Consiglio regionale
del Piemonte




Riferimenti normativi subiti dalla legge Riferimenti normativi attivati dalla legge Dati di iter della legge Testo del progetto originale

Legge regionale 14 novembre 1994, n. 46.

Ulteriori modifiche alla L.R. 10 dicembre 1984, n. 64 come modificata e integrata con L.R. 27 febbraio 1986, n. 12, L.R. 28 novembre 1986, n. 54 e L.R. 23 aprile 1990, n. 45 in materia di assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica.

(B.U. 16 novembre 1994, n. 46)

Art. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17

Art. 1.

1. L'articolo 1 della legge regionale 10 dicembre 1984, n. 64, come modificato dall'articolo 1 della legge regionale 28 novembre 1986, n. 54, e' sostituito dal seguente:
"Articolo 1. Ambito di applicazione della legge
1. Le presenti norme, emanate in conformita' ai criteri generali approvati dal CIPE con deliberazione pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 348 del 19 dicembre 1981, si applicano a tutti gli alloggi acquistati, realizzati o recuperati da Enti pubblici a totale carico o con il concorso o contributo dello Stato, della Regione, delle Province o dei Comuni, nonche' a quelli acquistati, realizzati o recuperati da Enti pubblici non economici per le finalita' sociali proprie dell'edilizia residenziale pubblica.
2. I presenti criteri si applicano, altresi', alle assegnazioni delle case parcheggio, non appena sia cessata la causa dell'uso contingente per la quale sono stati realizzati e sempreche' abbiano tipologie e standards abitativi adeguati.
3. Sono esclusi da tale applicazione gli alloggi:
a) realizzati o recuperati da Enti pubblici con programmi di edilizia agevolata qualora siano destinati, mediante l'emissione di appositi bandi, a fasce di redditi superiori a quelli di cui all'articolo 2, comma 1, lettera f);
b) di servizio per i quali la legge preveda la semplice concessione amministrativa con conseguente disciplinare e senza contratto di locazione;
c) di proprieta' degli Enti pubblici previdenziali, purche' non acquistati, realizzati o recuperati a totale carico o con il concorso o contributo dello Stato o della Regione.
4. Sono altresi' esclusi gli alloggi che hanno formato oggetto di interventi di recupero, qualora riassegnati ai precedenti occupanti, purche' gli stessi siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, fatta eccezione per il requisito di cui alla lettera f).
5. Possono inoltre essere esclusi, con atto deliberativo della Giunta Regionale:
a) gli alloggi che per modalita' di acquisizione, per destinazione funzionale, per caratteristiche dell'utenza insediata o per particolari caratteri di pregio storico-artistico, non siano utilizzati o utilizzabili per i fini propri dell'edilizia residenziale pubblica;
b) gli alloggi di proprieta' dei Comuni e degli Enti pubblici non economici, che non siano stati realizzati o recuperati con fondi dello Stato o della Regione, e che siano destinati a soddisfare fasce di redditi superiori a quelli di cui all'articolo 2, comma 1, lettera f)".

Art. 2.

