Legge regionale 4 settembre 1996, n. 71. Interventi straordinari per fronteggiare i danni causati dalle eccezionali avversita' atmosferiche del luglio 1996 in alcune zone delle Province del Verbano, Cusio, Ossola e di Novara. (B.U. 11 settembre 1996, n. 37) 1. Per fronteggiare i danni causati dalle eccezionali avversita' atmosferiche del luglio 1996 in alcune zone delle Province del Verbano, Cusio, Ossola e di Novara, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 luglio 1996, e' autorizzata la costituzione di un apposito fondo.
1. La dotazione del fondo per l'anno 1996 e' stabilita in lire 5 miliardi.
1. La Regione svolge funzioni di assistenza agli Enti locali colpiti dalle calamita' intervenendo in modo diretto a realizzare con propri tecnici, ed in modo indiretto partecipando al finanziamento, i progetti per la sistemazione idrogeologica delle aree. 1. La presente legge regionale e' dichiarata urgente, ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione e dell'articolo 45 dello Statuto, ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.
2. Le disponibilita' del fondo integrano le analoghe disponibilita' assegnate dallo Stato.
3. In deroga a quanto previsto dalla legge regionale 29 dicembre 1981, n. 55 (Norme di contabilita' regionale), e' autorizzato il prelievo dal fondo, con atto amministrativo, per integrare lo stanziamento di capitoli gia' istituiti o per istituirne di nuovi.
2. Nello stato di previsione della spesa del bilancio per il corrente anno e' istituito apposito capitolo con la seguente denominazione: "Fondo destinato a fronteggiare i danni causati dalle eccezionali avversita' atmosferiche del luglio 1996 in alcune zone delle Province del Verbano, Cusio, Ossola e di Novara" con la dotazione di lire 5 miliardi.
3. Alla copertura degli oneri di cui al comma 2 si provvede mediante riduzione degli stanziamenti dei capitoli sotto elencati per l'importo a fianco di ciascuno indicato: capitolo n. 20400 importo 1.000.000.000; capitolo n. 27170 importo 4.000.000.000; complessivamente 5.000.000.000.
4. La riduzione del capitolo 27170 e' riferita all'accantonamento disposto per l'assistenza territoriale.