Consiglio regionale
del Piemonte




Riferimenti normativi subiti dalla legge Riferimenti normativi attivati dalla legge Dati di iter della legge Testo del progetto originale

Legge regionale 21 maggio 1998, n. 13.

Modifica alla legge regionale 13 aprile 1995, n. 63 'Disciplina delle attivitā di formazione e orientamento professionale', come da ultimo modificata dalla legge regionale 4 agosto 1997, n. 44.

(B.U. 27 maggio 1998, n. 21)

Art. 1

Art. 1.

1. L'articolo 30 bis della legge regionale 13 aprile 1995, n. 63 (Disciplina delle attivitā di formazione e orientamento professionale), come da ultimo modificata dalla legge regionale 4 agosto 1997, n. 44, introdotto dall'articolo 1 della legge regionale 3 luglio 1996, n. 36, č sostituito dal seguente:
"Art. 30 bis. (Centri di formazione professionale)
1. Sino alla costituzione delle societā consortili di cui all'articolo 15 e comunque non oltre il 31 agosto 1999, la Regione Piemonte continua ad avere titolaritā nella gestione delle attivitā di formazione professionale svolte nelle proprie sedi decentrate territoriali. E' in ogni caso garantito il completamento delle attivitā formative di durata biennale iniziate nell'anno formativo 1998/1999".