1. L'articolo 2 della legge regionale 10 dicembre 1984, n. 64, come modificato dall'articolo 3 della legge regionale 27 febbraio 1986, n. 12 e dall'articolo 4 della legge regionale 23 aprile 1990, n. 45, e' sostituito dal seguente:
"Articolo 2. Requisiti per l'accesso all'edilizia residenziale pubblica
1. Per essere ammesso all'assegnazione degli alloggi di cui alla presente legge, il richiedente deve essere in possesso dei seguenti requisiti:
a) essere cittadino italiano o di uno stato membro della CEE; sono altresi' ammessi i cittadini extracomunitari per i quali ricorrano le condizioni di cui all'articolo 13 della legge regionale 8 novembre 1989, n. 64, nonche' i cittadini di uno stato straniero in cui analogo diritto e' reciprocamente riconosciuto;
b) avere residenza anagrafica oppure prestare, o essere destinato a prestare, attivita' lavorativa nel Comune o in uno dei Comuni compresi nell'ambito territoriale cui si riferisce il bando di concorso; detto requisito non e' richiesto ai lavoratori emigrati all'estero, ai quali non e' consentita la partecipazione per piu' di un ambito territoriale;
c) non essere titolare di diritti di proprieta', usufrutto, uso e abitazione su un alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare, nella provincia nel cui ambito e' pubblicato il bando di concorso;
d) non essere titolare di diritti di cui alla lettera c) su uno o piu' immobili ubicati in qualsiasi localita', la cui rendita catastale rivalutata sia superiore a 2,5 volte la tariffa della categoria A/2 classe I del Comune in cui e' ubicato l'immobile o la quota prevalente degli immobili; sono esclusi gli immobili utilizzati per lo svolgimento diretto di un'attivita' economica;
e) non aver ottenuto l'assegnazione in proprieta' immediata o futura di alloggio realizzato con contributi pubblici, o l'attribuzione di precedenti finanziamenti agevolati in qualunque forma concessi dallo Stato o da Enti pubblici, o di alloggi acquistati, realizzati o recuperati da Enti pubblici non economici per le finalita' proprie dell'ERP, su tutto il territorio nazionale, sempreche' l'alloggio non sia inutilizzabile o perito senza dar luogo al risarcimento del danno;
f) fruire alla data di pubblicazione del bando di concorso di un reddito annuo complessivo del nucleo familiare non superiore al limite per l'accesso all'edilizia sovvenzionata vigente al momento dell'indizione del bando di concorso; per le famiglie di nuova formazione, come definite all'articolo 11, comma 1, lettera g), numero 2, il reddito annuo complessivo e' costituito dalla somma dei redditi percepiti da ciascuno dei nubendi;
g) non aver ceduto in tutto o in parte, fuori dai casi previsti dalla legge, l'alloggio eventualmente assegnato in precedenza in locazione semplice.
2. I requisiti di cui al comma 1 devono essere posseduti alla data di pubblicazione del bando da parte del richiedente e, limitatamente alle lettere c), d), e), g), da parte degli altri componenti il nucleo familiare.
3. I requisiti di cui al comma 1 devono permanere al momento dell'assegnazione nonche', successivamente, in costanza di rapporto, fatta eccezione per il requisito di cui alla lettera f) per il quale valgono le disposizioni di cui all'articolo 21, comma 2.
4. Particolari requisiti aggiuntivi possono essere stabiliti in relazione all'assegnazione di alloggi realizzati con finanziamenti destinati a specifiche finalita', ovvero in relazione a peculiari esigenze locali. Per tali interventi i provvedimenti regionali di localizzazione possono prevedere requisiti integrativi rispondenti alle finalita' programmatorie, con riferimento anche all'eventuale anzianita' di residenza.
5. Ai fini della presente legge valgono le seguenti definizioni:
a) reddito annuo complessivo e' quello imponibile, relativo all'ultima dichiarazione fiscale, al lordo delle imposte e al netto dei contributi previdenziali e degli assegni familiari di ciascun componente il nucleo che svolga attivita' lavorativa autonoma o dipendente o percepisca pensione. Oltre all'imponibile fiscale vanno computati tutti gli emolumenti, indennita', pensioni, sussidi, a qualsiasi titolo percepiti, ivi compresi quelli esentasse, ad eccezione dei sussidi e/o assegni percepiti in attuazione delle vigenti norme da componenti il nucleo familiare handicappati o disabili. Detto reddito e' calcolato ai sensi dell'articolo 21 della legge 5 agosto 1978, n. 457 e successive modifiche ed integrazioni;
b) per nucleo familiare si intende la famiglia costituita dai coniugi e dai figli legittimi, naturali, riconosciuti ed adottivi e dagli affiliati con loro conviventi. Fanno altresi' parte del nucleo il convivente more uxorio, gli ascendenti, i discendenti, i collaterali fino al terzo grado, gli affini entro il secondo grado, purche' la stabile convivenza con il concorrente duri da almeno due anni prima della data di pubblicazione del bando di concorso e sia dimostrata nelle forme di legge. Sono considerati componenti del nucleo familiare anche persone non legate da vincoli di parentela o affinita', qualora la convivenza istituita duri da almeno due anni dalla data di pubblicazione del bando e sia dichiarata in forma pubblica con atto di notorieta' sia da parte del concorrente, sia da parte delle persone conviventi;
c) e' adeguato al nucleo familiare l'alloggio composto da un numero di vani, esclusi accessori, uguale o superiore a quello dei componenti il nucleo familiare; non puo' comunque considerarsi adeguato un alloggio:
1) dichiarato igienicamente inidoneo dall'autorita' competente;
2) composto da un solo vano.
6. Il limite di reddito per l'accesso all'edilizia sovvenzionata di cui al comma 1, lettera f), ai fini dell'aggiornamento delle fasce di reddito di cui all'articolo 14, comma 3, della legge regionale 26 luglio 1984, n. 33, e' aggiornato biennalmente dalla Giunta Regionale, con riferimento al mese di luglio, in base al 75 per cento della variazione accertata dall'ISTAT dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati dell'anno precedente.".

