Consiglio regionale
del Piemonte




Riferimenti normativi subiti dalla legge Riferimenti normativi attivati dalla legge Dati di iter della legge

Legge regionale 22 settembre 1994, n. 40.

Nuove norme per il funzionamento del Comitato regionale di controllo.

(B.U. 28 settembre 1994, n. 39)

Art. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38

Titolo I. Struttura del Comitato regionale di controllo

Art. 1.
(Disposizioni generali)

1. La Regione esercita, nell'ambito del proprio territorio, il controllo sugli atti dei Comuni, delle Province, dei Consorzi, delle Unioni di Comuni e delle Comunita' Montane.
2. La Regione esercita altresi' il controllo sugli atti delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, degli Enti cui e' affidata la gestione delle aree protette, ai sensi della legge regionale 21 luglio 1992, n. 36 (Adeguamento delle norme regionali in materia di aree protette alla legge 8 giugno 1990, n. 142 ed alla legge 6 dicembre 1991, n. 394), delle Assemblee delle Associazioni dei Comuni in materia socio assistenziale, ai sensi della legge regionale 22 luglio 1992, n. 37 (Disposizioni in merito all'Organo regionale di controllo), e degli altri Enti locali.
3. Il controllo e' esercitato, nelle forme e nei modi indicati nella presente legge, dal Comitato regionale di controllo istituito a norma dell'articolo 2.
4. All'Organo predetto puo' essere attribuito il controllo sugli atti degli Enti strumentali o dipendenti dalla Regione.

Art. 2.
(Articolazione del Comitato regionale di controllo)

1. Il Comitato regionale di controllo, composto nei modi previsti dalla legge dello Stato, esercita le sue funzioni, ai sensi dell'articolo 69 dello Statuto, in forma decentrata attraverso le Sezioni di quadrante geografico di Alessandria, Cuneo, Novara e Torino. Sono abolite le preesistenti Sezioni di controllo.
2. Ciascuna delle Sezioni esercita il controllo sugli atti delle Province, dei Comuni, dei Consorzi, delle Unioni di Comuni, delle Comunita' Montane, delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, delle Assemblee delle Associazioni dei Comuni in materia socio assistenziale, degli Enti cui e' affidata la gestione delle aree protette, ai sensi della L.R. 36/1992 e degli altri Enti locali.
3. Ciascuna Sezione di quadrante e' competente al controllo degli atti degli Enti aventi sede nell'ambito territoriale come di seguito individuato:
a) Sezione di Alessandria, per il territorio delle attuali Province di Alessandria e Asti;
b) Sezione di Cuneo, per il territorio dell'attuale Provincia di Cuneo;
c) Sezione di Novara, per il territorio delle attuali Province di Biella, Novara, Verbania e Vercelli;
d) Sezione di Torino, per il territorio dell'attuale Provincia di Torino.
4. Alla data di entrata in vigore della presente legge i consessi, insediati ai sensi della l. r. 10 luglio 1991, n. 30 (Norme per il funzionamento dell'Organo regionale di controllo) e con le modalita' di cui all'articolo 42 della legge 8 giugno 1990, n. 142 (Ordinamento delle autonomie locali), sono sciolti ed esercitano le loro funzioni fino all'insediamento dei consessi delle Sezioni, di cui al comma 1.
5. Entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono costituiti i consessi operanti nelle Sezioni di quadrante di Alessandria, Cuneo, Novara e Torino.
6. L'unitarieta' d'indirizzo del Comitato regionale di controllo e' salvaguardata con la pubblicazione periodica a cura della Giunta Regionale, anche su segnalazione dei membri delle Sezioni di controllo, delle principali decisioni assunte dai Collegi e con riunioni periodiche della Conferenza dei Presidenti e dell'Assemblea generale del Comitato regionale di controllo, di cui all'articolo 15.

Art. 3.
(Costituzione e durata delle Sezioni di controllo)

1. Le Sezioni di controllo sono costituite in conformita' di quanto disposto dall'articolo 42 della legge 142/1990: i componenti delle Sezioni sono nominati con decreto del Presidente della Giunta Regionale.
2. I componenti elettivi supplenti sono fissati in numero di due.
3. Il Consiglio Regionale, con l'osservanza della procedura stabilita dalla l. r. 18 febbraio 1985, n. 10 (Criteri e disciplina delle nomine ed incarichi pubblici di competenza regionale) e successive modificazioni, provvede all'elezione dei membri effettivi e supplenti con separata votazione ed a maggioranza dei tre quinti dei consiglieri assegnati. Se tale maggioranza non e' raggiunta nelle prime due votazioni, le nomine sono approvate a maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Regionale.
4. Il Consiglio Regionale elegge i due membri supplenti, scegliendone uno fra gli esperti, di cui all'articolo 42, comma 1, lettera a), numeri 1) e 2) della legge 142/1990 ed uno fra gli esperti di cui al comma 1, lettera a), numeri 3) e 4) del medesimo articolo.
5. Le designazioni, di cui all'articolo 42, comma 1, lettera a), numeri 1) e 2) della legge 142/1990, sono effettuate dagli Ordini e Collegi professionali esistenti nel territorio di competenza di ciascuna Sezione in relazione alla sede. Se gli Ordini od i Collegi professionali competenti non procedono entro trenta giorni dalla richiesta, vi provvede in via sostitutiva il Consiglio Regionale, attingendo tra gli iscritti agli Ordini dei Collegi medesimi.
6. Il Presidente della Giunta Regionale provvede alle nomine dei consessi ed insedia i medesimi, convocando tutti i membri non oltre trenta giorni dalla data del decreto di nomina. Dell'insediamento e' data notizia sul Bollettino Ufficiale della Regione.
7. Le Sezioni sono rinnovate integralmente a seguito di nuove elezioni del Consiglio Regionale ed esercitano le loro funzioni fino all'insediamento dei nuovi Organi.
8. Nel caso di dimissione contemporanea della maggioranza dei componenti di una Sezione di controllo o di impossibilita' di funzionamento per altra accertata causa, si provvede alla rinnovazione con la stessa procedura di nomina. Fino alla rinnovazione le funzioni sono svolte da altro consesso, individuato con decreto del Presidente della Giunta Regionale. Analogamente si procede nel caso di una impossibilita' solo temporanea di funzionamento di una Sezione.

