Consiglio regionale
del Piemonte




Riferimenti normativi subiti dalla legge Riferimenti normativi attivati dalla legge Dati di iter della legge Testo del progetto originale

Legge regionale 3 settembre 2001, n. 24.

Disposizioni in materia di trattamento indennitario dei Consiglieri regionali.

(B.U. 12 settembre 2001, n. 37)

Art. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16

Capo I. Disposizioni generali

Art. 1.
(Trattamento indennitario dei Consiglieri regionali)

1. Il trattamento indennitario spettante ai Consiglieri regionali, ai sensi dell'articolo 12, comma 4 dello Statuto, si articola in:
a) indennita' di carica come disciplinata dall'articolo 1 della legge regionale 13 ottobre 1972, n. 10 (Determinazione delle indennita' spettanti ai membri del Consiglio e della Giunta regionali) come sostituito dall'articolo 1 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 21 (Sostituzione dell'articolo 1 della legge regionale 13 ottobre 1972, n. 10 "Determinazioni delle indennita' spettanti ai membri del Consiglio e della Giunta regionale", sostituito dall'articolo 1 della legge regionale 23 gennaio 1984, n. 5 e modificato dalla legge regionale 17 agosto 1995, n. 69 e dalla legge regionale 24 novembre 1995, n. 84 e integrazioni alla legge regionale 1 marzo 1995, n. 27 "Disposizioni in materia di trattamento indennitario dei Consiglieri");
b) rimborso spese;
c) indennita' di missione;
d) indennita' per fine mandato e assegno vitalizio.

Art. 2.
(Trattenute sulla indennita' di carica)

1. Sull'intera indennita' di carica di cui all'articolo 1 della l.r. 10/1972 come sostituito dall'articolo 1 della l.r. 21/2000 e' disposta una trattenuta obbligatoria nella misura del 25 per cento, a titolo di contributo per la corresponsione delle indennita' di cui all'articolo 1, lett. d) cosi' suddivisa: 20 per cento per l'assegno vitalizio e 5 per cento per l'indennita' di fine mandato.
2. La trattenuta di cui al comma 1, e' devoluta alle entrate del bilancio del Consiglio regionale ai sensi dell'articolo 42 della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte).

Capo II. Assegno vitalizio

Art. 3.
(Assegno vitalizio)

1. L'assegno vitalizio mensile compete ai Consiglieri cessati dal mandato che abbiano compiuto 65 anni di eta' e che abbiano corrisposto il contributo di cui all'articolo 2 per un periodo di almeno cinque anni di mandato svolto nel Consiglio o che abbiano esercitato la facolta' di cui all'articolo 4. La disposizione si applica ai Consiglieri eletti per la prima volta in Consiglio regionale nella legislatura successiva all'entrata in vigore della presente legge. Per i Consiglieri in carica o cessati dal mandato continua ad essere applicata la disposizione dell'articolo 3, comma 1, della legge regionale 1 marzo 1995, n. 27 (Disposizioni in materia di trattamento indennitario dei Consiglieri).
2. L'assegno vitalizio, tanto nella forma diretta quanto nella quota prevista dall'articolo 8, e' cumulabile, senza detrazione alcuna, con ogni altro eventuale trattamento di quiescenza spettante, a qualsiasi titolo, al Consigliere cessato dal mandato o agli aventi diritto alla quota di cui all'articolo 8.
3. Ai fini del computo del periodo di mandato di cui al comma 1, la frazione di anno si considera come anno intero purche' sia di durata non inferiore a sei mesi ed un giorno.

