Consiglio regionale
del Piemonte




Riferimenti normativi subiti dalla legge Riferimenti normativi attivati dalla legge Dati di iter della legge Testo del progetto originale

Legge regionale 27 maggio 1993, n. 15.

Istituzione delle Riserve naturali speciali del Monte Mesma e del Colle della Torre di Buccione.

(B.U. 2 giugno 1993, n. 22)

Art. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11
All. A.

Art. 1.
(Istituzione delle Riserve naturali speciali)

1. Ai sensi delle leggi regionali 22 marzo 1990, n. 12 e 21 luglio 1992, n. 36, sono istituite con la presente legge le Riserve naturali speciali del Monte Mesma e del Colle della Torre di Buccione.

Art. 2.
(Confini)

1. I confini delle Riserve naturali speciali del Monte Mesma e del Colle della Torre di Buccione, incidenti rispettivamente sul Comune di Ameno e sui Comuni di Gozzano e di Orta S. Giulio, sono individuati nelle planimetrie in scala 1:2000 facenti parte integrante della presente legge.
2. I confini delle Riserve sono delimitati da tabelle, portanti rispettivamente la scritta "Regione Piemonte - Riserva naturale speciale del Monte Mesma" e "Regione Piemonte - Riserva naturale speciale del Colle della Torre di Buccione", da collocarsi in modo che siano visibili da ogni punto di accesso e che da ogni tabella siano visibili le due contigue. Le tabelle devono essere mantenute in buono stato di conservazione di leggibilita'.

Art. 3.
(Finalita')

1. Le finalita' dell'istituzione delle Riserve naturali speciali del Monte Mesma e del Colle della Torre di Buccione, specificate ai commi 2 e 3 del presente articolo, sono individuate nell'ambito ed a completamento dei principi generali indicati nell'articolo 1 della legge regionale 22 marzo 1990, n. 12.
2. Le finalita' dell'istituzione della Riserva naturale speciale del Monte Mesma sono le seguenti:
a) tutelare, conservare e valorizzare le caratteristiche naturali, ambientali, archeologiche e paesaggistiche dell'area;
b) favorire la fruizione a fini scientifici, culturali e didattici;
c) riqualificare il patrimonio forestale a fini paesaggistici, ambientali e produttivi;
d) garantire la conservazione del complesso architettonico, storico-religioso.
3. Le finalita' dell'istituzione della Riserva naturale speciale del Colle della Torre di Buccione sono le seguenti:
a) garantire i necessari interventi di ripristino, conservazione e valorizzazione del patrimonio storico-architettonico;
b) tutelare, valorizzare e ripristinare i lineamenti paesaggistici del Colle anche nelle sue connessioni con il Lago d'Orta;
c) garantire il miglioramento a fini naturalistici e selvi-colturali delle aree boscate;
d) organizzare il territorio a fini ricreativi e didattici compatibilmente con le finalita' di cui ai punti precedenti;
e) garantire il ripristino delle aree soggette ad attivita' estrattiva.

Art. 4.
(Gestione)

1. Le funzioni di direzione e di amministrazione delle attivita' necessarie per il conseguimento delle finalita' di cui all'articolo 3 sono affidate all'Ente di gestione della Riserva naturale speciale del Sacro Monte di Orta la cui denominazione e' modificata in Ente di gestione delle Riserve naturali speciali del Sacro Monte di Orta, e del Monte Mesma e del Colle della Torre di Buccione.
2. L'Ente di gestione provvede agli oneri derivanti dalla gestione delle Riserve naturali speciali del Monte Mesma e del Colle della Torre di Buccione con lo stanziamento di cui al capitolo 15510 nel bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1993 e di cui ai corrispondenti capitoli per gli anni finanziari successivi.
3. La denominazione del capitolo 15510 del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1993 e' cosi' modificata: "Assegnazione regionale per le spese di gestione delle Riserve naturali speciali del Sacro Monte di Orta, del Monte Mesma e del Colle della Torre di Buccione".
4. Il Presidente della Giunta Regionale e' autorizzato ad apportare l'occorrente variazione di bilancio con apposito decreto.

Art. 5.
(Consiglio Direttivo)

1. L'articolo 9, comma 8, della legge regionale 22 marzo 1990, n. 12, e' sostituito come segue:
"8. Il Consiglio Direttivo dell'Ente di gestione delle Riserve naturali speciali del Sacro Monte di Orta, del Monte Mesma e del Colle della Torre di Buccione e' cosi' composto:
a) tre rappresentanti, di cui uno espresso dalla minoranza, del Comune di Orta S. Giulio;
b) due rappresentanti del Comune di Ameno;
c) un rappresentante del Comune di Gozzano;
d) un rappresentante della Provincia di Novara;
e) un rappresentante per ciascuna delle Comunita' religiose del Sacro Monte di Orta e del Monte Mesma;
f) tre membri nominati dal Consiglio Regionale di cui uno espresso dalla minoranza;
g) un membro nominato dalla Giunta Regionale".
2. Fino alla data di insediamento del Consiglio Direttivo di cui al comma 1, le funzioni gestionali sono esercitate dal Consiglio Direttivo dell'Ente di gestione della Riserva naturale speciale del Sacro Monte di Orta.

Art. 6.
(Personale)

1. Per l'espletamento delle funzioni di cui al comma 1 dell'articolo 4 l'Ente, a cui e' affidata la gestione delle Riserve, si avvale di proprio personale individuato in pianta organica approvata con legge regionale.

