Consiglio regionale
del Piemonte




Riferimenti normativi subiti dalla legge Riferimenti normativi attivati dalla legge Dati di iter della legge Testo del progetto originale

Legge regionale 29 settembre 1994, n. 41.

Ordinamento della professione di guida alpina.

(B.U. 5 ottobre 1994, n. 40)

Art. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20

Art. 1.
(Oggetto)

1. La presente legge regionale disciplina l'ordinamento della professione di guida alpina in Piemonte in attuazione della legge 2 gennaio 1989, n. 6, modificata con legge 8 marzo 1991, n. 81.

Art. 2.
(Figura professionale)

1. E' guida alpina chi svolge professionalmente, anche in modo non esclusivo e non continuativo, le seguenti attivita':
a) accompagnamento di persone in ascensioni sia su roccia che su ghiaccio o in escursioni in montagna;
b) accompagnamento di persone in ascensioni sci alpinistiche o in escursioni sciistiche;
c) insegnamento delle tecniche alpinistiche e sci alpinistiche con esclusione delle tecniche sciistiche su piste di discesa e di fondo.
2. Lo svolgimento a titolo professionale delle attivita' di cui al comma 1, su qualsiasi terreno e senza limiti di difficolta' e, per le escursioni sciistiche, fuori delle stazioni sciistiche attrezzate o delle piste di discesa o di fondo, e comunque laddove possa essere necessario l'uso di tecniche e di attrezzature alpinistiche, e' riservato alle guide alpine abilitate all'esercizio professionale e iscritte nell'albo professionale delle guide alpine istituito dall'articolo 4, salvo quanto disposto dall'articolo 3.

Art. 3.
(Gradi della professione)

1. La professione si articola in due gradi:
a) aspirante guida;
b) guida alpina maestro di alpinismo.
2. L'aspirante guida puo' svolgere le attivita' di cui all'articolo 2 con esclusione delle ascensioni di maggior impegno, individuate dal Collegio regionale delle guide alpine. Il divieto di cui sopra non sussiste se l'aspirante guida fa parte di comitive condotte da una guida alpina maestro di alpinismo.
3. L'aspirante guida puo' esercitare l'insegnamento sistematico delle tecniche alpinistiche e sci alpinistiche solo nell'ambito di una scuola di alpinismo o di sci alpinismo.
4. L'aspirante guida deve conseguire il grado di guida alpina maestro di alpinismo entro il decimo anno successivo a quello in cui ha conseguito l'abilitazione tecnica all'esercizio della professione come aspirante guida. In mancanza, egli decade di diritto dall'iscrizione nell'albo professionale di cui all'articolo 4.

Art. 4.
(Albo professionale delle guide alpine)

1. L'esercizio della professione di guida alpina nei due gradi di aspirante guida e guida alpina maestro di alpinismo e' subordinato all'iscrizione nell'apposito albo professionale regionale tenuto, sotto la vigilanza della Regione, dal Collegio regionale di cui all'articolo 13.
2. L'iscrizione va fatta nell'albo professionale del Piemonte per le guide alpine e aspiranti guide che intendono esercitare stabilmente la professione nel corrispondente territorio regionale. Nel caso di esercizio stabile della professione nel territorio di piu' regioni e' ammessa l'iscrizione in piu' di un albo, sempre che sussistano i requisiti di cui all'articolo 5.
3. E' considerato esercizio stabile della professione, ai fini di quanto previsto dal comma 2, l'attivita' svolta dalla guida alpina maestro di alpinismo o dall'aspirante guida che abbia un recapito, anche stagionale, nel territorio della regione, ovvero che in essa offra le proprie prestazioni ai clienti.

Art. 5.
(Condizioni per l'iscrizione all'albo)

1. Possono essere iscritti nell'albo professionale di cui all'articolo 4 coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana o di altro Stato appartenente alla Comunita' Economica Europea;
b) eta' minima di 21 anni per le guide alpine maestri di alpinismo e di 18 anni per le aspiranti guide;
c) idoneita' psico fisica attestata da certificato rilasciato dalla competente autorita' sanitaria;
d) licenza di scuola dell'obbligo;
e) non aver subito condanne penali che comportino l'interdizione dai pubblici uffici e per le quali non sia stata applicata la sospensione condizionale della pena, salvo aver ottenuto la riabilitazione;
f) residenza o domicilio o stabile recapito in un comune della regione;
g) abilitazione tecnica all'esercizio della professione di cui all'articolo 7.

