Consiglio regionale
del Piemonte




Riferimenti normativi subiti dalla legge Riferimenti normativi attivati dalla legge Dati di iter della legge Testo del progetto originale

Legge regionale 8 agosto 1997, n. 50.

Assestamento al bilancio di previsione per l'anno finanziario 1997.

(B.U. 29 agosto 1997, suppl. al n. 34)

Art. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
All. A.

Art. 1.
(Variazioni)

1. Nel bilancio di previsione per l'anno finanziario 1997 sono introdotti, ai sensi dell'articolo 43, comma 3, della legge regionale 29 dicembre 1981, n. 55 e successive modificazioni e integrazioni (Norme di contabilita' regionale), gli aggiornamenti e le variazioni allo stato di previsione della spesa riportati nei volumi di cui la presente legge si compone.

Art. 2.
(Utilizzo dell'avanzo finanziario alla chiusura dell'esercizio 1996)

1. L'avanzo finanziario alla chiusura dell'esercizio finanziario 1996 ed applicato al bilancio di previsione per l'anno 1997, nell'ammontare di lire 1.377.367.267.828 è utilizzato per la copertura delle spese iscritte ai capitoli di cui all'allegato A della presente legge.

Art. 3.
(Integrazione dell'autorizzazione a contrarre mutui)

1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 48 della l. r. 55/1981 e successive modificazioni ed integrazioni, è autorizzata la contrazione di mutui per lire 170.000.000.000 a copertura del disavanzo derivante dalla mancata stipulazione di mutui autorizzati a copertura del disavanzo 1996.
2. Agli eventuali oneri ricadenti sull'anno 1997 si fa fronte con gli stanziamenti iscritti ai capitoli n. 15862 e n. 30082 i cui stanziamenti, se necessario, vengono integrati mediante prelievo dal fondo di riserva per le spese obbligatorie.
3. Agli oneri per gli anni 1998 e successivi, valutati in lire 14 miliardi, si provvede adeguando gli stanziamenti dei capitoli n. 15862 e n. 30082 come segue:
- capitolo n. 15862 piu' lire 12.600.000.000;
- capitolo n. 30082 piu' lire 1.400.000.000.

Art. 4.
(Integrazione del comma 2, articolo 6, legge regionale 20 gennaio 1997, n. 12 "Bilancio di previsione per l'anno finanziario 1997")

1. Il capitolo indicato nel comma 2, dell'articolo 6 della l.r. 12/1997 è sostituito dal presente elenco di capitoli:
20000 - 20017 - 20020 - 20023 - 20030 - 20066 - 20070 - 20075 - 20090 - 20100 - 20110 - 20130 - 20140 - 20150 - 20155 - 20156 - 20160 - 20170 - 20200 - 20210 - 20220 - 20270 - 20280 - 20290 - 20360 - 20370 - 20390 - 20395 - 20400 - 20405 - 20425 - 20440 - 20450 - 20455 - 20460 - 20462 - 20465 - 20470 - 20480 - 20550 - 20565 - 20570 - 20630 - 20640 - 20665 - 20667 - 20670 - 20910 - 20930 - 20935 - 20947 - 20950 - 20975 - 20982 - 20990 - 20995 - 20996 - 21015 - 21020 - 21040 - 21072 - 21078 - 21104 - 21107 - 21132 - 21717 - 23025 - 23600 - 23640 - 23710 - 23770 - 23775 - 23780 - 23960 - 23980 - 24080 - 24310 - 24360 - 24700 - 24958 - 25010 - 25020 - 25120 - 25360 - 25450 - 25460 - 25470 - 25540 - 25575 - 25580 - 25636 - 25990 - 26080 - 26090 - 26100 - 26110 - 26120 - 26130 - 26160 - 26161 - 26162 - 26190 - 26205 - 26300 - 26640 - 26660 - 26726 - 26736 - 26740 - 26746 - 26756 - 26766 - 26776 - 26809 - 26816 - 26860 - 26865 - 26905 - 26935 - 26936 - 26940 - 27035 - 27070 - 27160 - 27170 - 27190.
2. La somma di lire 20.105.000.000 iscritta al capitolo 2713 dello stato di previsione dell'entrata quale provento da mutui stipulati in concorrenza con mutui coperti dallo Stato, è utilizzata, nello stato di previsione della spesa, per il finanziamento del capitolo 20775.

Art. 5.
(Spese obbligatorie e d'ordine)

1. L'elenco n. 1 delle spese obbligatorie e d'ordine, allegato alla l. r.12/1997, è integrato, per l'anno 1997, dai seguenti capitoli:
12980 - 12990 - 25240.

Art. 6.
(Pagamenti mediante aperture di credito)

1. Il prospetto dei capitoli di spesa alla cui gestione si puo' provvedere mediante aperture di credito, approvato dalla l.r. 12/1997, è integrato dai seguenti capitoli:
12980 - 12990 - 15305 - 15307 - 21122 - 21124 - 22962 - 27061- 27075.

Art. 7.
(Variazioni compensative)

1. Fra i capitoli aperti nell'esercizio 1997, in ottemperanza alla legge regionale 18 ottobre 1994, n. 43 (Norme in materia di programmazione degli investimenti regionali) e successive modifiche ed integrazioni, e riferiti ad una delle schede previste dalla stessa legge, sono autorizzati storni fra loro compensativi.
2. Fra le coppie di capitoli sottoelencati sono autorizzate, per l'esercizio finanziario 1997, variazioni fra loro compensative mediante provvedimento amministrativo:
14940 - 14800
11045 - 11160
11540 - 11357
(11430, 11550, 11555, 11560) - 11353
11440 - 11355
11400 - 11540.

Art. 8.
(Deroga per consulenze)

1. In deroga a quanto disposto dalla legge regionale 25 gennaio 1988, n. 6 (Norme relative allo svolgimento di collaborazioni nell'ambito dell'attivita' dell'Amministrazione regionale) e successive modificazioni ed integrazioni, limitatamente all'anno 1997, sui capitoli di spesa 10740 - 11178 sono autorizzati impegni che riguardino attivita' disciplinate dalla legge citata.

Art. 9.
(Variazioni ai residui attivi)

1. A partire dall'anno 1997, le somme relative ai residui attivi iscritti ai capitoli del bilancio della Regione, numeri: 589; 576; 578; 2451, 2459; 2497; verranno incassate rispettivamente sui capitoli numeri: 587; 340; 2478; 2481.

Art. 10.
(Correzione errore materiale)

1. All'articolo 9, comma 3, della legge regionale 12 maggio 1997, n. 24 (Interventi per lo sviluppo dei sistemi di imprese nei distretti industriali del Piemonte), la somma di lire 3.000 milioni trova copertura sul capitolo n. 27170, come specificato nell'elenco n. 5 di cui alla legge regionale 24 marzo 1997, n. 16 (Provvedimento generale di finanziamento per l'anno 1997 degli interventi previsti da leggi regionali nonche' disposizioni finanziarie per l'anno 1998), anziche' al capitolo n. 21170 come erroneamente indicato.

Art. 11.
(Istituto di coniglicoltura)

1. Nello stato di previsione delle entrate e delle spese vengono iscritte, ai capitoli 2382 e 20065, le risultanze finanziarie della chiusura della gestione commissariale dell' "Istituto di coniglicoltura ed allevamenti minori" di Alessandria.

Art. 12.
(Urgenza)

1. La presente legge regionale è urgente ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione e dell'articolo 45 dello Statuto ed entra in vigore nel giorno della sua integrale pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

Allegato A.


Atto in allegato: Assestamento al bilancio di previsione per l'anno finanziario 1997
OMISSIS