Consiglio regionale
del Piemonte




Riferimenti normativi subiti dalla legge Riferimenti normativi attivati dalla legge Dati di iter della legge Testo del progetto originale

Legge regionale 24 marzo 1997, n. 16.

Provvedimento generale di finanziamento per l'anno 1997 degli interventi previsti da leggi regionali nonche' disposizioni finanziarie per l'anno 1998.

(B.U. 26 marzo 1997, n. 12)

Art. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16
All. A., B., C.

Art. 1.
(Finalita')

1. La presente legge costituisce provvedimento di rifinanziamento per l'anno 1997 degli interventi regionali nei
Settori indicati nelle tabelle allegate, nei limiti complessivi di spesa corrente e di spesa in conto capitale ivi indicati.

Art. 2.
(Opere urgenti di edilizia scolastica)

1. Per l'anno finanziario 1997 e' autorizzato il limite d'impegno decennale di lire 500 milioni per l'esecuzione di opere urgenti di edilizia scolastica.
2. E' autorizzata l'istituzione con atto amministrativo nello stato di previsione della spesa del bilancio 1997 di apposito capitolo con la seguente denominazione: "Concessione del concorso nel pagamento degli interessi su mutui decennali contratti da enti locali per l'esecuzione di opere urgenti di edilizia scolastica", con la dotazione stabilita al comma uno.
3. Agli oneri si provvede mediante riduzione di pari importo del capitolo n. 15860.

Art. 3.
(Disposizioni finanziarie per l'anno finanziario 1998)

1. Per l'anno finanziario 1998 e' autorizzata la spesa di lire 109 miliardi e 169 milioni come risulta dalle tabelle di cui all'articolo 1.
2. Alla copertura degli oneri si provvede mediante l'utilizzazione di una disponibilita' di pari ammontare degli
stanziamenti iscritti ai capitoli n. 15910 e n. 27170 del bilancio pluriennale 1997-1999, "tranche" 1998.

Art. 4.
(Schede guida F.I.P.)

1. Nelle more dell'approvazione del Piano Regionale di Sviluppo viene estesa all'anno finanziario 1997 la procedura prevista dall'articolo 2 della legge regionale 23 marzo 1995, n. 40 (Accelerazione delle procedure di attuazione del Fondo Investimenti Piemonte - F.I.P.).
2. Le schede guida di cui all'allegato A), per la presentazione dei progetti al Fondo Investimenti Piemonte F.I.P., sono approvate con la presente legge.
3. Le disponibilita' accantonate sul capitolo n. 27160, pari a lire 74 miliardi, sono destinate come sotto specificato:
TURISMO 16.500.000.000
TERMALISMO 6.000.000.000
EDILIZIA RESIDENZIALE AGEVOLATA 25.000.000.000
VALORIZZAZIONE DEI PRODOTTI
AGRICOLI 13.500.000.000
COMMERCIO 5.000.000.000
PRESIDI SOCIO ASSISTENZIALI 8.000.000.000
--------------------
COMPLESSIVAMENTE 74.000.000.000

4. Le disponibilita' per l'agricoltura e i presidi socio-assistenziali sono utilizzate per completare il finanziamento delle istanze pervenute nel corso dell'anno 1996, nei termini previsti dalle rispettive schede ma non finanziate
per carenza di fondi.
5. Le disponibilita' per il turismo e il termalismo sono utilizzabili anche per completare il finanziamento delle istanze
pervenute in attuazione dell'analogo intervento previsto per l'anno 1996.
6. Il termine per la presentazione delle nuove domande, ove consentito dalle schede dei singoli settori, e' fissato in
novanta giorni dalla pubblicazione della presente legge sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

Art. 5.
(Integrazione all'elenco n. 1)

1. Nell'elenco n. 1, allegato al bilancio di previsione per l'anno finanziario 1997, e' aggiunto il capitolo n. 11867.

Art. 6.
(Integrazione all'elenco n. 2)

