Legge regionale 24 marzo 2000, n. 25. Impegno finanziario per la realizzazione dell'ospedale di Alba - Bra. (B.U. 29 marzo 2000, 2° suppl. al n. 13) 1. E' autorizzato l'intervento regionale in conto capitale, integrativo dei fondi recati dall'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato 'Legge finanziaria 1988'), dei fondi propri della Azienda regionale ASL 18 di Alba e di eventuali altri fondi destinati al finanziamento necessario per la realizzazione del nuovo ospedale, pubblico, Alba - Bra.
1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata, per il biennio 2001-2002 la spesa di lire 60 miliardi così ripartita: lire 10 miliardi per l'anno 2001 e lire 50 miliardi per l'anno 2002.
2. L'intervento regionale è stabilito in un importo massimo di lire 60 miliardi.
2. Nello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 2001 è istituito apposito capitolo con la seguente denominazione: "Erogazione a favore delle Aziende sanitarie locali e ospedaliere delle somme necessarie per interventi urgenti nel settore sanitario" e con la dotazione di lire 10 miliardi per l'anno 2001 e lire 50 miliardi per l'anno 2002, in termini di competenza e di cassa, cui si provvede con riduzione di pari importo del capitolo 27170 dei rispettivi bilanci.