Art. 3.

1. L'articolo 3 della legge regionale 10 dicembre 1984, n. 64, e' sostituito dal seguente:
"Articolo 3. Ente legittimato all'emissione del bando
1. Le assegnazioni che, a norma dell'articolo 95 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, sono di competenza dei Comuni, devono avvenire mediante pubblico concorso conseguente alla pubblicazione di appositi bandi finalizzati alla formazione di graduatorie generali permanenti per ambiti territoriali definiti dalla Regione. La Giunta Regionale puo' autorizzare l'emanazione di bandi speciali per l'assegnazione di alloggi specificatamente individuati.
2. I bandi sono emessi con cadenza biennale dai Comuni o dai loro Consorzi, con facolta' di delega alle ATC competenti per territorio e rimborso dei costi sostenuti dall'ATC delegata.
3. L'assegnazione degli alloggi che si rendono disponibili nel territorio di Comuni che non hanno adempiuto al disposto di cui al comma 2, avviene attingendo alle graduatorie formate su bandi emessi da altri Comuni, nel cui ambito territoriale il Comune inadempiente e' compreso; anche in tal caso si applica la riserva di assegnazione ai residenti di cui all'articolo 4, comma 3.
4. Le funzioni esecutive concernenti l'assegnazione degli alloggi possono essere delegate dai Comuni alle ATC, con rimborso dei costi sostenuti dall'ATC delegata.".

Art. 4.

1. L'articolo 4 della legge regionale 10 dicembre 1984, n. 64, e' sostituito dal seguente:
"Articolo 4. Ambito territoriale del bando
1. Ai fini della assegnazione delle abitazioni realizzate mediante finanziamenti disposti per interventi di edilizia residenziale pubblica il territorio regionale e' suddiviso negli ambiti territoriali definiti dalla legge Regionale 9 luglio 1976, n. 41, o loro aggregazioni individuate dalla Giunta Regionale.
2. La Giunta Regionale, in presenza di Consorzi di Comuni costituiti per l'emissione di bandi di assegnazione, puo' individuare ambiti territoriali diversi.
3. Tutti i cittadini residenti o che prestano la loro attivita' lavorativa in uno dei Comuni compresi nell'ambito territoriale del bando, in possesso dei requisiti previsti all'articolo 2, possono concorrere all'assegnazione di almeno il 50 per cento degli alloggi disponibili in detto ambito territoriale, mentre la quota restante e' riservata ai residenti nei singoli Comuni in cui gli alloggi si rendono disponibili; tale quota puo' essere elevata al 100 per cento nel caso di alloggi assoggettati ad interventi di recupero.".

Art. 5.