Art. 4.
(Decadenza dei componenti)

1. I componenti del Comitato regionale di controllo decadono, se sopravvengono cause di ineleggibilita' o di incompatibilita' previste dalla legge.
2. Decadono dalla carica i componenti dell'Organo di controllo che, senza giustificato motivo, non intervengono a cinque sedute consecutive, ovvero ad un numero di sedute pari ad un terzo di quelle effettuate nell'anno medesimo. Il motivo della mancata partecipazione deve essere tempestivamente comunicato al Presidente dell'Organo.
3. Il Presidente della Giunta Regionale contesta la causa di decadenza all'interessato, il quale presenta le proprie controdeduzioni entro dieci giorni dalla relativa comunicazione. Il Consiglio Regionale, trascorso tale termine, delibera sulla decadenza dalla carica, considerate le controdeduzioni, se presentate.
4. Nel caso di incompatibilita' l'interessato opta, su invito del Presidente della Giunta, tra la carica di membro dell'Organo di controllo e quella che costituisce causa di incompatibilita'. Il Consiglio Regionale delibera la decadenza dalla carica, se l'opzione non e' comunicata nel termine di dieci giorni.
5. Il Presidente della Giunta Regionale da' comunicazione al Commissario del Governo dell'esistenza di causa di decadenza o incompatibilita' nei confronti dei membri non elettivi dei consessi.

Art. 5.
(Dimissioni dei componenti)

1. Le dimissioni dei componenti del Comitato regionale di controllo sono presentate al Presidente della Sezione di appartenenza, il quale ne da' immediata comunicazione al Presidente della Giunta.
2. I dimissionari sono sostituiti, a far tempo dalla presentazione delle dimissioni e fino alla nomina del successore, dai relativi supplenti.

Art. 6.
(Sostituzione dei componenti)

1. La sostituzione dei membri, cessati per morte o per qualsiasi altra causa dall'incarico, avviene nei modi e nelle forme previste dalla legge per la loro nomina.
2. Il Presidente della Giunta Regionale promuove la sostituzione non oltre quindici giorni dalla ricezione della comunicazione di vacanza dell'incarico.

Art. 7.
(Indennita' ai componenti)

1. L'indennita' di carica spettante ai componenti del Comitato regionale di controllo e' calcolata a decorrere dalla data di insediamento delle Sezioni, costituite ai sensi della legge n. 142/1990 e della presente legge regionale, con riferimento al 90 per cento dell'indennita' massima prevista dalla legge per gli Assessori di Comuni con popolazione compresa nello scaglione da 100.001 a 250.000 abitanti.
2. Per i Presidenti dei consessi l'indennita' di carica e' invece calcolata con riferimento al 90 per cento dell'indennita' massima prevista dalla legge per i Sindaci di Comuni con popolazione compresa nello scaglione da 100.001 a 250.000 abitanti.
3. Ai calcoli, di cui ai commi 1 e 2, non si applica la maggiorazione prevista dall'articolo 5, comma 6 e dall'articolo 3, comma 2 della legge 27 dicembre 1985, n. 816 (Aspettative, permessi e indennita' degli Amministratori locali).
4. L'indennita' viene quantificata nel 90 per cento delle percentuali, di cui ai commi 1 e 2, in caso di partecipazione a undici sedute al mese, con riduzione di un undicesimo di tale valore per seduta in caso di partecipazioni inferiori. Per ogni seduta eccedente le undici mensili l'indennita' e' incrementata di una ulteriore percentuale pari al 2,5 per cento dell'ammontare di cui ai commi 1 e 2, con un massimo complessivo di incremento del dieci per cento. Uguale percentuale di incremento del 2,5 per cento spetta per ogni seduta al componente che svolge le funzioni di Presidente.
5. Le indennita' spettanti sono raddoppiate, se il Presidente ed il Vice Presidente sono collocati in aspettativa non retribuita.
6. L'indennita' e' corrisposta in dodici rate mensili posticipate.
7. Ai componenti dei consessi aventi residenza in un Comune diverso da quello sede della Sezione di controllo della quale i medesimi fanno parte e' corrisposto il rimborso delle spese di viaggio con mezzi di linea effettivamente sostenute, ovvero un quinto del costo della benzina super per chilometro. Ai componenti delle Sezioni i quali, per ragioni del loro incarico, si recano fuori dell'ambito territoriale, cui si riferiscono le funzioni esercitate, e' dovuta altresi' l'indennita' di missione da liquidarsi in base alle tariffe in vigore per il personale dello Stato con qualifica, di cui al punto 2 della tabella a) allegata alla legge 18 dicembre 1973, n. 836 (Trattamento economico di missione e di trasferimento di dipendenti statali) e successive modificazioni.

