Legge regionale 9 marzo 1998, n. 8. Modifica alla legge regionale 26 gennaio 1976, n. 8 'Costituzione dell'Istituto finanziario regionale piemontese ' . (B.U. 11 marzo 1998, n. 10) 1. Il secondo comma dell'articolo 1 della legge regionale 26 gennaio 1976, n. 8, è sostituito dal seguente:
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione e dell'articolo 45, comma 6, dello Statuto della Regione Piemonte ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.
"Altri soci della Finpiemonte possono essere enti pubblici territoriali e locali, enti pubblici economici, società a prevalente partecipazione pubblica, banche italiane e comunitarie secondo la definizione del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), società controllate da gruppi bancari, consorzi artigiani e di piccole e medie imprese operanti nella Regione nonché società ed Istituti finanziari privati".
(Urgenza)