Consiglio regionale
del Piemonte




Riferimenti normativi subiti dalla legge Riferimenti normativi attivati dalla legge Dati di iter della legge Testo del progetto originale

Legge regionale 18 novembre 1997, n. 57.

Interventi straordinari a favore dei pescatori di professione del Lago Maggiore.

(B.U. 26 novembre 1997, n. 47)

Art. 1, 2, 3, 4, 5, 6

Art. 1.
(Finalita')

1. La Regione Piemonte contribuisce allo studio degli effetti che l'inquinamento da diclorodifeniltricloroetano (DDT) ha provocato sull'ecosistema del bacino idrografico del Lago Maggiore ed agli interventi conseguenti, allo smaltimento del pescato con una presenza di microinquinanti organici superiore ai limiti di legge ed al sostegno dell'economia della pesca professionale gravemente compromessa dal blocco della stessa.

Art. 2.
(Interventi)

1. Per il conseguimento delle finalita' di cui all'articolo 1 la Regione Piemonte interviene mediante le seguenti iniziative:
a) concessione di contributi a sostegno dei pescatori di professione del Lago Maggiore la cui attivita' risulti compromessa a causa dell'inquinamento da DDT e per l'attivita' di pesca selettiva;
b) concessione di contributi a titolo di rimborso delle spese sostenute per le operazioni di stoccaggio, trasporto e smaltimento di quantitativi prefissati di pesce;
c) concessione di contributi a favore di enti pubblici ed istituti qualificati ad effettuare indagini sulla distribuzione e sugli effetti del DDT, da svolgersi nel territorio piemontese del bacino del Lago Maggiore, anche in deroga alla legge regionale 25 gennaio 1988, n. 6 (Norme relative allo svolgimento di collaborazioni nell'ambito dell'attivita' dell'amministrazione regionale).

Art. 3.
(Soggetti beneficiari)

1. Possono beneficiare dei contributi regionali di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a) i pescatori singoli o aderenti alla cooperativa dei pescatori professionisti del Lago Maggiore, che rispettano i requisiti richiesti dalla legge 13 marzo 1958, n. 250 (Previdenze a favore dei pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne).
2. Possono beneficiare dei contributi regionali di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), le ditte incaricate delle operazioni di stoccaggio, trasporto e smaltimento del pescato.
3. Possono beneficiare dei contributi regionali di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), gli enti pubblici ed istituti qualificati ad effettuare indagini sulla distribuzione e sugli effetti del DDT nel territorio piemontese del bacino del Lago Maggiore.
4. La Giunta regionale provvede a disciplinare, con apposito provvedimento, i criteri e le modalita' di erogazione del contributo.

Art. 4.
(Norma finanziaria)

1. Per l'attuazione della legge e' autorizzata, per l'anno finanziario 1997, la spesa di lire 700 milioni. Per gli anni successivi si fara' fronte con le relative leggi di bilancio, fermo restando il perdurare dello stato di emergenza.
2. Ai corrispondenti oneri finanziari si provvede mediante istituzione, nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'anno 1997, di appositi capitoli con le seguenti denominazioni:
a) "Assegnazione di contributi a favore dei pescatori professionali, singoli o aderenti alla Cooperativa dei pescatori professionisti del Lago Maggiore la cui attivita' e' risultata compromessa dall'inquinamento da DDT, e per l'attivita' di pesca selettiva", con la dotazione di lire 400 milioni, in termini di competenza e di cassa;
b) "Rimborsi ad imprese per le operazioni di stoccaggio, trasporto e smaltimento di quantitativi prefissati di pesce", con la dotazione di lire 130 milioni, in termini di competenza e di cassa;
c) "Trasferimento di fondi a favore di enti pubblici ed istituti qualificati ad effettuare indagini sulla distribuzione e sugli effetti del DDT nel territorio piemontese del bacino del Lago Maggiore", con la dotazione di lire 170 milioni, in termini di competenza e di cassa.
3. Alla copertura finanziaria dei capitoli sopraccitati si provvede mediante riduzione di pari ammontare, in termini di competenza e di cassa, del capitolo n. 15960 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1997.
4. I contributi della presente legge non sono cumulabili con analoghi contributi erogati da altri soggetti.

Art. 5.
(Variazioni compensative)

1. Fra i capitoli aperti nel bilancio della Regione ai sensi dell'articolo 4 e' autorizzato lo storno di fondi in via di compensazione mediante provvedimenti amministrativi, in deroga al disposto dell'articolo 42 della legge regionale 29 dicembre 1981, n. 55 (Norme di contabilita' regionale).

Art. 6.
(Urgenza)

1. La legge regionale e' dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione e dell'articolo 45 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.