1. L'articolo 5 e' della legge regionale 10 dicembre 1984, n. 64, e' sostituito dal seguente:
"Articolo 5. Forme di pubblicita'
1. Il bando di concorso e' pubblicato mediante affissione di manifesti per almeno quindici giorni utili consecutivi nell'Albo Pretorio e nelle sedi di decentramento del Comune o dei Comuni compresi nell'ambito territoriale del bando, nonche' nelle sedi delle ATC competenti per territorio, in luogo aperto al pubblico.
2. Al fine di assicurare l'informazione ai cittadini italiani emigrati all'estero, i Comuni trasmettono copia del bando alle rappresentanze diplomatiche o consolari all'estero, nelle forme previste dal Ministero competente.
3. Della pubblicazione dei bandi e' data inoltre notizia al pubblico mediante inserzione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.".

Art. 6.

1. Il primo comma dell'articolo 7 della legge regionale 10 dicembre 1984, n. 64, e' sostituito dal seguente:
"I moduli per la presentazione delle domande, predisposti a cura dell'Ente banditore sono distribuiti, a richiesta, dagli uffici comunali e dall'ATC competente per territorio.".
2. Dopo il sesto comma dell'articolo 7 della legge regionale 10 dicembre 1984, n. 64, e' aggiunto il seguente comma:
"In deroga a quanto disposto dal comma 3, nei Comuni ad alta tensione abitativa individuati con deliberazione del CIPE 30 maggio 1985, il bando puo' prevedere che alla domanda non sia allegata la documentazione a comprova delle dichiarazioni rese. In tal caso il Comune redige una graduatoria pubblica sulla base di quanto dichiarato in domanda e, seguendo l'ordine di graduatoria, chiede la documentazione a comprova ad un numero di richiedenti uguale alle assegnazioni da effettuare piu' ad un congruo numero di riserve".

Art. 7.

1. Il sesto comma dell'articolo 9 della legge regionale 10 dicembre 1984, n. 64, e' sostituito dal seguente:
"Al fine di acquisire piu' ampi elementi di giudizio in base ai quali la Regione possa programmare gli interventi nel settore dell'ERP, la Giunta Regionale provvede ad impartire disposizioni ai Comuni e alle ATC per la raccolta delle informazioni contenute nei moduli di domanda".

Art. 8.