Titolo II. Funzionamento del Comitato regionale di controllo

Art. 8.
(Elezione del Presidente e del Vice Presidente)

1. Nella seduta di insediamento , prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, i consessi eleggono, con distinte votazioni a scrutinio segreto e a maggioranza assoluta dei voti, il rispettivo Presidente e Vice Presidente da scegliere tra i membri effettivi eletti dal Consiglio Regionale. Fino al momento della elezione del Presidente la seduta e' presieduta dall'esperto effettivo elettivo piu' anziano di eta'.
2. All'elezione partecipano i soli membri effettivi del Collegio.
3. Se, dopo due votazioni, nessun candidato ha riportato la maggioranza assoluta dei voti, si procede ad una terza votazione, nella quale risulta eletto il membro elettivo effettivo che ha ottenuto il maggior numero di voti.
4. A parita' di voti risulta eletto il membro effettivo che ha riportato il maggior numero di voti nell'elezione effettuata dal Consiglio Regionale e, in caso di ulteriore parita', il membro piu' anziano di eta'.

Art. 9.
(Funzioni del Presidente)

1. I Presidenti delle Sezioni rappresentano i rispettivi Collegi, ne convocano e presiedono le adunanze, formulano l'ordine del giorno, sottoscrivono i verbali delle sedute ed ogni decisione del Collegio, regolano l'attivita' del Collegio e curano l'esecuzione delle decisioni da esso adottate, mantengono i rapporti con gli Organi della Regione.
2. I Presidenti vigilano sul funzionamento degli uffici di segreteria dei rispettivi collegi e sulla corretta esecuzione delle disposizioni ad essi impartite.
3. Ai fini dell'istruttoria degli atti sottoposti al controllo, i Presidenti provvedono a ripartire le pratiche tra i membri del collegio, secondo i criteri determinati dall'articolo 10.
4. In caso di assenza o di impedimento del Presidente, le sue funzioni sono esercitate dal Vice Presidente. In caso di assenza o di impedimento di questo, le funzioni sono assunte dal membro effettivo elettivo che ha riportato il maggior numero di voti nell'elezione effettuata dal Consiglio Regionale e, in caso di parita', dal membro piu' anziano di eta'.

Art. 10.
(Esercizio delle funzioni del Comitato regionale di controllo)

1. Le Sezioni esercitano le loro funzioni collegialmente.
2. L'istruttoria degli atti sottoposti a controllo e' svolta dai singoli membri effettivi o supplenti con l'assistenza del Segretario o di altro funzionario dell'ufficio di segreteria.
3. Le pratiche sono ripartite tra i membri del collegio secondo criteri da esso determinati in modo da assicurare un'equa ripartizione del lavoro, un adeguato approfondimento dell'istruttoria e la maggior tempestivita' del controllo.
4. I relatori sottopongono al collegio, nei termini stabiliti dal Presidente, le proprie proposte accompagnate da apposite relazioni. Di esse viene fatta menzione nel verbale della seduta.
5. Le Sezioni possono chiedere la collaborazione dei competenti uffici regionali ai fini della valutazione delle questioni tecniche relative agli atti sottoposti a controllo senza pregiudizio dei termini, di cui all'articolo 21.

Art. 11.
(Convocazione delle adunanze)

1. I consessi stabiliscono il calendario delle adunanze che hanno luogo durante l'orario degli uffici regionali.
2. Alle adunanze sono convocati anche i membri supplenti, i quali partecipano alle discussioni senza diritto di voto, salvo il caso in cui vengono a sostituire i rispettivi membri effettivi secondo i criteri determinati dal collegio.
3. Per le adunanze ordinarie previste dal calendario non e' prescritta convocazione. In questo caso l'ordine del giorno degli argomenti da trattare viene depositato presso la Segreteria almeno ventiquattro ore prima dell'ora fissata per l'adunanza.
4. Con la presenza ed il consenso unanime dei membri effettivi o dei loro rispettivi supplenti, il Comitato regionale di controllo puo' trattare anche argomenti non iscritti all'ordine del giorno.
5. I Presidenti possono convocare i rispettivi collegi in seduta straordinaria, se ne ravvisano l'opportunita' o quando lo richiedono almeno tre componenti effettivi.
6. La convocazione e' effettuata a mezzo telegrafo, fonogramma o fax, contenente l'indicazione dell'ordine del giorno; essa e' comunicata al Presidente della Giunta Regionale ed e' fatta pervenire ai membri del collegio almeno il giorno prima di quello fissato per l'adunanza.

