Legge regionale 15 aprile 1994, n. 8. Modifiche alla L.R. 26 aprile 1993, n. 11 recante nuovo ordinamento degli Enti operanti nel settore dell'edilizia residenziale pubblica sovvenzionata. (B.U. 20 aprile 1994, n. 16) 1. Dopo il comma 3 dell'articolo 6 della legge regionale 26 aprile 1993, n.11, e' inserito il seguente:
1. Dopo il comma 3 dell'articolo 9 della L.R. 11/1993, e' inserito il seguente:
1. Al comma 2 dell'articolo 13 della L.R. 11/1993, sono abrogate le seguenti parole: "nonche' previdenziale". 1. Dopo l'articolo 13 della L.R. 11/1993, e' inserito il seguente:
1. Il comma 2 dell'articolo 19 della L.R. 11/1993, e' sostituito dal seguente:
1. Il comma 4 dell'articolo 22 della L.R. 11/1993, e' sostituito dal seguente:
"3 bis. Il Consiglio di Amministrazione delle A.T.C. si intende regolarmente costituito quando, oltre ai membri eletti di cui alla lettera a), risultino nominati almeno due dei membri di cui alla lettera b)".
"3 bis. Il personale del disciolto Consorzio che abbia conseguito il livello economico differenziato di cui all'articolo 35 della legge regionale 26 aprile 1990, n. 36, conserva tale beneficio senza intaccare il numero di livelli economici differenziati attribuibili dalla Regione Piemonte per il 1993 al proprio personale in servizio alla data del 31 dicembre 1992".
"Art. 13 bis. - Trattamento di quiescenza e di previdenza
1. Il personale assunto dalle A.T.C., successivamente all'entrata in vigore della presente legge, e' iscritto alla C.P.D.E.L. ai fini pensionistici ed all'I.N.A.D.E.L. ai fini del trattamento previdenziale o all'Ente di previdenza che, in forza di normativa nazionale, subentri ad essi.
2. Il personale di cui all'articolo 3, comma 5 della presente legge, mantiene il trattamento di fine rapporto e l'iscrizione alla C.P.D.E.L. o agli altri Enti, come previsto dalla precedente normativa concernente gli I.A.C.P.".
"2. La gestione del fondo sociale di cui al comma 1 e' affidata alle A.T.C. che, entro il 31 agosto di ciascun anno, sottopongono all'approvazione della Giunta Regionale la rendicontazione delle erogazioni effettuate dai Comuni nell'anno precedente".
"4. La nomina dei collaudatori degli interventi di Edilizia Sovvenzionata, per i quali la normativa vigente prescrive il certificato di collaudo, e' effettuata dagli Enti gestori, in conformita' alla normativa regionale in materia, su indicazione dell'Assessore regionale competente".