Legge regionale 3 luglio 1996, n. 43. Esenzione dall'obbligo del programma pluriennale di attuazione. (B.U. 10 luglio 1996, suppl. al n. 28) 1. I comuni obbligati dalle vigenti leggi alla formazione del programma pluriennale di attuazione sono esentati dalla sua formazione per dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e comunque fino all'entrata in vigore della legislazione regionale prevista dall'articolo 9, comma 1, del decreto legge 25 maggio 1996, n. 285 e sue successive reiterazioni o conversione in legge.
(Esenzione dall'obbligo del programma pluriennale di attuazione)
2. E' comunque facolta' degli stessi comuni approvare il programma pluriennale di attuazione.