Art. 12.
(Le adunanze)

1. Per la validita' delle adunanze e' necessaria la presenza di almeno quattro membri aventi diritto di voto.
2. Se, decorsa un'ora dalla convocazione fissata nel calendario o nell'apposito avviso per le adunanze straordinarie, non e' stato raggiunto il numero legale per la validita' dell'adunanza, il Presidente ne dichiara il rinvio.
3. Le decisioni sono adottate con voto palese, senza facolta' di astenersi, a maggioranza dei presenti. In caso di parita' prevale il voto del Presidente.
4. Le decisioni sono sottoscritte dal Presidente e dal Segretario.
5. I membri del Comitato di controllo non possono partecipare alla trattazione degli argomenti per i quali sussiste un interesse proprio, di parenti o di affini entro il quarto grado, o di imprese o di Enti con i quali hanno rapporti di amministrazione, di vigilanza, di consulenza o di prestazione d'opera. Il divieto comporta anche l'obbligo di allontanarsi dalla sala delle adunanze.

Art. 13.
(Udienze)

1. I rappresentanti degli Enti che hanno emanato l'atto sono sentiti dal Comitato regionale di controllo, quando ne fanno richiesta al collegio contestualmente all'invio dell'atto o dei chiarimenti.
2. Gi Amministratori degli Enti possono essere altresi' invitati per fornire al collegio chiarimenti riguardanti l'atto sottoposto al controllo, senza sospensione dei termini dello stesso.
3. I rappresentanti possono farsi assistere dai propri consulenti.
4. Il Difensore civico della Regione Piemonte puo', nell'esplicazione delle funzioni previste dall'articolo 2 della L.R. 9 dicembre 1981, n. 50 (Istituzione dell'ufficio del Difensore Civico) e della l. r. 24 aprile 1985, n. 47 (Norme relative alla estensione delle competenze del Difensore Civico alle strutture amministrative del Servizio Sanitario e delle UU.SS.LL. operanti nel territorio regionale), inoltrare formale richiesta di essere udito dai consessi regionali di controllo, al fine di illustrare i motivi che possono far configurare vizi di legittimita' riguardanti gli atti soggetti a controllo.
5. I consessi, cui pervengono richieste di audizione, fissano l'audizione medesima per una data anteriore a quella in cui divengono esecutivi gli atti deliberativi per i quali essa e' stata richiesta.
6. In ogni caso, di dette audizioni viene fatta menzione nel verbale di adunanza.

Art. 14.
(Verbale di adunanza)

1. Il verbale delle adunanze indica i nomi dei presenti e contiene un cenno sommario delle questioni trattate, delle proposte del relatore e delle decisioni adottate nonche' l'ora di inizio e di conclusione della seduta.
2. Il verbale viene redatto dal Segretario del collegio, approvato al termine della seduta od all'inizio della seduta successiva e sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.
3. Ogni membro del collegio ha diritto di far inserire nel verbale le motivazioni del proprio voto e ogni altra dichiarazione che ritiene rilevante ai fini dell'attivita' del collegio. Nel caso di discordanze nell'indirizzo interpretativo da adottarsi, il verbale, se richiesto dai proponenti, indica le tesi emerse.
4. I verbali delle adunanze restano depositati presso la Segreteria delle Sezioni di controllo.
5. Tutti i cittadini hanno diritto di averne visione e di ottenerne, a proprie spese, copia libera o autentica.

Art. 15.
(Conferenza dei Presidenti ed Assemblea generale del Comitato regionale di controllo)

1. Allo scopo di assicurare il coordinamento e di favorire l'unitarieta' di indirizzo dell'attivita' di controllo, il Presidente della Giunta Regionale convoca:
a) almeno quattro volte all'anno la Conferenza dei Presidenti delle Sezioni di controllo;
b) almeno una volta all'anno l'Assemblea generale dei membri effettivi e supplenti delle Sezioni di controllo.
2. La Conferenza dei Presidenti esamina, tra l'altro, i criteri interpretativi di disposizioni legislative e regolamentari che possono dare o hanno dato luogo a tesi discordanti, al fine di individuare l'orientamento prevalente.
3. La Conferenza dei Presidenti puo' essere convocata anche su richiesta di singoli collegi.
4. L'Assemblea generale esamina, tra l'altro:
a) gli inconvenienti rilevati nella legislazione regionale comportanti difficolta' o contrasto di interpretazione;
b) le osservazioni sull'attivita' di controllo formulate dai membri delle Sezioni, dagli Enti locali, dai cittadini e dalle loro Associazioni.
5. La convocazione contiene l'indicazione degli argomenti da trattare. La convocazione dell'Assemblea generale e' inviata per conoscenza al Consiglio Regionale.
6. L'Assemblea generale e' convocata in via straordinaria su richiesta della Giunta Regionale o del Consiglio Regionale o dell'Organo di controllo. In questo caso per la richiesta occorre il voto favorevole della maggioranza dei singoli collegi o dei membri effettivi che li compongono.
7. La Conferenza dei Presidenti e l'Assemblea generale sono presiedute dal Presidente della Giunta Regionale o da un suo delegato.
8. Il verbale delle riunioni e' redatto da un funzionario del Settore Segreteria della Giunta Regionale.