1. L'articolo 11 della legge regionale 10 dicembre 1984, n. 64, come modificato dall'articolo 4 della legge regionale 23 aprile 1990, n. 45, e' sostituito dal seguente:
"Articolo 11. Punteggi da attribuire ai concorrenti
1. I punteggi da attribuire ai concorrenti sono stabiliti come segue:
a) richiedenti che abitano con il nucleo familiare da almeno due anni dalla data del bando in baracche, stalle, seminterrati, centri di raccolta, dormitori pubblici o comunque in ogni altro locale procurato a titolo precario dagli organi preposti all'assistenza pubblica o in altri locali impropriamente adibiti ad abitazione e privi di servizi igienici propri regolamentari, quali soffitte e simili: punti 4.
Per locali impropriamente adibiti ad abitazione, e sempre che siano privi di servizi igienici propri regolamentari, devono intendersi tutti quei locali che per la loro struttura e originaria destinazione, secondo la licenza comunale, non siano destinati ad abitazione. Per soffitta si intende il locale ricavato tra l'ultimo piano e il tetto senza plafonature. La condizione di biennio non e' richiesta quando si tratti di sistemazione derivante da abbandono di alloggi a seguito di calamita', di imminente pericolo di crollo riconosciuto dall'Autorita' competente, di sistemazione in locali procurati a titolo precario dagli organi preposti all'assistenza pubblica;
b) richiedenti che abitano alla data del bando con il nucleo familiare:
1) in alloggio il cui stato di conservazione e manutenzione, certificato dal Comune, sia considerato scadente ai sensi dell'articolo 21 della legge 27 luglio 1978, n. 392: punti 1;
2) in alloggio privo di servizio igienico completo composto di WC, lavabo, doccia o vasca: punti 2;
3) in alloggio con servizio igienico esterno in comune con altre famiglie: punti 3;
c) richiedenti che abitano alla data del bando con il nucleo familiare in alloggio sovraffollato:
1) due persone a vano abitabile: punti 1;
2) oltre due persone a vano abitabile: punti 2;
3) oltre tre persone a vano abitabile: punti 3.
Per vano abitabile si deve intendere ogni locale, con esclusione della cucina e dei servizi, che abbia i requisiti previsti dall'articolo 3, quarto comma del decreto legge 27 giugno 1967, n. 460, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1967, n. 628, e comunque non inferiore a 8 metri quadrati;
d) richiedenti che abitano con il nucleo familiare da almeno due anni dalla data del bando in uno stesso alloggio con altro o piu' nuclei familiari, ciascuno composto da almeno due unita':
1) se la coabitazione non determina sovraffollamento: punti 1;
2) se la coabitazione determina sovraffollamento: punti 2.
La condizione di biennio non e' richiesta quando si tratti di sistemazione derivante da abbandono di alloggi a seguito di calamita', di imminente pericolo di crollo riconosciuto dall'Autorita' competente, di sistemazione in locali procurati a titolo precario dagli organi preposti all'assistenza pubblica;
e) richiedenti il cui reddito pro-capite complessivo annuo, risulti non superiore all'importo di:
1) L. 3.500.000 annuo per persona: punti 1;
2) L. 3.000.000 annuo per persona: punti 2;
3) L. 2.500.000 annuo per persona: punti 3.
Dette classi di reddito vengono aggiornate dalla Giunta Regionale con riferimento all'aggiornamento del limite di assegnazione. Il reddito di riferimento e' calcolato con le modalita' di cui all'articolo 2, primo comma, lettera f);
f) richiedenti che devono abbandonare l'alloggio:
1) in quanto fruenti di alloggio di servizio, per collocamento in quiescenza, per trasferimento di ufficio, per cessazione non volontaria del rapporto di lavoro: punti 2;
2) a seguito di ordinanze di sgombero o per motivi di pubblica utilita' o per esigenze di risanamento edilizio, risultanti da provvedimenti emessi dall'Autorita' competente non oltre tre anni prima della data del bando: punti 4;
3) a seguito di sentenza esecutiva di sfratto:
3.1) se la sentenza e' motivata da morosita': punti 1;
3.2) in tutti gli altri casi: punti 2;
4) a seguito di monitoria di sgombero conseguente a sentenza esecutiva di sfratto:
4.1) se la sentenza e' motivata da morosita': punti 2;
4.2) in tutti gli altri casi: punti 4.
I punteggi connessi allo sfratto per morosita' sono riconoscibili soltanto se alla documentazione e' allegata l'attestazione del Comune di residenza che si tratta di morosita' incolpevole;
g) richiedenti che appartengono alle seguenti categorie:
1) hanno superato il sessantesimo anno di eta', non svolgono alcuna attivita' lavorativa, vivono soli o in coppia quali coniugi o conviventi more uxorio, eventualmente anche con un minore o maggiorenne a carico: punti 2;
2) richiedenti che:
2.1) contraggono matrimonio entro la data di scadenza del bando: punti 1;
2.2) hanno contratto matrimonio non oltre due anni prima della data del bando: punti 2;
3) richiedenti nel cui nucleo familiare sono presenti disabili:
3.1) con percentuale di invalidita' compresa fra l'81 per cento e il 100 per cento, ovvero invalidi di guerra, civili di guerra e per servizio collocati nella I e II categoria di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834: punti 3;
3.2) con percentuale di invalidita' compresa fra il 71 per cento e l'80 per cento, ovvero invalidi di guerra, civili di guerra e per servizio collocati nella III categoria di cui al D.P.R. 834/1981: punti 2;
3.3) con percentuale di invalidita' compresa fra il 67 per cento e il 70 per cento, ovvero invalidi di guerra, civili di guerra e per servizio collocati nella IV e V categoria di cui al D.P.R. 834/1981: punti 1.
Le certificazioni attestanti le condizioni di cui alla lettera g), numero 3, devono contenere le descrizioni del tipo di menomazione e la relativa percentuale di invalidita' e sono rilasciate: per gli invalidi civili, dalla U.S.S.L. e, per gli invalidi del lavoro, dall'I.N.A.I.L., come previsto dalla normativa vigente in materia; per gli invalidi di guerra, civili di guerra e per servizio, dalle Commissioni mediche territoriali ospedaliere previste dalla normativa vigente in materia;
4) lavoratori dipendenti emigrati all'estero, che rientrano in Italia per stabilirvi la loro residenza: punti 2;
5) profughi rimpatriati da non oltre un quinquennio e che non svolgono attivita' lavorativa: punti 2.
Gli appartenenti alle categorie di cui ai numeri 1), 2), 3), 4), 5), oltre ad essere inseriti nella graduatoria generale permanente, sono collocati d'ufficio in graduatorie speciali relative ad ogni singola categoria con il medesimo punteggio ottenuto nella graduatoria generale. Le graduatorie speciali cosi' formate, sono valide ai fini della assegnazione di alloggi destinati in via prioritaria a tali categorie di cittadini, per determinazione della Regione o per espressa previsione della legge di finanziamento.
Tali assegnazioni non vengono computate nella quota di riserva di cui all'articolo 15 ad eccezione di quelle di cui al numero 5;
h) nuclei familiari composti da cinque e piu' persone: punti 1.
2. Non sono cumulabili fra loro i punteggi di una stessa lettera nonche' i punteggi previsti alle lettere a) e b).
3. Nel caso di punteggi tra loro non cumulabili si tiene conto del punteggio maggiore.".

