Legge regionale 4 febbraio 2002, n. 4. Modifiche alla legge regionale 24 aprile 1990, n. 50 'Istituzione della Zona di Salvaguardia dell'Alpe Devero '. (B.U. 7 febbraio 2002, n. 6) 1. L'articolo 7 della legge regionale 24 aprile 1990, n. 50 (Istituzione della Zona di Salvaguardia dell'Alpe Devero) e' sostituito dal seguente:
"Art. 7 (Vigilanza)
1. La vigilanza sull'area di cui alla presente legge e' affidata agli agenti di polizia locale, urbana e rurale, alle guardie di caccia e di pesca, al Corpo forestale dello Stato e, previa apposita convenzione tra i soggetti gestori dell'area protetta e l'ente di gestione del Parco naturale dell'Alpe Veglia e dell'Alpe Devero, al personale di vigilanza dell'ente medesimo.".