Consiglio regionale
del Piemonte




Riferimenti normativi subiti dalla legge Riferimenti normativi attivati dalla legge Dati di iter della legge Testo del progetto originale

Legge regionale 2 febbraio 2000, n. 12.

Modifica alla legge regionale 21 marzo 1984, n.18 'Legge generale in materia di opere e lavori pubblici'.

(B.U. 9 febbraio 2000, n. 6)

Art. 1, 2

Art. 1.

1. Il primo comma dell'articolo 18 della legge regionale 21 marzo 1984, n. 18 (Legge generale in materia di opere e lavori pubblici) è sostituito dal seguente:
"I progetti delle opere di competenza dei soggetti di cui all'articolo 3 non sono sottoposti ad alcun parere tecnico né ad approvazione da parte degli organi dell'amministrazione regionale e sono approvati dai soggetti medesimi, salvo quanto disposto nei commi successivi."
2. Il secondo comma dell'articolo 18 della l.r. 18/1984, è sostituito dal seguente:
"Sono sottoposti al parere del Comitato regionale per le opere pubbliche o delle strutture tecniche decentrate della Direzione opere pubbliche competenti per territorio i progetti di opere e lavori di competenza regionale qualora ciò sia richiesto nei relativi programmi, quelli di particolare interesse regionale, nonché i progetti di acquedotti, fognature e impianti di depurazione delle acque reflue urbane, fino alla costituzione della autorità d'ambito. Per progetti di opere e lavori di particolare interesse regionale si intendono quelli individuati come tali in programmi di interventi predisposti dalla Regione."

Art. 2.

1. L'articolo 25 della l.r. 18/1984 è sostituito dal seguente:
"1. Il Comitato regionale per le opere pubbliche nell'ambito delle sue funzioni consultive, esprime parere sui progetti di opere e lavori pubblici di cui all'articolo 18, secondo comma, di importo complessivo superiore a lire 1.000.000.000, salve le modifiche che possono essere disposte dal regolamento di attuazione, e su quelli per i quali i soggetti attuatori hanno richiesto il parere ai sensi dell'articolo 18, sesto comma.
2. Il Comitato regionale per le opere pubbliche si esprime inoltre:
a) sulle proposte di risoluzione o rescissione di contratti per opere finanziate dalla Regione e a seguito di vertenze sorte con le imprese in corso d'opera o in sede di collaudo per maggiori compensi o per l'esonero da penalità contrattuali;
b) su ogni altra questione in materia di opere e lavori pubblici richiesta da atti normativi, dagli organi regionali o dai soggetti attuatori di cui all'articolo 3.
3. I pareri del Comitato regionale per le opere pubbliche devono essere forniti entro 60 giorni a decorrere dal ricevimento della documentazione completa".