Art. 9.

1. Dopo il nono comma dell'articolo 12 della legge regionale 10 dicembre 1984, n. 64, e' aggiunto il seguente comma:
"Gli alloggi sono assegnati secondo l'ordine stabilito nella graduatoria definitiva che, a tali effetti, conserva la sua efficacia fino a quando non venga sostituita da una nuova graduatoria.".

Art. 10.

1. L'articolo 13 della legge regionale 10 dicembre 1984, n. 64, e' abrogato.

Art. 11.

1. L'articolo 15 della legge regionale 10 dicembre 1984, n. 64, e' sostituito dal seguente:
"Articolo 15. Riserve
1. I Comuni sono autorizzati ad assegnare, dandone comunicazione alla Regione, un'aliquota non eccedente il 25 per cento, arrotondata all'unita' superiore, degli alloggi che si rendono disponibili su base annua, al di fuori delle graduatorie di cui all'articolo 12, per far fronte a specifiche e documentabili situazioni di emergenza abitativa, quali: pubbliche calamita', sfratti, sistemazione dei profughi, sgombero di unita' abitative da recuperare, trasferimento di appartenenti alle forze dell'ordine.
2. Tutte le quote di riserva previste dalle vigenti disposizioni debbono essere contenute nel predetto 25 per cento di alloggi da assegnare annualmente in ciascun ambito.
3. Al fine di assicurare alle forze dell'ordine la possibilita' di richiedere l'accesso agli alloggi di edilizia residenziale pubblica, i Comuni informano la Prefettura in merito ai bandi emessi ed al numero di alloggi che, nell'ambito della riserva di cui al primo comma, possono essere destinati alle forze dell'ordine; tale riserva speciale deve essere prevista in misura comunque non inferiore al 5 per cento degli alloggi di cui si prevede l'assegnazione. Qualora entro sessanta giorni dall'invio della comunicazione la Prefettura non abbia segnalato l'interesse ad accedere alla riserva speciale, la stessa non e' piu' operante.
4. A norma dell'articolo 13 della legge regionale 9 gennaio 1987, n. 1, la Giunta Regionale puo' riservare, anche su proposta dei Comuni interessati, una quota di alloggi di edilizia residenziale pubblica non superiore al 10 per cento dell'aliquota prevista dal primo comma, a favore degli emigrati che ne facciano richiesta entro tre anni dalla data del rientro e che siano in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 2.
5. Anche per le assegnazioni degli alloggi riservati devono sussistere i requisiti prescritti all'articolo 2.
6. Nel caso in cui il beneficiario della riserva sia gia' assegnatario di alloggio di edilizia residenziale pubblica i requisiti richiesti sono quelli di permanenza.
7. L'accertamento dei requisiti viene effettuato dalla Commissione di cui all'articolo 10 previa istruttoria dei Comuni interessati.
8. Qualora, in presenza delle situazioni di emergenza abitativa di cui al comma 1, sussistano condizioni di particolare urgenza il Comune puo' procedere, anche in deroga ai commi 5 e 6 ma nell'ambito della quota di riserva di cui al comma 1, a sistemazioni provvisorie che non possono eccedere la durata di due anni.
9. Ogni altra forma di riserva al di fuori di quelle previste dal presente articolo, deve essere determinata da leggi regionali, fatte salve diverse disposizioni stabilite da leggi nazionali.".

