Consiglio regionale
del Piemonte




Riferimenti normativi subiti dalla legge Riferimenti normativi attivati dalla legge Dati di iter della legge

Legge regionale 24 luglio 1996, n. 49.

Ulteriori modificazioni alla legge regionale 11 aprile 1995, n. 58 'Norme in materia di sbarramenti fluviali di ritenuta e bacini di accumulo idrico di competenza regionale.

(B.U. 31 luglio 1996, n. 31)

Art. 1, 2, 3, 4, 5, 6

Art. 1.
(Modifica dell'articolo 1 della legge regionale 11 aprile 1995, n. 58)

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 11 aprile 1995, n. 58 (Norme in materia di sbarramenti fluviali di ritenuta e bacini di accumulo idrico di competenza regionale) e successive modifiche ed integrazioni, e' inserito il seguente comma:
"1 bis). Sono escluse dalla disciplina prevista dalla presente legge le opere di regimazione di fiumi e torrenti (arginature, briglie, soglie di fondo); sono inoltre esclusi i laghetti totalmente interrati sotto il piano di campagna, le vasche ed i serbatoi non influenzabili da eventi naturali (piene, smottamenti) e non costituenti fonte di rischio per gli insediamenti circostanti, nonche' tutte le altre opere soggette ad autorizzazione ai sensi del regio decreto 25 luglio 1904, n. 523 (Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie) e del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici) per opere approvate prima dell'entrata in vigore della legge regionale 13 aprile 1994, n. 5 (Subdelega alle Province delle funzioni amministrative relative alle utilizzazioni delle acque pubbliche) ad eccezione delle traverse di cui al comma 2, lettera a), n. 1.2) ed a quelle che determinano un volume totale di invaso superiore a centomila metri cubi, purche' non a servizio di grandi derivazioni di acqua".
2. La lettera a) del comma 2 dell'articolo 1 della l.r. 58/1995, e' sostituita dalla seguente:
"a) categoria A:
1) sottocategoria A1:
1.1) sbarramenti che non superano i cinque metri di altezza e che determinano un volume di invaso inferiore a dieci mila metri cubi;
1.2) traverse con organi meccanici di intercettazione e regolarizzazione in alveo; intendendo per traversa con organi meccanici di intercettazione e regolarizzazione in alveo un'opera di sbarramento fluviale finalizzata alla derivazione di acque il cui sviluppo trasversale rispetto al corso d'acqua sia prevalentemente costituito dai suddetti organi meccanici;
2) sottocategoria A2:
2.1) sbarramenti con altezza fino a dieci metri e con volume di invaso fino a trenta mila metri cubi".
3. La lettera b) del comma 2 dell'articolo 1 della l.r. 58/1995, e' sostituita dalla seguente:
"b) categoria B: sbarramenti con altezza fino a dieci metri e con volume di invaso compreso tra trenta mila e cento mila metri cubi".

Art. 2.
(Modifica delle rubriche dei Capi II e III)

1. L'intestazione del Capo II della l.r. 58/1995 e' sostituita dalla seguente:
"Disciplina degli invasi di categoria B e C".
2. L'intestazione del Capo III della l.r. 58/1995 e' sostituita dalla seguente:
"Disciplina degli invasi di categoria A".

Art. 3.
(Ulteriore modifica dell'articolo 12 della l.r 58/1995, cosi' come modificato dalla legge regionale 26 gennaio 1996, n. 5)

1. Al comma 1 dell'articolo 12 della l.r. 58/1995, cosi' come modificato dall'articolo 1 della l.r. 5/1996, le parole: "entro il 30 giugno 1996" sono sostituite dalle parole: "entro il 31 dicembre 1996".

Art. 4.
(Sostituzione della lettera a del comma 1 dell'articolo 13 della l.r. 58/1995)

1. La lettera a) del comma 1 dell'articolo 13 della l.r. 58/1995 e' sostituita dalla seguente:
"a) Categoria A:
1) sottocategoria A1:
1.1) resta valida la documentazione presentata con la denuncia di cui all'articolo 12 corredata dalla scheda tecnica e dalla perizia giurata. E' facolta' della struttura regionale tecnica decentrata richiedere integrazioni alla documentazione presentata con la denuncia. Per le traverse comprese nella sottocategoria A1 dovra' anche essere prodotta l'autorizzazione e/o la concessione di cui al r.d. 523/1904 e al r.d. 1775/1933.
2) Sottocategoria A2:
2.1) la relazione tecnica con l'indicazione della estensione del bacino imbrifero di influenza, della consistenza del corpo della diga, delle modalita' di utilizzazione dell'invaso con riferimento ai tempi medi di riempimento ed ai periodi dell'anno in cui si verifica il massimo ed il minimo invaso, della tipologia ed efficienza degli organi di scarico valutate con riferimento alle dimensioni del bacino imbrifero sotteso ed alla massima piovosita', nonche' delle eventuali modifiche strutturali operate nel corso dell'uso del bacino; rispetto al corpo diga e' specificato, in particolare: l'altezza massima, la lunghezza, il volume, il tipo di ammorsamento, il grado di compattazione, il tipo di copertura e l'inclinazione dei paramenti, lo stato di manutenzione dei paramenti stessi, la larghezza al coronamento, il franco, inteso come differenza tra quota di massimo invaso e quota al coronamento, il posizionamento dello sfioratore e dello scarico, con indicazione dei materiali costituenti i manufatti stessi. Sono, infine, indicati la natura dei terreni ed il tipo di alimentazione del bacino (acqua sorgiva, piovana, estrazione da falda, derivazione da corsi d'acqua o altro) ed e' precisato se la zona adiacente l'invaso e' protetta da adeguata recinzione;
2.2) la corografia del bacino tributario in scala 1:25000 ed i disegni di consistenza delle strutture dello sbarramento in scala 1:200; la planimetria in scala 1:500; i particolari degli organi di scarico in scala 1:50;
2.3) la documentazione fotografica del corpo diga e dell'invaso, previa apposizione di strumenti lineari di misura che consentano la valutazione dell'altezza dei paramenti e della larghezza al coronamento;
2.4) la frequenza dei controlli, il tipo di vigilanza adottata e le modalita' per rintracciare, in caso di necessita', il personale interessato".

Art. 5.
(Sostituzione del punto 1, lettera c, comma 1 dell'articolo 13)

1. Il punto 1) della lettera c) del comma 1 dell'articolo 13 della L.R. 58/1995 e' sostituita dal seguente:
"1) La relazione tecnica descrittiva relativa allo sbarramento ed agli organi di scarico contenente la verifica di stabilita' dello sbarramento e delle principali opere accessorie e lo studio sulle condizioni di deflusso a valle, della massima piena scaricabile in caso di collassamento dello sbarramento".

Art. 6.
(Norma abrogativa)

1. La legge regionale 26 gennaio 1996, n. 5 e' abrogata.