Art. 6.
(Trasferimento e aggregazione temporanea)

1. La guida alpina maestro di alpinismo e l'aspirante guida iscritti in albo professionale di altra regione o provincia autonoma che intende esercitare stabilmente la professione in Piemonte deve richiedere il trasferimento dell'iscrizione nel corrispondente albo professionale.
2. La guida alpina maestro di alpinismo iscritta in albo professionale di altra regione o provincia autonoma che, per periodi determinati della durata massima di sei mesi, intende svolgere l'attivita' di insegnamento presso scuole di alpinismo o di sci alpinismo o comunque intende esercitare in Piemonte, puo' richiedere l'aggregazione temporanea all'albo professionale del Piemonte, conservando l'iscrizione nell'albo professionale della regione o provincia di provenienza; non e' consentita l'aggregazione temporanea delle aspiranti guide.
3. L'iscrizione per trasferimento o l'aggregazione temporanea sono disposte dal Collegio regionale delle guide di cui all'articolo 13, previa verifica della sussistenza dei necessari requisiti del richiedente. Il Collegio provvede altresi' a cancellare dall'albo coloro che hanno trasferito l'iscrizione in altro albo regionale.
4. Le guide alpine o le aspiranti guide straniere, o figure professionali equivalenti, non iscritti in albi professionali italiani che intendono esercitare temporaneamente per un periodo non superiore a sei mesi in Piemonte devono richiedere preventivamente il nulla osta al Collegio regionale delle guide alpine del Piemonte. Qualora intendano esercitare stabilmente in Piemonte devono richiedere l'iscrizione nell'albo professionale delle guide alpine del Piemonte. Il nulla osta o l'iscrizione sono concessi subordinatamente all'accertamento del possesso della specifica qualifica professionale riconosciuta in base al dispositivo di cui al decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319; per l'iscrizione e' inoltre verificato il possesso dei requisiti soggettivi del richiedente.
5. Non e' soggetto agli obblighi di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 l'esercizio saltuario dell'attivita' da parte di guide alpine o di aspiranti guide, o figure professionali estere equivalenti, provenienti con loro clienti da altre regioni o province autonome o da altri Stati.

Art. 7.
(Abilitazione tecnica)