Art. 16.
(Relazione annuale)

1. Per consentire al Consiglio Regionale l'esame dei risultati raggiunti nell'esercizio dell'attivita' di controllo, i Presidenti delle Sezioni trasmettono entro il mese di febbraio di ogni anno al Presidente della Giunta Regionale una relazione sull'attivita' svolta durante l'anno.
2. La relazione e' approvata da ciascun consesso e contiene le eventuali osservazioni o relazioni presentate dai singoli componenti.
3. Nella relazione, oltre ai criteri adottati nell'esercizio del controllo, sono analiticamente indicati:
a) il numero delle sedute del collegio;
b) il numero degli atti ricevuti, suddivisi per categorie di Enti controllati;
c) il numero degli atti sottoposti a controllo, ai sensi dell'articolo 45, commi 2 e 4 della legge 142/1990;
d) il numero degli atti in relazione ai quali si e' pronunciato non luogo a procedere;
e) il numero degli atti dichiarati nulli e di quelli dichiarati decaduti;
f) il numero degli atti annullati, suddivisi per Enti deliberanti, argomenti e motivi di annullamento;
g) il numero e l'esito degli atti per i quali sono stati richiesti chiarimenti od elementi integrativi di giudizio;
h) il numero delle richieste di modificazioni da apportare alle risultanze del conto consuntivo;
i) il numero delle udienze effettuate distintamente con i rappresentanti degli Enti e con il Difensore Civico;
l) una valutazione in merito all'attivita' di controllo e alla normativa in vigore nella materia, all'adeguatezza della sede, alle attrezzature tecniche, alla dotazione di personale, nonche' le eventuali proposte ai fini di un migliore svolgimento delle funzioni di controllo.
4. Il Presidente della Giunta Regionale trasmette al Consiglio Regionale, entro il successivo mese di marzo, le relazioni dei consessi con le eventuali osservazioni della Giunta.
5. La Giunta Regionale cura la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione, anche in sintesi, delle relazioni dei consessi nonche' delle eventuali osservazioni della Giunta stessa e del Consiglio Regionale.

Titolo III. Esercizio del controllo

Art. 17.
(Atti soggetti a controllo)

1. Sono soggetti a controllo gli atti degli Enti indicati all'articolo 1, nei limiti e con le modalita' stabiliti dalla legge 142/1990 e dalla presente legge.
2. Gli atti dei Consorzi di Enti locali, delle Unioni di Comuni e delle Comunita' Montane sono assoggettati a controllo:
a) in via necessaria, se rientrano nelle categorie stabilite dall'articolo 32, comma 2, della legge 142/1990;
b) in via eventuale, se adottati dal Consiglio esecutivo dell'Ente, su iniziativa dell'esecutivo stesso o di un numero di membri dell'Organo assembleare rappresentante almeno un quinto dei componenti o delle quote consortili.
3. Le disposizioni, di cui all'articolo 53 della legge 142/1990, sono estese a tutti gli Enti indicati dall'articolo 1, diversi da Comuni e Province, i cui atti sono soggetti a controllo.

Art. 18.
(Invio degli atti al controllo)

1. Gli atti soggetti a controllo sono trasmessi alla Segreteria della Sezione competente in copia autentica entro dieci giorni dall'inizio della pubblicazione all'Albo Pretorio e comunque non oltre trenta giorni dall'adozione, a pena di decadenza. La decadenza non opera per le deliberazioni di approvazione del bilancio, del conto consuntivo e per altre, correlate a tali documenti contabili, invididuate con provvedimento della Giunta Regionale.
2. Le deliberazioni soggette a controllo, qualora dichiarate immediatamente eseguibili, ovvero adottate ai sensi dell'articolo 32, comma 3 della legge 142/1990, sono trasmesse, a pena di decadenza, entro cinque giorni dall'adozione.
3. Gli atti sono accompagnati da un elenco descrittivo, in duplice copia, contenente l'indicazione dell'Organo deliberante, del numero e data della deliberazione nonche' dell'oggetto della stessa. La Segreteria della Sezione competente appone sulle due copie dell'elenco il timbro a data e ne restituisce una all'Ente interessato.
4. La trasmissione degli atti si intende avvenuta nella data del timbro dell'ufficio postale di partenza, ovvero nella data del timbro della Sezione di controllo competente, nel caso di consegna a mano. La trasmissione degli atti puo' avvenire anche via fax, redatto nelle forme di legge, ed in tal caso la trasmissione dell'atto si intende avvenuta nella data di trasmissione del fax stesso. Alla copia dell'atto trasmessa per fax dovra' far seguito copia autenticata dell'atto secondo le modalita' previste dalla legge.
5. I consessi possono indicare agli Enti controllati le modalita' di formulazione degli elenchi.
6. Gli atti trasmessi, ai sensi dell'articolo 45, commi 2, 4 e 5 della legge 142/1990, sono accompagnati anche da copia autentica della richiesta del controllo. Entro cinque giorni dal ricevimento di tale richiesta gli atti sono trasmessi, a pena di decadenza, con le modalita' del comma 4.