Art. 4.
(Contributi volontari)

1. Il Consigliere che abbia versato il contributo di cui all'articolo 2 per un periodo inferiore a 5 anni, ma pari almeno a 30 mesi, ha facolta' di continuare, qualora non sia rieletto o comunque cessi dal mandato, il versamento stesso per il tempo occorrente a conseguire il diritto all'assegno vitalizio minimo, che decorrera' dal primo giorno del mese successivo a quello in cui avra' maturato il quinquennio contributivo e compiuto il 65. anno di eta'. Analoga facolta' e' riconosciuta per il completamento di legislature ulteriori rispetto alla prima purche' il Consigliere abbia versato il contributo in quella legislatura per almeno trenta mesi.
2. Analoga facolta' e' riconosciuta ai Consiglieri regionali anche in deroga al periodo minimo di versamento dei contributi di cui al comma precedente, al fine di raggiungere il periodo contributivo relativo alla legislatura stessa:
a) nell'ipotesi di scioglimento anticipato del Consiglio regionale;
b) allorche' il Consigliere sia cessato dal mandato a seguito del verificarsi di una situazione di incompatibilita' e la nuova carica non preveda il conseguimento del diritto ad assegno vitalizio o trattamento analogo.
3. Il Consigliere che intende avvalersi della facolta' di cui ai commi 1 e 2, deve presentare domanda scritta al Presidente del Consiglio entro il termine perentorio di 180 giorni dalla data di mancata rielezione, o, se la cessazione del mandato avvenga per altre cause, dalla data nella quale e' uscito di carica. Il versamento avviene anche in forma rateale, senza interessi, entro un periodo massimo di 36 mesi dall'accoglimento della domanda da parte dell'Ufficio di Presidenza. L'ammontare del versamento e' determinato con riferimento alla indennita' di carica vigente alla data di cessazione del mandato. In sede di prima applicazione della presente legge il termine decorre dalla data di entrata in vigore della legge stessa.
4. Non e' ammesso alla contribuzione volontaria il Consigliere dichiarato ineleggibile.
5. I Consiglieri sospesi ai sensi della legge 19 marzo 1990, n. 55 (Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosita' sociale) e successive modificazioni e integrazioni, hanno facolta' durante il periodo di sospensione di continuare volontariamente il versamento della contribuzione per l'assegno vitalizio e l'indennita' di fine mandato.

Art. 5.
(Restituzione contributi versati, ricongiunzione, sospensione dell'assegno vitalizio)

1. Il Consigliere che cessi dal mandato prima di aver raggiunto il periodo minimo previsto per il conseguimento del diritto all'assegno vitalizio e che non possa o non intenda avvalersi della facolta' di cui all'articolo 4, ha diritto alla restituzione dei contributi versati nella misura del 100 per cento, senza rivalutazione monetaria ne' corresponsione di interessi.
2. Il Consigliere regionale che non abbia esercitato il mandato per una intera legislatura e che abbia ottenuto la restituzione di contributi trattenuti, qualora sia rieletto in successive legislature, ha diritto su domanda a versare nuovamente i contributi per il suddetto periodo nella misura corrispondente a quella vigente alla data della domanda.
3. Qualora il Consigliere gia' cessato dal mandato rientri a far parte del Consiglio regionale, il pagamento dell'assegno vitalizio di cui eventualmente gia' goda resta sospeso per tutta la durata del nuovo mandato consiliare. Alla cessazione del mandato l'assegno sara' ripristinato tenendo conto dell'ulteriore periodo di contribuzione.
4. L'erogazione dell'assegno vitalizio e' altresi' sospesa qualora il titolare dell'assegno vitalizio venga eletto al Parlamento Europeo, al Parlamento Nazionale o ad altro Consiglio regionale; l'assegno e' ripristinato nella percentuale gia' in godimento con la cessazione dell'esercizio di tali mandati.

Art. 6.
(Misura dell'assegno vitalizio)