1. L'abilitazione tecnica all'esercizio della professione di guida alpina maestro di alpinismo o di aspirante guida si consegue mediante la frequenza di appositi corsi di formazione e il superamento dei relativi esami.
2. Per l'organizzazione dei corsi di formazione di cui al comma 1 la Regione si avvale di norma, ai sensi dell'articolo 23, comma 1, della legge 8 marzo 1991, n. 81, del Collegio nazionale delle guide alpine di cui all'articolo 15 della legge 2 gennaio 1989, n. 6. Al Collegio nazionale e' altresi' demandato l'espletamento degli esami alla fine dei corsi.
3. Ai corsi di formazione, da organizzarsi almeno ogni due anni, sono ammessi coloro che hanno l'eta' prescritta per l'iscrizione all'albo professionale. L'ammissione ai corsi di aspirante guida e' subordinata al superamento di una prova dimostrativa attitudinale pratica; l'ammissione ai corsi di guida alpina e' subordinata all'effettivo esercizio della professione di aspirante guida per almeno due anni.
4. La Regione compartecipa alle spese per l'organizzazione dei corsi, corrispondendo al Collegio nazionale delle guide alpine una quota parte proporzionale al numero di allievi che partecipano al corso residenti in Piemonte. Per i residenti nelle zone montane la Regione puo' assumere una maggior quota di spesa a proprio carico.
5. Qualora i corsi siano organizzati dalla Regione su base regionale, tramite il Collegio regionale delle guide alpine o centri di formazione professionali specializzati nelle attivita' di montagna, il programma dei corsi e delle prove di esame e' determinato garantendo il rispetto dei criteri e dei livelli tecnici e didattici nonche' di accertamento definiti dal Collegio nazionale delle guide alpine.
6. Le funzioni di istruttore tecnico nei corsi di formazione e di aggiornamento professionale sono affidate esclusivamente a guide alpine maestri di alpinismo che abbiano conseguito la qualifica di istruttore di guida alpina maestro di alpinismo, rilasciata a seguito della frequenza di appositi corsi organizzati dal Collegio nazionale delle guide alpine.
7. Le prove di esame alla fine degli eventuali corsi regionali di cui al comma 5 sono sostenute davanti ad una Commissione nominata dalla Giunta regionale e composta da:
a) l'Assessore regionale al turismo, o suo delegato, che la presiede;
b) il Presidente del Collegio regionale delle guide alpine;
c) tre guide alpine maestri di alpinismo, che abbiano la qualifica di istruttore nazionale, designate dal Collegio regionale delle guide alpine;
d) due guide alpine maestri di alpinismo particolarmente esperte nella tecnica e didattica della professione, designate dal Collegio regionale delle guide alpine;
e) un esperto in soccorso alpino designato dalla delegazione piemontese del Corpo nazionale del Soccorso Alpino;
f) un medico esperto in pronto soccorso, rianimazione, ambientamento e alimentazione in montagna;
g) due esperti nelle materie culturali e professionali inerenti l'attivita' di guida alpina;
h) un funzionario della Regione con compiti di segreteria della Commissione.
8. Limitatamente alle prove tecnico pratiche la Commissione e' articolata in sottocommissione composta dai membri di cui alle lettere a), c), e), h).

Art. 8.
(Validita' dell'iscrizione all'albo)

1. L'iscrizione negli albi professionali ha efficacia per tre anni ed e' mantenuta subordinatamente alla presentazione del certificato di idoneita' psico fisica di cui all'articolo 5, comma 1, lettera c) e alla frequenza di apposito corso di aggiornamento professionale.

Art. 9.
(Aggiornamento professionale)

1. I corsi di aggiornamento professionale sono di norma organizzati su base regionale dal Collegio regionale delle guide, anche in collaborazione con centri di formazione professionale specializzati nelle attivita' di montagna; contenuti e modalita' dei corsi di aggiornamento sono stabiliti dal Direttivo del Collegio regionale delle guide alpine.
2. Le guide alpine maestri di alpinismo che abbiano conseguito il diploma di istruttore di cui all'articolo 7, comma 8, della legge 2 gennaio 1989, n. 6, sono esonerate dall'obbligo di frequentare il corso di aggiornamento.
3. L'aspirante guida alpina che superi, nel periodo considerato, l'esame di abilitazione per guida alpina maestro di alpinismo e' esonerato dall'obbligo di frequentare il corso di aggiornamento.
4. Nel caso di impossibilita' di frequenza dei corsi, per malattia o per altri comprovati motivi di forza maggiore, la guida alpina o l'aspirante guida sono tenuti a frequentare il corso di aggiornamento immediatamente successivo alla cessazione dell'impedimento; la validita' dell'iscrizione nell'albo professionale e' prorogata fino alla frequenza di tale corso e in ogni caso per un periodo massimo di tre anni, fermo restando l'accertamento dell'idoneita' psico fisica.
5. La Giunta regionale determina la quota di spesa che la Regione assume a proprio carico per l'organizzazione di corsi di aggiornamento.

Art. 10.
(Specializzazioni)

1. Le guide alpine maestri di alpinismo e le aspiranti guide possono conseguire, mediante frequenza di appositi corsi di formazione organizzati dal Collegio nazionale delle guide e il superamento dei relativi esami, le seguenti specializzazioni:
a) arrampicata sportiva in roccia o ghiaccio;
b) speleologia;
c) altre specializzazioni eventualmente definite dal Direttivo del Collegio nazionale delle guide.
2. Contenuti e modalita' dei corsi e degli esami sono stabiliti dal Direttivo del Collegio nazionale delle guide.