1. L'elenco n. 2 "Capitoli dello stato di previsione della spesa alla cui gestione si puo' provvedere mediante apertura di credito a favore di funzionari delegati della Regione", allegato al bilancio di previsione per l'anno finanziario 1997, approvato con legge regionale 20 gennaio 1997, n. 12 (Bilancio di previsione per l'anno finanziario 1997), e' integrato dai seguenti capitoli:
11353 - 11355 - 11357 - 11390 - 11400 - 11430 - 11431 - 11440 -
11450 - 11490 - 11510 - 11530 - 11540 - 11550 - 11551 - 11555 -
11556 - 11560 - 11561 - 12880 - 12980 - 12990 - 15198 - 15223 -
15225 - 15250 - 15748 - 24079.

Art. 7.
(Fondi globali)

1. L'elenco n. 5 approvato dalla L.R. 12/1997 e' sostituito dal seguente:

ELENCO N. 5 CAPITOLO N. 27170
D.D.L. Funivia Stresa Mottarone lire 3.000.000.000
D.D.L. T.U. Artigianato lire 1.000.000.000
D.D.L. Interventi per la fame nel mondo lire 1.800.000.000
D.D.L. Distretti industriali lire 3.000.000.000
D.D.L. Interventi per strutture sanitarie lire 12.000.000.000
D.D.L. Interventi per presidi socio-ass.li lire 8.000.000.000
D.D.L. Aumenti di capitale lire 1.696.377.041
COMPLESSIVAMENTE lire 30.496.377.041
2. Il fondo globale iscritto al capitolo n. 15910 del bilancio pluriennale 1997-1999, tranche 1998, e' destinato come segue:
ELENCO N. 4 CAPITOLO N. 15910
D.D.L. Interventi per la famiglia lire 5.000.000.000
COMPLESSIVAMENTE lire 5.000.000.000
3. Il fondo globale iscritto al capitolo n. 27170 del bilancio pluriennale 1997-1999, tranche 1998, e' destinato come segue:
ELENCO N. 5 CAPITOLO N. 27170
D.D.L. Distretti industriali lire 9.000.000.000
D.D.L. Interventi per l'occupazione lire 4.500.000.000
D.D.L. Interventi per i territori collinari lire 3.000.000.000
D.D.L. Interventi per strutture sanitarie lire 20.000.000.000
COMPLESSIVAMENTE lire 36.500.000.000

Art. 8.
(Disposizioni particolari)

1. Le sanzioni di cui all'articolo 8 della legge regionale 3 luglio 1996, n. 39 (Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi - Attuazione della legge 28 dicembre 1995, n. 549 - Delega alle Province), non si applicano nei confronti dei gestori di discariche o di impianti di incenerimento che abbiano provveduto, alle scadenze previste dall'articolo 3, comma 30, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica) e successive modifiche, a versare il tributo, previsto per i rifiuti dei settori minerario, estrattivo, edilizio, lapideo e metallurgico, nella misura minima di lire 2 al chilogrammo, qualora gli stessi abbiano provveduto a
saldare la differenza dovuta ai sensi dell'articolo 1 del Decreto Ministero dell'Ambiente 18 luglio 1996, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 24/10/1996, entro e non oltre il 31 gennaio 1997.

Art. 9.
(Applicazione legge regionale 23 dicembre 1996, n. 92)

1. L'autorizzazione di spesa recata dalla legge regionale 23 dicembre 1996, n. 92 (Interventi straordinari della Regione a seguito del disastro aereo dell'8 ottobre 1996 in San Francesco al Campo), e' trasferita all'anno 1997.

Art. 10.
(Deroga per consulenze)

1. In deroga a quanto disposto dalla legge regionale 25 gennaio 1988, n. 6 (Norme relative allo svolgimento di collaborazioni nell'ambito dell'attivita' dell'Amministrazione Regionale) e successive modificazioni ed integrazioni, limitatamente all'anno 1997, sui capitoli di spesa 10872, 15230 e 15236 sono autorizzati impegni che riguardino attivita' disciplinate dalla legge citata.

