Consiglio regionale
del Piemonte




Riferimenti normativi subiti dalla legge Riferimenti normativi attivati dalla legge Dati di iter della legge Testo del progetto originale

Legge regionale 21 gennaio 1998, n. 3.

Estinzione anticipata di mutui contratti a pareggio del disavanzo dei bilanci regionali di anni precedenti.

(B.U. 28 gennaio 1998, n. 4)

Art. 1, 2, 3

Art. 1.
(Estinzione anticipata di mutui)

1. La Giunta regionale puo' provvedere alla estinzione anticipata di precedenti mutui contratti a condizioni piu' onerose di quelle attuali di mercato ed e' autorizzata ad assumere nuovi mutui purche' l'onere annuale di ammortamento di questi ultimi consenta la realizzazione di apprezzabili economie di spesa.
2. In alternativa all'assunzione di nuovi mutui, se piu' conveniente, e' possibile provvedere mediante emissione di prestiti obbligazionari.

Art. 2.
(Movimenti finanziari)

1. In conseguenza dei movimenti finanziari di cui all'articolo 1, nel bilancio 1998 vengono istituiti appositi capitoli con le seguenti denominazioni:
a) Entrata: "Provento dei mutui stipulati per l'estinzione anticipata di precedenti mutui a pareggio del bilancio";
b) Spesa: "Quota capitale per l'estinzione anticipata di precedenti mutui a pareggio del bilancio".
2. Agli eventuali oneri derivanti dalla estinzione dei mutui si fara' fronte con le disponibilita' dei capitoli n. 15850 e n. 30070 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 1998.

Art. 3.
(Urgenza)

1. La presente legge regionale e' dichiarata urgente, ai sensi degli articoli 127 della Costituzione e 45, comma 6, dello Statuto della Regione Piemonte, ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.