Art. 11.
(Doveri della guida alpina)

1. Le guide alpine maestri di alpinismo e le aspiranti guide iscritte negli albi professionali sono tenute ad esercitare la professione conformemente alle disposizioni di cui alla presente legge e alle norme della deontologia professionale.
2. Tutte le guide alpine maestri di alpinismo e le aspiranti guide iscritte negli albi sono tenute, in caso di infortuni in montagna o comunque di pericolo per alpinisti, escursionisti o sciatori, a prestare la loro opera individualmente o nell'ambito delle operazioni di soccorso, compatibilmente con il dovere di mantenere le condizioni di massima sicurezza per i propri clienti.
3. L'esercizio della professione di guida alpina maestro di alpinismo e di aspirante guida non e' incompatibile con impieghi pubblici o privati, ne' con l'esercizio di altre attivita' di lavoro autonomo.
4. Le guide alpine o le aspiranti guide alpine devono nell'esercizio anche occasionale dell'attivita' professionale recare con se' la tessera che attesta l'iscrizione all'albo e il distintivo di riconoscimento ovvero l'attestato professionale equivalente previsto nello Stato estero di appartenenza per le guide alpine straniere.
5. Le guide alpine maestri di alpinismo e le aspiranti guide alpine devono essere assicurate per la responsabilita' civile derivante dall'esercizio della professione e devono versare i contributi annuali per l'iscrizione all'albo professionale.

Art. 12.
(Tariffe professionali)

1. Le tariffe per le prestazioni professionali delle guide alpine maestri di alpinismo e delle aspiranti guide devono essere contenute nei limiti delle tariffe annualmente determinate dal direttivo del Collegio regionale delle guide, nel rispetto della tariffa minima giornaliera fissata dal Collegio nazionale delle guide.
2. Il mancato rispetto delle tariffe professionali di cui al comma 1 e' punita con la sanzione amministrativa da lire 200.000 a lire 600.000; la reiterata infrazione da parte di una scuola di alpinismo e di sci alpinismo comporta la revoca del riconoscimento.

Art. 13.
(Collegio regionale delle guide)

1. Il Collegio regionale delle guide alpine maestri di alpinismo e delle aspiranti guide e' organismo di autodisciplina e di autogoverno della professione.
2. Del Collegio fanno parte di diritto tutte le guide alpine maestri di alpinismo e le aspiranti guide iscritte nell'albo professionale della regione, nonche' le guide alpine maestri di alpinismo e le aspiranti guide che abbiano cessato l'attivita' per anzianita' o per invalidita', residenti nella regione.
3. L'assemblea del Collegio e' formata da tutti i membri del Collegio medesimo.
4. Il Collegio regionale ha un Direttivo composto da un minimo di 5 a un massimo di 12 membri secondo quanto stabilito dal regolamento del Collegio. I membri del Direttivo sono eletti dall'Assemblea del Collegio tra i propri componenti, garantendo la rappresentanza delle minoranze. I singoli componenti del Direttivo sono sostituiti in caso di dimissione, di decesso o di decadenza o assenza ingiustificata per tre volte consecutive alle riunioni del Direttivo. Il Direttivo dura in carica tre anni.
5. Il Direttivo elegge il Presidente del Collegio regionale scegliendolo fra gli iscritti nell'albo delle guide alpine maestri di alpinismo componenti il direttivo medesimo.
6. L'Assemblea si riunisce di diritto una volta l'anno in occasione dell'approvazione del bilancio e tutte le volte che lo decida il Direttivo ovvero ne faccia richiesta motivata almeno un terzo dei componenti.
7. Il Direttivo si riunisce ogni volta che lo decida il Presidente ovvero ne faccia richiesta motivata almeno un quinto dei componenti.
8. Il Direttivo nomina una Commissione tecnica che sovrintende all'organizzazione dei corsi di cui agli articoli 7 e 9.
9. La vigilanza sul Collegio regionale delle guide nonche' l'approvazione dei regolamenti adottati dal Collegio spettano alla Giunta regionale.
10. Le sedute dell'Assemblea sono valide in prima convocazione con la presenza della maggioranza dei membri del Collegio e in seconda convocazione qualsiasi sia il numero dei presenti.
11. Le sedute del Direttivo sono valide in prima convocazione con la presenza della maggioranza dei membri del Direttivo e in seconda convocazione con la presenza di almeno un terzo dei membri e comunque in numero non inferiore a tre.

