Consiglio regionale
del Piemonte




Riferimenti normativi subiti dalla legge Riferimenti normativi attivati dalla legge Dati di iter della legge Testo del progetto originale

Legge regionale 6 agosto 1996, n. 60.

Assestamento al bilancio di previsione per l'anno finanziario 1996.

(B.U. 14 agosto 1996, n. 33)

Art. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
All. A., B., C.

Art. 1.
(Variazioni)

1. Nel bilancio di previsione per l'anno 1996 sono introdotti, ai sensi dell'articolo 43, comma 3, della legge regionale 29 dicembre 1981, n. 55, gli aggiornamenti e le variazioni allo stato di previsione dell'entrata ed allo stato di previsione della spesa riportati nei volumi di cui la presente legge si compone.

Art. 2.
(Utilizzo dell'avanzo finanziario alla chiusura dell'esercizio 1995)

1. L'avanzo finanziario alla chiusura dell'esercizio finanziario 1995 ed applicato al bilancio di previsione per l'anno 1996, nell'ammontare di lire 1.876.896.113.252 e' utilizzato per la copertura delle spese iscritte ai capitoli di cui all'allegato A della presente legge.

Art. 3.
(Integrazione dell'autorizzazione a contrarre mutui)

1. L'autorizzazione a contrarre mutui inserita nell'articolo 6 della legge regionale 26 gennaio 1996, n. 7 "Bilancio di previsione per l'anno finanziario 1996" e' ulteriormente incrementata di lire 85 miliardi.
2. L'incremento previsto dal comma 1 e' utilizzato per la copertura degli aumenti degli stanziamenti iscritti ai seguenti capitoli: 20400; 23600; 27070; 27160 (per l'importo di lire 10 miliardi e 850 milioni); 27170.
3. Il comma 2 dell'articolo 6 della l.r. 7/1996 e' integrato con l'inserimento dei seguenti capitoli: 21132 e 25150.
4. In deroga a quanto previsto dall'articolo 48 della l.r. 55/1981 e successive modificazioni e integrazioni, e' autorizzata la contrazione di mutui per lire 116.000.000.000 a copertura del disavanzo derivante dalla mancata stipulazione di mutui autorizzati a copertura del disavanzo 1995.
5. Agli eventuali oneri ricadenti sull'anno 1996 si fa fronte con gli stanziamenti iscritti ai capitoli n. 15862 e n. 30082 i cui stanziamenti, se necessario, vengono integrati mediante prelievo dal fondo di riserva per le spese obbligatorie.
6. Agli oneri per gli anni 1997 e successivi, valutati in lire 18 miliardi, si provvede adeguando gli stanziamenti dei capitoli n. 15862 e n. 30082 come segue:
a) capitolo n. 15862 piu' lire 16.500.000.000;
b) capitolo n. 30082 piu' lire 1.500.000.000.
7. Alla copertura dei maggiori oneri indicati nel comma 5, si provvede utilizzando una quota, di pari ammontare, del maggior gettito della addizionale sul consumo del gas metano iscritta al capitolo n. 99 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale 1996-1998, per gli anni 1997 e 1998.

Art. 4.
(Elenco spese obbligatorie)

1. L'elenco delle spese obbligatorie e d'ordine di cui all'articolo 7 della l.r. 7/1996 "Bilancio di previsione per l'anno finanziario 1996" e' integrato con il capitolo n. 13770.

Art. 5.
(Variazioni compensative)

1. Per l'anno 1996 sono autorizzati storni compensativi con atto amministrativo tra i seguenti capitoli:
11540 11357;
11430 - 11550 - 11555 - 11560 - 11353;
11440 - 11355;
10740 - 10920.

Art. 6.
(Pagamenti mediante aperture di credito)

1. Il prospetto dei capitoli di spesa alla cui gestione si puo' provvedere mediante aperture di credito, approvato dalla l.r.
7/1996, e' integrato dai seguenti capitoli:
a) 15197, 15270, 15745, 24360, 24510, 24520, 24530, 24550, 24585, 24630, 24632, 24633, 24785, 24786, 24790, 24792, 24830, 24831, 24841, 24860, 24880, 24890, 24901, 24910, 24920, 26960, 26970, 27011, 27081.

Art. 7.
(Variazioni compensative)

1. Fra i capitoli 14940 e 14800 sono autorizzate, per l'esercizio finanziario 1996, variazioni fra loro compensative mediante provvedimento amministrativo.

Art. 8.
(Integrazione degli elenchi n. 4 e n. 5)

1. Gli elenchi n. 4 e n. 5 allegati alla l.r. 7/1996, sono integrati come dall'allegato B, tabella B), parte integrante della presente legge.

Art. 9.
(Deroga)

1. In deroga a quanto disposto dalla legge regionale 25 gennaio 1988, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni, limitatamente all'anno 1996, sui capitoli di spesa 15230, 15236 sono autorizzati impegni che riguardino attivita' disciplinate dalla legge citata.

Art. 10.
(Urgenza)

1. La presente legge regionale e' dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 45 dello Statuto, ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

Allegato A.

Allegato A: Assestamento al bilancio di previsione 1996 Fondi Statali reimpostati (art. 2)
OMISSIS

Allegato B.

Tabella B (art. 8). Integrazione elenchi n. 4 (Capitolo n. 15910) e n. 5 (capitolo n. 27170) (in miliardi)
OMISSIS

Allegato C.


Atto in allegato: Assestamento al bilancio di previsione per l'anno finanziario 1996
OMISSIS