Art. 11.
(Variazioni compensative)

1. Fra le seguenti coppie di capitoli: 23710 e 24080; 23640 e 23980 sono autorizzate, per l'esercizio finanziario 1997,
variazioni fra loro compensative mediante provvedimenti amministrativi.

Art. 12.
(Approvazione del Piano di Attivita' del Museo regionale di Scienze Naturali)

1. E' approvato ai sensi e per gli effetti derivanti dall'applicazione dell'articolo 5, ultimo comma, della legge
regionale 29 giugno 1978, n. 37 (Istituzione del Museo regionale di Scienze Naturali) il piano di attivita' per l'anno 1997 del Museo regionale di Scienze Naturali, allegato B) alla presente legge.

Art. 13.
(Cofinanziamenti)

1. E' autorizzata la costituzione del fondo di cui al capitolo n. 27165 per consentire il cofinanziamento del DOCUP 2081/93, periodo 1997-1999, dei programmi comunitari 2052/88 e 2082/93.
2. E' autorizzata, sulla base dei programmi di cui al comma 1, il prelievo dal fondo, con provvedimento amministrativo, delle somme occorrenti per istituire capitoli di spesa o integrare le dotazioni di capitoli gia' istituiti per consentire il cofinanziamento regionale integrativo delle quote nazionali e di quelle comunitarie.

Art. 14.
(Accordi di Programma)

1. E' autorizzata la costituzione del fondo di cui al capitolo n. 27167 per la partecipazione finanziaria ad Accordi di
Programma di interesse delle Province, scelti tra le proposte pervenute alla Regione entro novanta giorni dalla data di
pubblicazione della presente legge sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte. Gli accordi sono finalizzati alla
sperimentazione di procedure di programmazione e di raccordo con gli enti locali, con riferimento all'articolo 9 della legge regionale 18 ottobre 1994, n. 43 (Norme in materia di programmazione degli investimenti regionali) e all'articolo 1 della legge regionale 6 agosto 1996, n. 59 (Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali 18 ottobre 1994, n. 43: Norme in materia di programmazione degli investimenti regionali e 1 marzo 1996, n. 10: Provvedimento generale di finanziamento per l'anno 1996 degli interventi previsti da leggi regionali nonche' disposizioni finanziarie per l'anno 1997). Le proposte sono selezionate con criteri di rapida fattibilita' e di sostegno all'occupazione.
2. E' autorizzato il prelievo dal fondo, con provvedimento amministrativo, delle somme occorrenti per istituire gli appositi capitoli di spesa relativi al finanziamento dei singoli accordi.

Art. 15.
(Psichiatria)

1. Le aziende sanitarie locali sono tenute, per gli esercizi finanziari 1997, 1998, 1999 a destinare almeno il 2 per cento delle assegnazioni regionali alla psichiatria.
2. L'assessorato regionale alla sanita' rendiconta annualmente al Consiglio regionale sui fondi spesi per la psichiatria.
3. Il Consiglio regionale, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, prende atto dei modelli di rendicontazione della spesa sanitaria per la psichiatria predisposti dalla Giunta regionale.

Art. 16.
(Urgenza)

1. La presente legge e' dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione e dell'articolo 45 dello Statuto ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

Allegato A.

Schede guida F.I.P. (Art. 4, comma 2)
OMISSIS

Allegato B.


Atto in allegato: Piano di attivita' per l'anno 1997 del Museo regionale di Scienze Naturali. (Art. 12).
OMISSIS

Allegato C.

Allegati al provvedimento generale di finanziamento per l'anno 1997 degli interventi previsti da leggi regionali nonche' disposizioni finanziarie per l'anno 1998. (Art. 1)
OMISSIS