Art. 14.
(Funzioni dei Collegi regionali)

1. Spetta all'Assemblea del Collegio regionale:
a) eleggere il Direttivo;
b) approvare annualmente il bilancio del Collegio predisposto dal Direttivo;
c) pronunziarsi su ogni questione di massima che le venga sottoposta dal Direttivo o sulla quale una pronuncia dell'Assemblea sia richiesta da almeno un terzo dei componenti;
d) adottare i regolamenti relativi al funzionamento del Collegio su proposta del Direttivo.
2. Spetta al Direttivo del Collegio regionale:
a) svolgere tutte le funzioni concernenti la tenuta degli albi professionali nonche' l'iscrizione nei medesimi, la sospensione e cancellazione e il rilascio dei nulla osta di cui all'articolo 6, comma 4;
b) rilasciare agli iscritti all'albo la tessera di riconoscimento e il distintivo;
c) vigilare sull'osservanza, da parte dei componenti del Collegio, delle regole della deontologia professionale, nonche' applicare le sanzioni disciplinari previste dall'articolo 15;
d) individuare le escursioni di maggiore impegno riservate alle guide alpine e definire il numero massimo di persone accompagnabili secondo le difficolta' della salita nelle varie zone del Piemonte;
e) mantenere i rapporti con gli organismi e le associazioni rappresentative di altre categorie professionali nonche' di guide alpine di altri Paesi;
f) dare parere, ove richiesto, alla Regione e alle autorita' amministrative su tutte le questioni che coinvolgono l'ordinamento e la disciplina della professione, nonche' l'attivita' delle guide;
g) collaborare con le competenti autorita' regionali e statali, anche sulla base di apposite convenzioni, ai fini del tracciamento e del mantenimento di sentieri e itinerari alpini, della costruzione e del mantenimento di rifugi e bivacchi, delle opere di disgaggio e in genere in tutto quanto riguarda la tutela dell'ambiente naturale montano e la promozione dell'alpinismo e del turismo montano;
h) organizzare, avvalendosi della Commissione tecnica, i corsi di aggiornamento professionale;
i) contribuire alla diffusione della conoscenza e del rispetto dell'ambiente montano e della pratica dell'alpinismo;
l) stabilire la misura del contributo annuale a carico degli iscritti;
m) svolgere ogni altra funzione inerente il Collegio non espressamente prevista tra quelle spettanti all'Assemblea.

Art. 15.
(Sanzioni disciplinari e ricorsi)

1. Le guide alpine maestri di alpinismo e le aspiranti guide iscritte nell'albo professionale che si rendano colpevoli di violazione delle norme della deontologia professionale, ovvero delle norme di cui agli articoli 11 e 12, sono passibili delle seguenti sanzioni disciplinari:
a) ammonizione scritta;
b) censura;
c) sospensione dall'albo per un periodo da un mese a un anno;
d) radiazione.
2. I provvedimenti disciplinari sono adottati dal Direttivo del Collegio regionale a maggioranza assoluta dei componenti; contro di essi, entro trenta giorni dalla notifica, e' ammesso ricorso al Direttivo del Collegio nazionale. La predisposizione del ricorso sospende, fino alla decisione, l'esecutivita' del provvedimento.
3. La decisione e' adottata dal Direttivo del Collegio nazionale a maggioranza assoluta dei componenti.
4. I provvedimenti adottati dal Collegio regionale, eccettuati quelli in materia disciplinare e quelli adottati dal Collegio nazionale sono definitivi e sono impugnabili con ricorso al competente organo di giustizia amministrativa.

Art. 16.
(Esercizio abusivo della professione)

1. Ai sensi dell'articolo 18 della legge 2 gennaio 1989, n. 6, l'esercizio abusivo della professione di cui all'articolo 2 e' punito ai sensi dell'articolo 348 del Codice Penale.
2. Chi, essendo iscritto ad un albo di altra regione o provincia autonoma, esercita la professione stabilmente in Piemonte in violazione delle norme dell'articolo 6 e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire 100.000 a lire 1.000.000.

