Consiglio regionale
del Piemonte




Riferimenti normativi subiti dalla legge Riferimenti normativi attivati dalla legge Dati di iter della legge Testo del progetto originale

Legge regionale 7 aprile 1994, n. 3.

Iscrizione alla CPDEL e all'INADEL del personale dell'Ente per il diritto allo studio universitario ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza. Ricongiunzione presso la CPDEL e l'INADEL di periodi assicurativi del personale ex ISEF.

(B.U. 13 aprile 1994, n. 15)

Art. 1, 2

Art. 1.

1. Il personale assegnato, ai sensi dell'art. 39 della legge regionale 18 marzo 1992, n. 16 (Diritto allo studio universitario) all'Ente per il diritto allo studio universitario dalla data del 1° gennaio 1993 ed il personale assunto dall'Ente stesso successivamente alla predetta data, e' iscritto, ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza, alla CPDEL, all'INADEL o all'Ente di previdenza eventualmente subentrato ad essi in forza di normativa nazionale. Per il personale, di cui all'art. 39 della l. r. 16/92, l'iscrizione decorre dal 1° gennaio 1993.
2. Al personale dell'Ente per il diritto allo studio universitario sono estese le disposizioni in materia di quiescenza e previdenza previste dalle norme vigenti per il personale regionale.
3. Per la ricongiunzione presso gli Enti previdenziali, di cui al comma 1, dei periodi assicurativi del personale gia' dipendente dalla disciolta opera dell'ISEF, iscritto all'INPS, si applicano le disposizioni della legge 7 febbraio 1979, n. 29 (Ricongiunzione dei periodi assicurativi dei lavoratori ai fini previdenziali).

Art. 2.

1. La presente legge e' dichiarata urgente, ai sensi dell'art. 45, comma 6, dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.