' di distribuzione sono definite dalla Giunta regionale entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 14.
(Prodotti contenenti il tartufo)

1. Le confezioni di prodotti contenenti, anche parzialmente, il tartufo devono riportarne la percentuale impiegata. I prodotti contenenti aromi non possono evocare in alcun modo in etichetta, fatti salvi gli ingredienti, il nome tartufo ne' attraverso diciture ne' attraverso immagini.

Art. 15.
(Vigilanza e sanzioni amministrative)

1. La vigilanza sull'applicazione della presente legge e' affidata agli organi ed agenti previsti dall'articolo 15 della l. 752/1985.
2. Le sanzioni amministrative per ciascuna delle violazioni di cui all'articolo 18 della l. 752/1985 sono determinate nelle misure seguenti:
a) tesserino di idoneita':
1) da euro 516 a euro 1549 per raccolta senza tesserino o con tesserino scaduto o con tesserino non vidimato anche per un solo anno;
2) da euro 15 a euro 46 se, pur possedendo il tesserino valido per l'anno in corso, il titolare non e' in grado di esibirlo;
b) raccolta in periodo vietato o senza ausilio del cane addestrato o senza attrezzo idoneo ovvero commercio di tartufi freschi fuori del periodo di raccolta, da euro 516 a euro 1549;
c) raccolta di tartufi con lavorazione andante del terreno: per ogni decara o frazione del terreno lavorato, da euro 516 a euro 1549;
d) apertura di buche in soprannumero o mancato riempimento con la terra prima estratta, per ogni cinque buche o frazione di cinque buche aperte e non riempite a regola d'arte da euro 154 a euro 464;
e) raccolta nelle aree rimboschite per un periodo di quindici anni dalla data dell'impianto, da euro 15 a euro 46;
f) raccolta di tartufi nelle tartufaie coltivate o controllate di cui all'articolo 3, da euro 516 a euro 1549;
g) raccolta di tartufi immaturi, da euro 15 a euro 46;
h) vendita al mercato pubblico dei tartufi senza l'osservanza delle norme prescritte, da euro 516 a euro 1549;
i) messa in commercio di tartufi conservati senza l'osservanza delle norme prescritte, da euro 516 a euro 1549.
3. Gli agenti che procedono alla confisca del prodotto, ai sensi dell'articolo 18 della l. 752/1985, redigono apposito verbale di confisca contenente le indicazioni delle specie, il numero e il peso dei tartufi confiscati.
4. Al trasgressore viene rilasciata copia del processo verbale di cui al comma 2 contestualmente al processo verbale di accertamento della violazione.
5. Stante la deperibilita' del prodotto, gli stessi agenti procedono alla sua vendita al maggior offerente, previa allegazione al rapporto di cui all'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) di due offerte d'acquisto da acquisire presso commercianti o ristoratori della zona.
6. L'importo ricavato dalla vendita, al netto delle spese di versamento, e' versato alla Tesoreria regionale e viene eventualmente restituito all'avente diritto nel caso in cui si accerti che la violazione non sussiste.

Art. 16.
(Disposizioni finanziarie)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione degli interventi di cui all'articolo 2 si fa fronte con le somme introitate con l'applicazione della tassa di concessione annuale di cui all'articolo 7 e con l'applicazione delle sanzioni amministrative e pecuniarie di cui all'articolo 15.
2. Le entrate e le spese di cui al comma 1 vengono quantificate nelle leggi di bilancio dei rispettivi anni e fanno riferimento all'Unita' previsionale di base (UPB) 0902 (Bilanci e finanze) per le entrate ed all'UPB 14011 (Economia montana e foreste Politiche comunitarie) per le spese.
3. La dotazione finanziaria viene definita in sede di previsione di bilancio per l'anno finanziario 2002 e pluriennale 2002-2004.

Art. 17.
(Abrogazioni)

1. Sono abrogate:
a) la legge regionale 29 agosto 1986, n. 37 (Disciplina della raccolta coltivazione e commercializzazione dei tartufi);
b) la legge regionale 9 agosto 1989, n. 46 (Modificazioni ed integrazioni alla l.r. 37/1986 concernente la disciplina della raccolta, coltivazione e commercializzazione dei tartufi).

Art. 18.
(Disposizioni transitorie e finali)

1. All'entrata in vigore della presente legge, i tesserini di idoneita' alla raccolta del tartufo gia' rilasciati sono sostituiti d'ufficio, previa restituzione del tesserino in possesso e dimostrazione dell'avvenuto versamento della tassa regionale per l'anno in corso.
2. Le Commissioni di cui all'articolo 5, comma 6, gia' istituite dalle previgenti leggi, restano in carica fino al termine della legislatura in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.