Legge regionale 9 agosto 1993, n. 43. Proroga della classifica alberghiera sino al 31 dicembre 1994. (B.U. 18 agosto 1993, n. 33) 1. La classifica delle Aziende alberghiere del Piemonte, determinata per il quinquennio 1989-93 ai sensi della legge regionale 16 giugno 1981, n. 21, modificata con leggi regionali 31 dicembre 1981, n. 59 e 30 agosto 1984, n. 46, e' prorogata a tutti gli effetti sino al 31 dicembre 1994.
2. Sino al 31 dicembre 1994 una nuova classifica e' assegnata a singole aziende alberghiere in caso di nuova autorizzazione di esercizio o qualora venga accertato, d'ufficio o a domanda, che si sono verificate variazioni alle condizioni che avevano dato luogo alla precedente classifica. La nuova classifica ha efficacia fino all'approvazione della nuova normativa in materia.