Legge regionale 24 gennaio 2000, n. 5. Modifiche alla legge regionale 24 gennaio 2000, n. 4 'Interventi regionali per lo sviluppo, la rivitalizzazione e il miglioramento qualitativo di territori turistici'. (B.U. 26 gennaio 2000, 2° suppl. al n. 4) 1. Il comma 3 dell'articolo 5 della legge regionale 24 gennaio 2000, n. 4, è sostituito dal seguente:
1. Al comma 1 dell'articolo 7 della legge regionale 24 gennaio 2000, n. 4, sono soppresse le parole "società miste o consorzi a prevalente partecipazione pubblica". 1. Dopo il comma 2 dell'articolo 10 della legge regionale 24 gennaio 2000, n. 4, è aggiunto il seguente comma 2 bis:
"3. In relazione ai progetti di cui all'articolo 4, la Giunta regionale può costituire una struttura esterna di supporto organizzativo alla Direzione competente in materia di turismo per l'indirizzo, il coordinamento, il monitoraggio e la verifica delle strutture, di cui ai progetti dell'articolo 4, realizzate e da realizzare".
"2 bis. E' istituito altresì un apposito capitolo con la seguente denominazione: 'Spese per la costituzione della struttura esterna di cui all'articolo 5', sempre nell'ambito della dotazione indicata al comma 1".