1. L'ammontare mensile dell'assegno vitalizio e' determinato in percentuale sull'indennita' mensile lorda attualmente definita ai sensi dell'articolo 1 della l.r. 10/1972 come sostituito dall'articolo 1 della l.r. 21/2000 spettante ai Consiglieri in carica, nello stesso mese a cui si riferisce l'assegno vitalizio.
2. La misura dell'assegno vitalizio varia in relazione al numero di anni di mandato legislativo secondo la seguente tabella:
a) anni di contribuzione 5 - percentuale sulla indennita' mensile lorda: 30%;
b) per ogni anno di contribuzione fino a 10 il 6% in piu' sulla indennita' mensile lorda e pertanto il 60% dopo dieci anni;
c) per ogni anno di contribuzione dopo il 10° il 2% in piu' sulla indennita' mensile lorda;
d) anni di contribuzione 20 e oltre, percentuali sulla indennita' mensile lorda 80%.
3. Gli assegni vitalizi percepiti dagli ex Consiglieri vengono ricalcolati a far tempo dal 1° gennaio 2002 nella misura di ulteriori 5 punti percentuali rispetto alla tabella di cui all'articolo 6 della legge regionale 23 gennaio 1984, n. 9 (Norme sulla previdenza e l'indennita' di fine mandato dei Consiglieri regionali del Piemonte). Il relativo incremento e' corrisposto nella misura del 50% a far tempo dal 1° gennaio 2002; per il residuo 50% a far tempo del 1° gennaio 2005, con riferimento all'indennita' consiliare spettante ai Consiglieri in carica a tale data. Il ricalcolo non viene effettuato per quei Consiglieri che hanno anticipato la percezione dell'assegno vitalizio senza riduzione dell'importo.
4. Nell'ipotesi prevista all'articolo 9, qualora il Consigliere sia divenuto inabile per cause dipendenti dall'esercizio del mandato prima di avere raggiunto il quinto anno di contribuzione, l'ammontare dell'assegno vitalizio sara' commisurato all'importo minimo.

Art. 7.
(Decorrenza dell'assegno vitalizio)

1. L'assegno vitalizio e' corrisposto a partire dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale il Consigliere cessato dal mandato ha compiuto l'eta' per conseguire il diritto.
2. Nel caso di cessazione del mandato per fine legislatura, coloro che abbiano gia' maturato il diritto all'assegno percepiscono l'assegno stesso con decorrenza dal giorno successivo a quello della cessazione del mandato.

Art. 8.
(Facolta' di attribuzione di una quota dell'assegno vitalizio)

1. Il Consigliere, previo versamento per tutta la durata del mandato di una quota aggiuntiva pari al 25% della trattenuta di cui all'articolo 2, ha diritto di determinare l'attribuzione, dopo il proprio decesso, al coniuge e/o ai figli di una quota pari al 60% dell'importo lordo dell'assegno vitalizio a lui spettante. Condizione necessaria perche' si determini questa attribuzione e' che il Consigliere al momento del decesso, abbia conseguito i requisiti di contribuzione prescritti per la maturazione del diritto all'assegno vitalizio o per la prosecuzione della contribuzione volontaria.
2. Nel caso in cui la quota dell'assegno sia attribuita a piu' soggetti, essa e' suddivisa in parti uguali. I figli hanno diritto alla quota loro attribuita fino al raggiungimento della maggiore eta' oppure, se studenti, fino al compimento del 26° anno di eta', salvo il caso di invalidita' a proficuo lavoro accertata con le modalita' di cui all'articolo 9. La perdita del diritto da parte di uno o piu' degli aventi diritto alla parte di quota spettante comporta la ridistribuzione della quota complessiva tra gli altri aventi diritto.
3. Il diritto a percepire la quota dell'assegno loro attribuita permane per i figli che abbiano raggiunto la maggiore eta' ovvero, se studenti, superato il 26. anno di eta', nel caso di invalidita' a proficuo lavoro, accertata con le modalita' di cui all'articolo 9, nelle seguenti misure:
a) invalidita' dal 50 al 75% meta' dell'assegno percepito;
b) invalidita' superiore al 75% la stessa misura percepita in precedenza.
4. L'ottenimento del beneficio di cui ai commi 1, 2 e 3, e' subordinato alla comunicazione all'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale di volersene avvalere. L'indicazione nominativa delle persone beneficiarie puo' essere modificata in qualsiasi momento.
5. Sia la comunicazione di cui al comma 3, sia l'inizio della contribuzione di cui al comma 1, devono aver luogo entro 60 giorni dalla assunzione del mandato consiliare, pena la decadenza dal diritto di chiedere il beneficio. Tale causa di decadenza non opera in caso di matrimonio o di nascita di figli successivamente all'inizio del mandato consiliare; in tale caso il termine per la comunicazione decorre dalla data del matrimonio o dalla nascita dei figli e l'obbligo del pagamento della quota aggiuntiva di cui al comma 1 retroagisce alla data di assunzione della carica di Consigliere.
6. Qualora uno dei beneficiari della quota dell'assegno entri a far parte del Consiglio regionale, il pagamento della medesima resta sospeso per tutta la durata di esercizio del mandato, ed e' ripristinato alla cessazione di questo. La quota dell'assegno non e' comunque cumulabile con l'assegno vitalizio diretto a carico dello stesso Consigliere regionale. Il diritto alla quota si estingue con la morte della persona che ne ha beneficiato al momento del decesso del Consigliere.
7. Se il decesso del Consigliere avviene per cause di servizio, la quota dell'assegno compete agli aventi diritto nella misura di cui al comma 1, indipendentemente dagli anni di mandato coperti dal contributo di cui all'articolo 2. Qualora il Consigliere deceduto non abbia versato contributi per almeno 5 anni, la misura dell'assegno e' commisurata a quella dell'importo minimo del vitalizio.
8. La corresponsione della quota di assegno decorre dal primo giorno del mese successivo a quello della morte del Consigliere.
9. Nulla e' innovato per i Consiglieri in carica o cessati dal mandato alla data di entrata in vigore della l.r. n. 27/1995.