Art. 12.

1. L'articolo 16 della legge regionale 10 dicembre 1984, n. 64, e' sostituito dal seguente:
"Articolo 16. Ente competente alle assegnazioni
1. All'assegnazione degli alloggi provvede il Comune nel cui territorio gli alloggi stessi sono stati realizzati, con atto deliberativo assunto nelle forme previste dalla legislazione vigente. Qualora il Comune non provveda all'assegnazione entro novanta giorni dalla comunicazione di messa a disposizione, per tutto il tempo eccedente e' tenuto a corrispondere all'Ente gestore il corrispettivo delle quote a), b), c) e d), di cui all'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1035, non introitate.
2. Non puo' essere assegnato un alloggio con un numero di vani abitabili superiore al numero dei componenti il nucleo familiare.
3. Dal computo dei vani abitabili, determinati ai sensi del quarto e quinto comma dell'articolo 3 del decreto legge 460/1967, convertito dalla legge 628/1967, sono esclusi i vani destinati a servizi, il disimpegno e la cucina.
4. La Giunta Regionale su motivata e documentata richiesta congiunta dell'Ente gestore e del Comune nel quale e' ubicato l'alloggio, puo' autorizzare la deroga alla norma di cui al comma 2.
5. La Giunta Regionale, su documentata richiesta congiunta del Comune in cui sono ubicati gli alloggi e dell'ATC competente per territorio, in cui si attesti l'impossibilita' di assegnazione a soggetti aventi titolo, puo' autorizzare l'esclusione temporanea di alloggi di ERP dall'applicazione delle norme della presente legge. In tal caso l'intero gettito dei canoni di locazione determinati ai sensi del decreto legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, al netto delle spese riconosciute all'Ente gestore, e' versato in Gestione Speciale come definita all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1036.".

Art. 13.

1. Il secondo comma dell'articolo 18 della legge regionale 10 dicembre 1984, n. 64, come modificato dalla legge regionale 28 novembre 1986, n. 54, e' sostituito dal seguente:
"In caso di separazione, di scioglimento del matrimonio, di cessazione degli effetti civili del medesimo, di cessazione della convivenza more uxorio l'Ente gestore provvede all'eventuale voltura della convenzione uniformandosi alla decisione del giudice, o alla volonta' delle stesse parti espressa nel verbale di separazione omologato dal Tribunale.".
2. Dopo il secondo comma dell'articolo 18 della legge regionale 10 dicembre 1984, n. 64, come modificato dalla legge regionale 28 novembre 1986, n. 54, e' inserito il seguente comma:
"Le disposizioni di cui al primo e secondo comma si applicano anche nel caso di cessazione della stabile convivenza come causa di successione nell'assegnazione ovvero come presupposto della voltura della convenzione a favore del convivente affidatario della prole.".
3. Al comma quarto dell'articolo 18 della legge regionale 10 dicembre 1984, n. 64, come modificato dalla legge regionale 28 novembre 1986, n. 54, la parola "Comune" e' sostituita con la parola "alloggio".

