Consiglio regionale
del Piemonte




Riferimenti normativi subiti dalla legge Riferimenti normativi attivati dalla legge Dati di iter della legge Testo del progetto originale

Legge regionale 17 giugno 1997, n. 33.

Sospensione dell'obbligo di redigere il programma pluriennale di attuazione.

(B.U. 25 giugno 1997, n. 25)

Art. 1, 2

Art. 1.
(Sospensione dell'obbligo del programma pluriennale di attuazione)

1. L'obbligo alla formazione del programma pluriennale di attuazione del piano regolatore generale, previsto dalle leggi vigenti, è sospeso sino al 31 dicembre 1998.
2. E' comunque facoltà dei comuni approvare il programma pluriennale di attuazione.
3. I comuni che alla data di entrata in vigore della presente legge sono dotati di un programma pluriennale di attuazione, hanno facoltà di revocarlo o di mantenerlo, e, nel caso in cui la sua durata sia inferiore ad anni cinque, di prorogarla fino al raggiungimento di tale periodo.

Art. 2.
(Abrogazioni)

1. La legge regionale 3 luglio 1996, n. 43 "Esenzione dall'obbligo del programma pluriennale di attuazione", è abrogata.