Art. 9.
(Consiglieri inabili al lavoro)

1. Hanno diritto all'assegno vitalizio indipendentemente dall'eta', dalla durata dell'effettivo mandato consiliare o dei versamenti contributivi, i Consiglieri che provino di essere divenuti inabili al lavoro in modo permanente per cause dipendenti dall'esercizio del mandato.
2. Qualora il Consigliere sia riconosciuto inabile ai sensi del comma 1 prima di aver raggiunto il quinto anno di contribuzione, l'ammontare dell'assegno vitalizio e' quello minimo previsto dall'articolo 6.
3. L'Ufficio di Presidenza, integrato da un collegio medico composto da tre membri, di cui due nominati dal Presidente del Consiglio ed uno indicato dall'interessato, accerta l'inabilita' permanente, nonche' la dipendenza da cause dipendenti dall'esercizio del mandato dell'inabilita' stessa, e delibera in merito.

Capo III. Indennita' di fine mandato

Art. 10.
(Beneficiari dell'indennita')

1. L'indennita' di fine mandato e' erogata a quei Consiglieri che cessino dall'incarico per dimissioni o che non siano rieletti nella successiva legislatura ovvero, che non si ripresentino candidati. Nel caso di annullamento dell'elezione di un Consigliere, questi ha diritto alla restituzione, senza interessi, dei contributi versati in applicazione dell'articolo 2.

Art. 11.
(Ammontare dell'indennita' di fine mandato)

1. L'ammontare dell'indennita' di fine mandato dovuta ai Consiglieri regionali e' fissato nella misura dell'ultima mensilita' dell'indennita' consiliare lorda, percepita in carica dal Consigliere cessato dal mandato, moltiplicata per ogni anno di effettivo esercizio del mandato.
2. Per gli effetti di cui al comma 1, la frazione di anno di effettivo esercizio in carica, non inferiore a sei mesi ed un giorno, viene computata come anno intero, quella minore non e' considerata.
3. Il Consigliere che abbia gia' beneficiato della liquidazione dell'indennita' di fine mandato ha diritto, nel caso di riassunzione del mandato ed al termine dello stesso, alla corresponsione di una indennita' per gli anni del nuovo mandato.

Art. 12.
(Assegno in caso di decesso)

1. In caso di decesso del Consigliere regionale, agli eredi viene corrisposto un assegno una tantum il cui ammontare e' pari all'indennita' di fine mandato previsto dall'articolo 11 oltre ad una mensilita' aggiuntiva dell'indennita' consiliare.

