Consiglio regionale
del Piemonte




Riferimenti normativi subiti dalla legge Riferimenti normativi attivati dalla legge Dati di iter della legge Testo del progetto originale

Legge regionale 9 marzo 1998, n. 9.

Proroga dell'esercizio provvisorio del bilancio di previsione per la Regione e per gli Enti dipendenti dalla Regione.

(B.U. 11 marzo 1998, n. 10)

Art. 1, 2

Art. 1.
(Proroga dell'esercizio provvisorio)

1. Il termine del 31 marzo, previsto dall'articolo 1, comma 1, della legge regionale 21 gennaio 1998, n. 1 (Autorizzazione dell'esercizio provvisorio del bilancio per l'anno finanziario 1998 per la Regione), è prorogato al 30 aprile 1998.
2. E' prorogato al 30 aprile 1998 anche il termine previsto dall'articolo 1, comma 1, della legge regionale 21 gennaio 1998, n. 2 (Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio per l'anno finanziario 1998 per gli Enti dipendenti dalla Regione).

Art. 2.
(Urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione e dell'articolo 45, comma 6, dello Statuto della Regione Piemonte ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.