Legge regionale 22 dicembre 1998, n. 44. Sospensione dell'obbligo di formazione del programma pluriennale di attuazione. (B.U. 30 dicembre 1998, n. 52) 1. L'obbligo di formazione del programma pluriennale di attuazione del piano regolatore generale, previsto dalle leggi vigenti, e' sospeso sino al 31 dicembre 2000.
1. La legge regionale 17 giugno 1997, n. 33 (Sospensione dell'obbligo di redigere il programma pluriennale di attuazione), è abrogata. 1. La presente legge viene dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 45 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.
(Sospensione dell'obbligo di formazione del programma pluriennale di attuazione)
2. I comuni privi di programma pluriennale di attuazione, obbligati dalle leggi vigenti a redigerlo, lo approvano entro il 31 dicembre 2000.
(Abrogazioni)
(Dichiarazione d'urgenza)