Consiglio regionale
del Piemonte




Riferimenti normativi subiti dalla legge Riferimenti normativi attivati dalla legge Dati di iter della legge Testo del progetto originale

Legge regionale 4 febbraio 2002, n. 3.

Modificazioni alla legge regionale 21 agosto 1978, n. 53 'Istituzione del Parco naturale della Valle del Ticino' e alla legge regionale 30 marzo 1992, n. 19 'Norme per l'utilizzo e la fruizione del Parco naturale della Valle del Ticino '.

(B.U. 7 febbraio 2002, n. 6)

Art. 1, 2

Art. 1.

1. La lettera i) del primo comma dell'articolo 12 della legge regionale 21 agosto 1978, n. 53 (Istituzione del Parco naturale della Valle del Ticino) e' sostituita dalla seguente:
"i) navigare con unita' da diporto dotate di motore con potenza superiore a venti cavalli vapore nelle acque del fiume Ticino a valle della presa della Miorina".
2. Dopo il quarto comma dell'articolo 12 della l.r. 53/1978 e' inserito il seguente:
"La realizzazione di infrastrutture e di impianti previsti da piani e programmi di rilievo regionale e nazionale ovvero da piani di settore, e' consentita subordinatamente alla stipulazione di apposita convenzione con la Regione Piemonte, sentito il parere dell'Ente di gestione.".

Art. 2.

1. L'articolo 20 della legge regionale 30 marzo 1992, n. 19 (Norme per l'utilizzo e la fruizione del Parco naturale della Valle del Ticino) e' sostituito dal seguente:
"Art. 20. (Navigazione)
1. E' consentita la navigazione di unita' di diporto esclusivamente nelle acque primarie, asta principale del fiume Ticino, e con motori di potenza massima pari a venti cavalli vapore.
2. E' vietato percorrere con qualsiasi tipo di natante canali, rogge, fontanili e risorgive, lanche e bracci secondari del fiume indicati da apposita segnaletica.
3. La navigazione e' vietata, fatta salva quella finalizzata all'esercizio della pesca professionale, da un'ora dopo il tramonto a un'ora prima dell'alba.
4. E' vietato transitare o sostare oltre il limite definito attorno alle opere idrauliche dalle apposite boe galleggianti.
5. La velocita' di navigazione e' ridotta in prossimita' di sponde, rive, spiagge e zone balneari, traghetti, moli, darsene e porticcioli.
6. Le disposizioni dei commi 1, 2, 3, 4 e 5 si applicano alle acque del fiume Ticino a valle della presa della Miorina.".