Art. 19.
(Regolarizzazione degli atti)

1. Quando l'atto inviato per il controllo manca dei requisiti formali o presenta errori materiali, il Presidente del collegio, su proposta del relatore o dell'ufficio, puo' invitare l'Ente interessato a regolarizzare l'atto in tempo utile per l'esercizio del controllo.
2. L'ufficio puo' chiedere direttamente all'Ente interessato informazioni o chiarimenti in ordine all'atto da controllare, quando cio' e' utile ai fini dell'esame dell'atto.

Art. 20.
(Modalita' del controllo)

1. Il controllo delle deliberazioni e degli atti sostitutivi delle stesse, avviene in caso di inadempienza, secondo le modalita' stabilite dall'articolo 46 della legge 142/1990.
2. Sugli atti aventi contenuto preparatorio o comunque costituente parte di procedimenti destinati a perfezionarsi anche con successivi provvedimenti regionali o statali, il controllo e' limitato ai soli vizi di legittimita' estrinseca o formale.

Art. 21.
(Termini del controllo)

1. Il controllo degli atti avviene nel rispetto dei termini, di cui all'articolo 46 della legge 142/1990.
2. Nel termine per il controllo degli atti di nomina, di cui all'articolo 34, comma 7, della predetta legge, si computano i soli giorni lavorativi decorrenti dalla data di ricezione dell'atto.
3. I chiarimenti e gli elementi integrativi di giudizio sono trasmessi dall'Ente entro trenta giorni dalla data di ricevimento della richiesta. Ove forniti con atto deliberativo, lo stesso e' adottato entro il medesimo termine.
4. La deliberazione si intende ad ogni effetto decaduta in caso di inosservanza del termine sopraindicato.
5. I termini per l'esercizio del controllo sono sospesi dal 10 al 20 agosto e dal 27 dicembre al 31 dicembre.
6. Ai fini del computo dei termini, di cui alla presente legge, valgono le norme, di cui all'articolo 2963 del Codice Civile. I termini scadenti il giorno di sabato sono prorogati al lunedi' successivo.

Art. 22.
(Decisioni delle Sezioni)

1. I consessi, se non dichiarano la nullita' o la decadenza per legge dell'atto sottoposto a controllo o non ne pronunciano l'annullamento oppure sullo stesso non richiedono chiarimenti o elementi integrativi di giudizio, ovvero nell'esame del conto consuntivo non adottano la decisione, di cui all'articolo 46, comma 9 della legge 142/1990, danno atto a verbale di non aver riscontrato vizi di legittimita' dell'atto.
2. I consessi pronunciano non luogo a procedere, se rilevano la mancanza dei presupposti previsti dall'articolo 45 della legge 142/1990.

Art. 23.
(Comunicazione delle decisioni)

1. Le Sezioni, su specifica richiesta dell'Ente interessato, danno comunicazione di non aver riscontrato vizi di legittimita' dell'atto. In tal caso l'atto diventa esecutivo alla data di tale comunicazione.
2. Tutte le altre decisioni adottate dai consessi sono portate a conoscenza dell'Ente interessato.
3. Le decisioni di annullamento o di richiesta di chiarimenti o di elementi integrativi di giudizio o quelle, di cui all'articolo 46, comma 9 della legge 142/1990, sono comunicate all'Ente deliberante prima della scadenza del termine di controllo, anche a mezzo di telegramma, fonogramma o fax. La comunicazione contiene il testo integrale del dispositivo della decisione adottata.
4. Il testo integrale delle relative motivazioni e' comunicato all'Ente interessato entro i successivi dieci giorni.

Art. 24.
(Pareri obbligatori)

1. Le Sezioni, salvo quanto disposto dall'articolo 10, comma 5, non possono chiedere pareri di Organi ed uffici centrali o periferici dello Stato o della Regione.
2. Resta impregiudicato l'obbligo per gli Enti deliberanti di richiedere tali pareri, quando le leggi lo prevedono in modo esplicito e tassativo. La mancanza dei prescritti pareri obbligatori non pregiudica l'esame dell'atto nell'ipotesi prevista dall'articolo 50, comma 3 della legge 142/1990.

Art. 25.
(Esercizio del potere sostitutivo)

1. Il potere sostitutivo e' esercitato, ai sensi dell'articolo 48 della legge 142/1990.
2. A tale fine, quando un Ente ritarda od omette di compiere un atto obbligatorio per legge, la competente Sezione di controllo, d'ufficio o su richiesta della Giunta Regionale, invita l'Ente a compierlo entro un termine non inferiore a trenta giorni, salvo deroga motivata per i casi d'urgenza.
3. Scaduto inutilmente detto termine, il consesso nomina, per il compimento dell'atto, un Commissario scelto fra i funzionari della Regione.
4. Il potere sostitutivo in materia di bilancio e conto consuntivo e' esercitato con le modalita' e nei termini, di cui agli articoli 39 e 46 della legge 142/1990.
5. Qualora ritenuto opportuno in relazione alla particolare complessita' dell'atto, l'Organo di controllo puo' nominare piu' di un Commissario.
6. La Sezione competente dell'Organo di controllo determina, con il provvedimento di nomina, il compenso da corrispondere al Commissario, unitamente al rimborso delle spese sostenute, sulla base di criteri determinati con deliberazione della Giunta Regionale. La liquidazione e' a carico dell'Ente inadempiente.