Art. 17.
(Scuole di alpinismo)

1. Possono essere istituite scuole di alpinismo o di sci alpinismo per l'esercizio coordinato delle attivita' professionali di cui all'articolo 2.
2. Le scuole di alpinismo e di sci alpinismo sono riconosciute dalla Giunta regionale e sono iscritte in apposito elenco.
3. Le scuole di alpinismo e sci alpinismo devono possedere i seguenti requisiti:
a) disporre di un organico di almeno 3 guide alpine maestri di alpinismo o aspiranti guide alpine, purche' il numero di questi ultimi non superi quello delle guide alpine;
b) essere dirette da una guida alpina maestro di alpinismo, facente parte dell'organico di cui alla lettera a);
c) disporre di una sede adeguata;
d) essere assicurate per la responsabilita' civile derivante dall'attivita' della scuola.
4. Le richieste di riconoscimento di scuola di alpinismo e di scuola di sci alpinismo sono presentate alla Giunta regionale dagli interessati tramite il Collegio regionale delle guide che formula il proprio parere in merito.
5. La Giunta regionale verifica annualmente la persistenza delle condizioni per il riconoscimento, tramite il Collegio regionale delle guide, e adotta i conseguenti provvedimenti.
6. La denominazione "scuola di alpinismo e sci alpinismo" puo' essere usata solo dagli organismi riconosciuti ai sensi del presente articolo.
7. L'esercizio e l'uso della denominazione "scuola di alpinismo e sci alpinismo" in violazione delle norme del presente articolo e' punito con la sanzione amministrativa da lire 1.000.000 a lire 3.000.000.

Art. 18.
(Scuole e istruttori del C.A.I.)

1. All'attivita' delle scuole e degli istruttori del C.A.I. si applicano le disposizioni di cui all'articolo 20 della legge 2 gennaio 1989, n. 6.

Art. 19.
(Coordinamento dell'attivita' di accompagnamento professionale sugli sci)

1. Il disposto di cui all'articolo 12 della legge regionale 23 novembre. 1992, n. 50, non si applica alle guide alpine che accompagnano i clienti sugli sci nell'ambito di una escursione sciistica o nell'ambito di programmi sci alpinistici, anche parzialmente comprendenti l'uso di impianti o piste da sci.
2. Il provvedimento di individuazione e delimitazione delle aree sciistiche, nonche' le caratteristiche degli itinerari sciistici, percorsi fuori pista ed escursioni sciistiche ove e' prevista l'attivita' dei maestri di sci, di cui all'articolo 2, comma 2 della legge regionale n. 50/92 e' adottato dalla Giunta regionale sentito il parere del Collegio regionale dei maestri di sci e dal Collegio regionale delle guide alpine maestri di alpinismo.

Art. 20.
(Disposizioni transitorie e finali)

1. L'accertamento delle violazioni e la irrogazione delle sanzioni amministrative previste dalla presente legge sono effettuate secondo le procedure di cui alla legge 24 dicembre 1981, n. 689; i rapporti di accertata violazione sono presentati alla Regione che determina l'entita' delle sanzioni e riscuote i relativi proventi.
2. In deroga a quanto previsto dall'articolo 3, comma 4, le aspiranti guide che si iscrivono nell'albo professionale e che hanno compiuto 40 anni alla data di entrata in vigore della legge 2 gennaio 1989, n. 6, possono restare iscritte anche se non conseguono il grado di guida alpina maestro di alpinismo.
3. Fino a quando non e' costituito il Collegio nazionale delle guide alpine maestri di alpinismo e delle aspiranti guide, per l'organizzazione dei corsi di formazione professionale e l'espletamento dei relativi esami la Regione puo' avvalersi dell'Associazione Guide Alpine Italiane.
4. All'articolo 5, comma 7 della legge regionale 23 novembre 1992, n. 50, dopo le parole "medaglia d'oro" sono aggiunte le parole "o d'argento o di bronzo".