Consiglio regionale
del Piemonte




Riferimenti normativi subiti dalla legge Riferimenti normativi attivati dalla legge Dati di iter della legge Testo del progetto originale

Legge regionale 17 ottobre 1997, n. 56.

Modificazioni alla legge regionale 17 agosto 1995, n. 67 'Interventi regionali per la promozione di una cultura ed educazione di pace, per la cooperazione e solidarieta' internazionale '.

(B.U. 22 ottobre 1997, n. 42)

Art. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

Art. 1.

1. La lettera e) del comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 17 agosto 1995, n. 67 "Interventi regionali per la promozione di una cultura ed educazione di pace, per la cooperazione e solidarieta' internazionale" e' sostituita dalla seguente:
"e) di emergenza e soccorso a favore di popolazioni colpite da calamita' eccezionali o conflitti armati, nonche' per ristabilire dignitose condizioni di vita e di solidarieta' internazionale.".

Art. 2.

1. Il comma 1 dell'articolo 8 della l.r. 67/1995 e' sostituito dal seguente:
"1. La Giunta regionale, per l'attuazione degli interventi previsti agli articoli 4, 5, 6, 7, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della legge ed entro il 31 ottobre dell'anno precedente al triennio successivo, propone al Consiglio regionale, che approva con propria deliberazione, le direttive di carattere programmatico con validita' triennale.".

Art. 3.

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 9 della l.r. 67/1995 sono aggiunti i seguenti commi:
"3. La Regione interviene altresi' per alleviare le sofferenze di popolazioni di paesi europei ed extraeuropei in cui sia compromessa la sicurezza alimentare.".
"4. L'intervento regionale di cui al comma 3 e' attuato, di norma, con la collaborazione di Comuni, Province e comunita' locali nonche' con l'utilizzo di risorse e di fondi messi a disposizione da parte dei medesimi.".

Art. 4.

1. Il comma 2 dell'articolo 10 della l.r. 67/1995 e' sostituito dal seguente:
"2. Gli interventi previsti all'articolo 9, commi 2, 3 e 4, nonche' le modalita' per la loro attuazione, sono deliberati dalla Giunta regionale, previa intesa con l'autorita' statale, anche ai sensi dell'articolo 11 della legge 26 febbraio 1987, n. 49 'Nuova disciplina della cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo' o su richiesta di organismi internazionali delle Nazioni Unite e dell'Unione Europea.".

Art. 5.

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 13 della l.r. 67/1995 e' inserito il seguente:
"1 bis. Per l'attuazione degli interventi previsti all'articolo 9, comma 3 e' autorizzata per l'anno finanziario 1997 la spesa di lire 1 miliardo 800 milioni.".
2. Dopo il comma 2 dell'articolo 13 della l.r. 67/1995 e' inserito il seguente:
"2 bis. Alla copertura dell'onere di cui al comma 1 bis si provvede mediante la riduzione in termini di competenza e di cassa del fondo di cui al capitolo n. 27170 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'anno 1997.".
3. Dopo il comma 3 dell'articolo 13 della l.r. 67/1995 e' inserito il seguente:
"3 bis. Nello stato di previsione e di spesa per l'esercizio finanziario 1997 e' istituito il capitolo con denominazione 'Spese per interventi regionali volti a garantire la sicurezza alimentare in paesi meno sviluppati'.".
4. Dopo il comma 8 dell'articolo 13 della l.r. 67/1995 e' inserito il seguente:
"8 bis. Nello stato di previsione delle entrate per l'esercizio finanziario 1997 e' istituito l'apposito capitolo con denominazione 'Interventi regionali volti a garantire la sicurezza alimentare in paesi meno sviluppati' nel quale far affluire anche le sottoscrizioni di altri Enti pubblici e privati.".

Art. 6.

1. Per gli esercizi finanziari successivi al 1997 gli stanziamenti vengono stabiliti con le relative leggi di bilancio.
2. Il Presidente della Giunta regionale e' autorizzato ad apportare con proprio decreto le occorrenti variazioni a bilancio.

Art. 7.

1. La presente legge e' dichiarata urgente ai sensi degli articoli 127 della Costituzione e 45 dello Statuto ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.