Art. 26.
(Modalita' del controllo sul conto consuntivo)

1. Ai fini dello svolgimento del controllo sul conto consuntivo, di cui all'articolo 46, comma 11, della legge 142/1990, l'Organo di controllo si avvale delle risultanze della relazione redatta dal Collegio dei revisori dei conti, ai sensi dell'articolo 57 della stessa legge, e della documentazione ad essa allegata.

Art. 27.
(Controllo sugli atti delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza)

1. Fino al riordino della materia del controllo sulle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza, il controllo sui relativi atti, limitato al solo esame di legittimita', viene esercitato sugli atti relativi a:
a) nomina, elezione e rielezione degli amministratori;
b) statuti, regolamenti, ordinamento degli uffici e dei servizi;
c) bilanci e relative variazioni, conti consuntivi;
d) piante organiche e relative variazioni;
e) istituzione di servizi, convenzioni ad essi relative, disciplina delle rette per la fruizione di beni e servizi;
f) contrazione di mutui;
g) spese ed impegni di bilancio per esercizi successivi, escluse le spese relative alla locazione e conduzione di immobili di durata non superiore a nove anni ed alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo;
h) alienazioni, acquisti, permute, contratti di comodato, trasformazione di destinazione, costituzione di diritti reali relativi a beni immobili;
i) alienazioni ed acquisti di titoli e di altri beni mobili per un valore superiore a lire 50.000.000.
2. Sono altresi' soggette al controllo di legittimita' le deliberazioni che lo stesso Organo deliberante, contestualmente all'adozione dell'atto intende sottoporre, di propria iniziativa, al controllo. Lo stesso puo' essere richiesto da almeno due componenti l'Organo deliberante, nei limiti e con le modalita' di cui all'articolo 45, comma 2, della legge 142/1990.

Titolo IV. Personale ed uffici

Art. 28.
(Uffici di segreteria)

1. Presso ciascuna Sezione e' istituito un ufficio di Segreteria, la cui direzione e responsabilita' sono affidate a un dirigente della Regione che svolge altresi' le funzioni di segretario del consesso.
2. Gli uffici di Segreteria sono articolazioni del Settore Enti locali a cui e' attribuito il coordinamento dell'attivita' regionale di controllo.
3. L'organizzazione degli uffici, il loro organico e la definizione delle mansioni dei funzionari ad essi assegnati sono determinati ai sensi della legge regionale sull'ordinamento degli uffici del personale.
4. Fermo lo stato giuridico ed il rapporto organico con la Regione, il personale e' funzionalmente alle dipendenze della Sezione, cui e' destinato.
5. Il Segretario e' responsabile dell'organizzazione e del funzionamento degli uffici, nonche' dell'esecuzione delle disposizioni impartite dal collegio e dal suo Presidente.
6. In caso di assenza o di impedimento, il Segretario e' sostituito da altro funzionario regionale in qualita' di Vice responsabile della struttura, da individuarsi ai sensi della normativa vigente. Nel caso di contemporanea assenza del titolare e del Vice responsabile il Collegio affida di volta in volta le funzioni di verbalizzante della seduta ad altro dipendente regionale assegnato alla Sezione ed appartenente alla qualifica direttiva.
7. Il Segretario assiste alle adunanze del Collegio, provvede all'invio degli avvisi di convocazione, redige e sottoscrive i verbali delle adunanze, riceve gli atti degli Enti locali, dandone contestuale ricevuta, anche a mezzo di timbro e data apposto da lui o da un suo delegato, sottoscrive le deliberazioni del Collegio, rilascia gli atti certificativi inerenti all'attivita' dell'Organo di controllo.

Art. 29.
(Incompatibilita' del personale)

1. I dipendenti regionali non possono essere assegnati alla Sezione che esercita il controllo sugli atti degli Enti, di cui sono amministratori.

Art. 30.
(Archiviazione degli atti)

1. Le Segreterie dei singoli Collegi provvedono all'archiviazione degli atti adottati a norma delle vigenti disposizioni di legge.
2. Gli atti sottoposti a controllo, ad eccezione di quelli regolamentari e dei bilanci, sono conservati per la durata di tre anni.

Titolo V. Disposizioni finanziarie

Art. 31.
(Norma finanziaria)

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, previsto per l'anno 1994 in lire 500.000.000, si provvede con i fondi stanziati sul capitolo 10060 del bilancio di previsione per l'esercizio 1994.
2. Per gli anni finanziari successivi si provvedera' in sede di approvazione delle relative leggi di bilancio.

Titolo VI. Disposizioni finali e transitorie

Art. 32.
(Rappresentanza in giudizio)

1. La rappresentanza in giudizio della Regione nelle controversie e nei ricorsi aventi per oggetto provvedimenti del Comitato regionale di controllo spetta al Presidente della Giunta Regionale.
2. L'eventuale costituzione in giudizio e' deliberata dalla Giunta, previo eventuale parere della Sezione che ha emesso il provvedimento. In ogni caso il Presidente della Sezione interessata trasmette al Presidente della Giunta gli atti relativi al provvedimento impugnato.
3. Il Presidente della Giunta allega alla relazione, di cui all'articolo 16, notizie circa le controversie e i ricorsi avverso provvedimenti dell'Organo di controllo e sull'eventuale costituzione in giudizio della Regione.

