Consiglio regionale
del Piemonte




Riferimenti normativi subiti dalla legge Riferimenti normativi attivati dalla legge Dati di iter della legge Testo del progetto originale

Legge regionale 14 gennaio 1997, n. 8.

Modifica alla legge regionale 6 agosto 1996, n. 61 'Contributi ai Comuni per concorrere al funzionamento delle scuole materne autonome '.

(B.U. 22 gennaio 1997, n. 3)

Art. 1, 2

Art. 1.

1. Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 6 agosto 1996, n. 61 (Contributi ai Comuni per concorrere al funzionamento delle scuole materne autonome), dopo le parole "scuole materne delle frazioni" sono soppresse le parole "con unica sezione".
2. La lettera b) del comma 1 dell'articolo 3 della l.r. n. 61/1996 (Contributi ai Comuni per concorrere al funzionamento delle scuole materne autonome), e' sostituita dalla seguente:
b) nella misura del 25 per cento dello stanziamento globale per ogni sezione funzionante, ed avente i requisiti di cui all'articolo 2, nelle scuole dei Comuni non capoluoghi di Provincia con popolazione superiore a seimila abitanti.

Art. 2.

1. La presente legge e' dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione e dell'articolo 45 dello Statuto ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.