Art. 13.
(Anticipazione dell'indennita' di fine mandato)

1. Il Consigliere regionale, che abbia esercitato il mandato per un periodo di almeno trenta mesi e che per tale periodo abbia versato i contributi obbligatori, di cui all'articolo 2, comma 1, ha facolta' di richiedere la corresponsione anticipata dell'indennita' di fine mandato.
2. La misura dell'anticipazione non puo' superare il 75% di quanto il Consigliere avrebbe diritto di ottenere in caso di cessazione del mandato consiliare alla data della richiesta dell'anticipazione medesima.
3. L'anticipazione puo' essere ottenuta una sola volta per legislatura regionale.
4. Al termine definitivo del mandato consiliare, sulla percentuale dell'indennita' di fine mandato corrisposta anticipatamente, non si effettua adeguamento.

Capo IV. Norme transitorie e finali

Art. 14.
(Disposizioni transitorie)

1. Gli assegni sia degli ex Consiglieri che degli altri aventi diritto gia' in corso alla data di entrata in vigore della presente legge sono rideterminati, tenendo conto del disposto dell'articolo 6, con riferimento all'indennita' corrisposta ai Consiglieri regionali in carica a far tempo dal 1° gennaio 2002.
2. Le disposizioni di cui all'articolo 10, comma 4, della l.r. 27/1995 come sostituito dall'articolo 2 della legge regionale 24 marzo 2000, n. 26 ed ai commi 1 bis e 1 ter dell'articolo 3 della l.r. 27/1995 introdotti dall'articolo 2 della l.r. 21/2000 si applicano solo ai Consiglieri in carica o gia' cessati dal mandato alla data di entrata in vigore della presente legge. Il coefficiente di determinazione previsto dal comma 1 ter dell'articolo 3 della l.r. 27/1995 e' cosi' modificato:
- anni 55 coefficiente 0.7000;
- anni 56 coefficiente 0.7600;
- anni 57 coefficiente 0.8200;
- anni 58 coefficiente 0.8800;
- anni 59 coefficiente 0.9400.
3. In fase di prima applicazione della presente legge la facolta' di cui all'articolo 4, comma 1, ultimo periodo e' estesa ai Consiglieri cessati dal mandato che debbono esercitarla entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge a pena di decadenza. L'ammontare del versamento e' determinato con riferimento alla indennita' di carica vigente alla data di presentazione della domanda.
4. In fase di prima applicazione della presente legge e' altresi' consentito ai Consiglieri, che non abbiano esercitato la relativa facolta', di richiedere di avvalersi del disposto dell'articolo 8. La facolta' deve essere esercitata entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge a pena di decadenza. L'ammontare del versamento, relativo all'intera durata del mandato gia' maturato, e' determinato con riferimento alla indennita' di carica vigente alla data di presentazione della domanda e viene effettuato con le modalita' di cui all'articolo 4, comma 3.
5. I Consiglieri che hanno esercitato la facolta' prevista dall'articolo 10, comma 4, della l.r. 27/1995 come sostituito dall'articolo 2 della l.r. 26/2000 possono, in fase di prima applicazione della presente legge, restituire quanto percepito a titolo di rinuncia all'assegno vitalizio, integrato degli interessi legali maturati nel periodo intercorrente tra la percezione della somma e la sua restituzione, e ricostituire la posizione pregressa. La relativa facolta' deve essere esercitata entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge a pena di decadenza, con le modalita' di cui all'articolo 4, comma 3.

Art. 15.
(Abrogazione)

1. Sono abrogate, salvo per quanto espressamente richiamato dalla presente legge, le leggi regionali:
- 23 gennaio 1984, n. 9 per la parte ancora vigente a seguito della 1egge 1 marzo 1995, n. 27;
- 1 marzo 1995, n. 27.

Art. 16.
(Norme finanziarie)

1. Per l'attuazione della presente legge e' autorizzata per l'anno finanziario 2002 e 2003 la spesa ulteriore di lire 450 milioni pari a EURO 232.405,60 per ciascun anno.
2. Agli oneri relativi si fa fronte con gli stanziamenti del capitolo n. 10.000 nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale 2001-2003.