Art. 33.
(Diritti dei Consiglieri regionali)

1. A norma del comma terzo dell'articolo 12 dello Statuto regionale, ciascun Consigliere regionale ha diritto di ottenere dagli uffici dell'Organo di controllo notizie e dati; puo' altresi' prendere visione dei documenti e dei verbali relativi ad atti per i quali il controllo e' gia' stato esperito.

Art. 34.
(Modalita' per il riordino dei Servizi)

1. La modificazione degli attuali Servizi del Comitato regionale di controllo sara' adottata con deliberazione del Consiglio Regionale, ai sensi dell'articolo 3 della L.R. 42/1986.
2. La modificazione delle attuali Unita' Operative Organiche in relazione ai nuovi Servizi del Comitato regionale di controllo sara' adottata con deliberazione della Giunta Regionale, ai sensi dell'articolo 4 della L.R. 42/1986.
3. All'individuazione degli organici necessari alla funzionalita' della nuova configurazione strutturale si provvede con deliberazione della Giunta Regionale nei limiti della dotazione regionale, provvisoriamente definita ai sensi dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 1993, n. 537 (Interventi correttivi di finanza pubblica).

Art. 35.
(Norma transitoria in materia di controllo)

1. Sino alla data di insediamento delle nuove Sezioni, al fine di garantire la funzionalita' dell'attivita' di controllo, continuano ad operare i consessi preesistenti alla data di entrata in vigore della presente legge.
2. I termini, di cui alla presente legge, che riguardano atti in corso di esame soggetti a cambiamento di competenza in forza dell'articolo 2, restano sospesi fino al trasferimento degli atti medesimi alla Sezione competente, e comunque per un periodo non superiore a quindici giorni.

Art. 36.
(Norma transitoria in materia di personale)

1. Il personale che, alla data di costituzione degli Organi di controllo previsti dall'articolo 2, comma 1, opera presso le preesistenti Sezioni e' sottoposto a processo di mobilita' a domanda o d'ufficio.
2. L'Amministrazione regionale procede alla mobilita', di cui al comma 1, in deroga alle procedure e ai vincoli previsti dall'articolo 33 della legge regionale 17 dicembre 1979, n. 74 (Stato giuridico e trattamento economico del personale regionale, recepimento dei contenuti dell'accordo relativo al contratto nazionale per il personale delle Regioni a Statuto ordinario), presso gli uffici regionali, in relazione alle esigenze di servizio, ovvero presso altri Enti del comparto o del comparto sanita'.

Titolo VII. Modificazione e abrogazione di disposizioni

Art. 37.
(Modificazione di disposizioni)

1. L'Allegato 1 della L.R. 42/1986 e' cosi' sostituito nelle parti relative alle attribuzioni dei Settori Segreteria della Giunta Regionale ed Enti locali:
a) Settore Segreteria della Giunta:
"Compete al Settore la cura delle incombenze connesse al funzionamento della Giunta Regionale come organo collegiale e la cura dei rapporti con il Governo centrale per quanto attiene all'attuazione delle direttive di coordinamento dal medesimo impartite nelle materie il cui esercizio e' delegato alla Regione. Compete inoltre l'impostazione e la gestione del processo deliberativo e di decretazione, l'autenticazione e la certificazione dell'attivita' amministrativa regionale, di adempimenti per la promulgazione delle leggi della Regione, nonche' la redazione, pubblicizzazione e diffusione del Bollettino Ufficiale. Il Responsabile del Settore, fino all'entrata in vigore di specifica normativa che dia attuazione all'articolo 81, comma 2, dello Statuto e limitatamente all'attivita' di competenza dei Settori della Presidenza della Giunta Regionale, assicura lo svolgimento delle funzioni, di cui agli articoli 37, ultimo comma, e 65, ultimo comma, dello Statuto; assiste il Presidente della Giunta Regionale nello svolgimento delle funzioni da questo esercitate; puo' essere incaricato, con provvedimento della Giunta e per specifiche esigenze, di esercitare funzioni di carattere generale non riconducibili alle competenze dei singoli Settori o ritenute dalla Giunta anche provvisoriamente meritevoli di integrazione e potenziamento".
b) Settore Enti locali:
"Compete al Settore l'attivita' di studio, ricerca, statistica, documentazione, la collaborazione alla predisposizione degli articolati legislativi in materia di decentramento delle attivita' operative gestionali agli EE.LL..
Compete altresi' al Settore la programmazione e la gestione dei rapporti funzionali con gli Enti locali e con i loro organismi; l'attivita' di programmazione e coordinamento delle funzioni di polizia amministrativa di competenza della Regione, la gestione delle funzioni delegate, i rapporti con gli Enti, Istituzioni, Organismi necessari allo svolgimento delle funzioni delegate. Compete inoltre al Settore il coordinamento e il supporto tecnico dell'attivita' di controllo della Regione effettuata tramite i Servizi delle Sezioni di controllo".

Art. 38.
(Abrogazione di disposizioni)

1. Sono abrogate, in particolare, le seguenti disposizioni:
a) l'articolo 27 della L.R. 42/1986;
b) la L.R. 30/1991, come modificata dalla L.R. 37/1992.