Art. 14.

1. Il quinto comma dell'articolo 19 della legge regionale 10 dicembre 1984, n. 64, e' sostituito dal seguente:
"Qualora gli interessati rifiutino la mobilita' obbligatoria, anche dopo l'eventuale rigetto dell'opposizione presentata al Presidente dell'ATC, sono d'ufficio collocati nella fascia di canone piu' elevata".

Art. 15.

1. La lettera b) del primo comma dell'articolo 21 della legge regionale 10 dicembre 1984, n. 64, e' sostituita dalla seguente:
"b) abbia trasferito altrove la propria residenza o abbia abbandonato l'alloggio per un periodo superiore a tre mesi, salva preventiva autorizzazione dell'Ente gestore, o ne abbia mutato la destinazione d'uso.".
2. Il quarto comma dell'articolo 21 della legge regionale 10 dicembre 1984, n. 64, e' sostituito dal seguente:
"Il Comune, d'intesa con l'Ente gestore, predispone biennalmente programmi idonei a promuovere il rilascio degli alloggi da parte degli assegnatari per i quali si verifichi la condizione di decadenza di cui al primo comma, lettera e): tali programmi prevedono, ove possibile, un'offerta di alloggi da acquisire in proprieta' o in locazione convenzionata.".
3. L'ottavo comma dell'articolo 21 della legge regionale 10 dicembre 1984, n. 64, e' sostituito dal seguente:
"Per il procedimento si applicano le disposizioni previste per l'annullamento dell'assegnazione ad eccezione del caso di trasferimento della residenza da parte dell'assegnatario, ove la decadenza e' pronunciata d'ufficio ed ha decorrenza immediata.".

Art. 16.

1. Nella legge regionale 10 dicembre 1984, n. 64, come modificata dalle leggi regionali 27 febbraio 1986, n. 12, 28 novembre 1986, n. 54 e 23 aprile 1990, n. 45, ovunque ricorrano le espressioni: "IACP" o "Istituti Autonomi per le Case Popolari" queste sono sostituite da: "ATC" e l'espressione: "Consorzio Regionale fra gli IACP" e' sostituita da: "Giunta Regionale" salvo:
a) ai commi sesto, dodicesimo, tredicesimo, sedicesimo e diciottesimo dell'articolo 17 ove le parole: "Istituto Autonomo Case Popolari" o "IACP" sono sostituite dalle parole: "Ente gestore";
b) al comma diciasettesimo dell'articolo 17 ove le parole: "IACP" sono sostituite dalle parole: "Enti gestori";
c) al nono comma dell'articolo 19 ove le parole: "dal Consorzio fra gli IACP" sono sostituite dalle parole: "dall'Ente gestore".

Art. 17.

1. La deroga di cui all'articolo 1 della legge regionale 22 luglio 1991, n. 32, come modificato dall'articolo 4, della legge regionale 21 gennaio 1993, n. 1, ha efficacia fino al 31 dicembre 1995.
2. Le assegnazioni a titolo provvisorio di cui all'articolo 15, ottavo comma, della legge regionale 10 dicembre 1984, n. 64 e successive modifiche ed integrazioni, effettuate antecedentemente all'entrata in vigore della presente legge, possono essere convertite in assegnazioni definitive qualora gli assegnatari comprovino il possesso, al momento dell'assegnazione a titolo provvisorio, dei requisiti per l'accesso di cui all'articolo 2 della legge stessa. Alla relativa verifica provvedono le Commissioni di cui all'articolo 10 della legge regionale 10 dicembre 1984, n. 64.