Art. 7.
(Vincoli e permessi)

1. Sull'intero territorio delle Riserve naturali speciali del Monte Mesma e del Colle della Torre di Buccione, oltre al rispetto delle leggi statali e regionali in materia di tutela dell'ambiente, della flora e della fauna, nonche' delle leggi sulla caccia e sulla pesca e' fatto divieto:
a) aprire e coltivare cave di qualsiasi natura;
b) esercitare l'attivita' venatoria: sono comunque consentiti gli interventi previsti dalla legge regionale 8 giugno 1989, n. 36;
c) alterare e modificare le condizioni naturali di vita degli animali;
d) danneggiare o distruggere i vegetali di ogni specie e tipo, fatte salve le normali attivita' forestali;
e) abbattere o comunque danneggiare gli alberi che abbiano un particolare valore ambientale o scientifico, definiti ed individuati dal Piano di cui all'articolo 10;
f) costruire nuove strade ed ampliare le esistenti se non in funzione delle finalita' della Riserva;
g) esercitare attivita' ricreative e sportive con mezzi meccanici fuoristrada;
h) effettuare interventi di demolizione di edifici esistenti o di costruzione di nuovi edifici o di strutture, stabili o temporanee, che possano alterare le caratteristiche ambientali e paesistiche del luogo.
2. Sull'intero territorio delle Riserve naturali e' comunque consentito:
a) effettuare gli interventi tecnici, finalizzati a raggiungere e conservare l'equilibrio faunistico ed ambientale, previsti dalla legge regionale 8 giugno 1989, n. 36 e richiamati al comma 1, sub b), del presente articolo;

b) effettuare i tagli boschivi nei limiti consentiti con le procedure previste dalla legge regionale 4 settembre 1979, n. 57.
3. Fino all'approvazione del Piano di cui all'articolo 10, ogni intervento di modificazione dello stato attuale dei luoghi, fatta eccezione per gli interventi di cui all'articolo 13, comma 3, lettere a), b) e c), della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56, e' sottoposto a preventiva autorizzazione del Presidente della Giunta regionale.
4. Le norme relative al mantenimento dell'ambiente naturale sono previste dal Piano di cui all'articolo 10.
5. I regolamenti delle singole Riserve naturali speciali sono sottoposti preventivamente al parere dei Comuni territorialmente interessati.

Art. 8.
(Sanzioni)

1. Le violazioni al divieto di cui alla lettera a), comma 1, dell'articolo 7 comportano la sanzione amministrativa da un minimo di L. 3.000.000 ad un massimo di L. 5.000.000 per ogni 10 mc. di materiale rimosso.
2. Per le violazioni al divieto di cui alla lettera b), comma 1, dell'articolo 7 si applicano le sanzioni previste dalle leggi in materia di caccia.
3. Le violazioni ai divieti di cui alle lettere c), d) e g), comma 1, dell'articolo 7 comportano la sanzione amministrativa da un minimo di L. 25.000 ad un massimo di L. 250.000.
4. Le violazioni al divieto di cui alla lettera e), comma 1, dell'articolo 7 comportano la sanzione amministrativa da un minimo di lire 25 mila ad un massimo di lire 250 mila, nel caso di danneggiamento, e da un minimo di lire 250 mila ad un massimo di lire 2 milioni 500 mila, nel caso di abbattimento.
5. Le violazioni ai divieti di cui alle lettere f) ed h), comma 1, ed alle limitazioni di cui al comma 3 dell'articolo 7 comportano le sanzioni amministrative previste dalle leggi vigenti in materia urbanistica.
6. I tagli boschivi effettuati in difformita' dalla previsione di cui all'articolo 12 della legge regionale 4 settembre 1979, n. 57, comportano la sanzione amministrativa da un minimo di L.1.000.000 ad un massimo di L. 5.000.000 per ogni ettaro o frazione di ettaro su cui e' stato effettuato il taglio boschivo.
7. Le violazioni ai divieti richiamati ai commi 1, 4, 5 e 6 del presente articolo comportano, oltre alle sanzioni amministrative previste, l'obbligo di ripristino che dovra' essere realizzato in conformita' alle disposizioni formulate in apposito decreto del Presidente della Giunta regionale.
8. Ai sensi della legge regionale 2 marzo 1984, n. 15, per l'accertamento delle violazioni e l'applicazione delle sanzioni previste dalla presente legge si applicano le norme ed i principi di cui al Capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689.
9. Le somme riscosse ai sensi del presente articolo e quelle riscosse ai sensi delle norme contenute nel Piano di cui all'articolo 10 sono introitate nel bilancio della Regione.

Art. 9.
(Sorveglianza)

1. La sorveglianza delle Riserve naturali speciali del Monte Mesma e del Colle della Torre di Buccione e' affidata:
a) al personale di vigilanza previsto nella pianta organica dell'Ente a cui e' affidata la gestione delle Riserve;
b) agli agenti di Polizia locale, urbana e rurale, alle guardie di caccia e pesca, al Corpo Forestale dello Stato;
c) alle guardie ecologiche volontarie di cui all'articolo 37 della legge regionale 2 novembre 1982, n. 32, previa apposita convenzione stipulata con l'Ente di gestione.

Art. 10.
(Piano naturalistico)

1. Le Riserve naturali speciali del Monte Mesma e del Colle della Torre di Buccione sono oggetto di apposito Piano naturalistico redatto ed approvato secondo le procedure richiamate all'articolo 25 della legge regionale 22 marzo 1990, n. 12.
2. Il Piano naturalistico deve contenere, oltre a quanto espressamente stabilito dall'articolo 7 della legge regionale 4 settembre 1979, n. 57, anche norme ed indirizzi relativi all'edificabilita' ed all'uso del suolo: tali norme ed indirizzi sono prevalenti nei confronti di eventuali norme difformi degli strumenti urbanistici comunali.

Art. 11.
(Entrate)

1. I proventi delle sanzioni di cui all'articolo 8 sono iscritti al capitolo 2230 del bilancio di previsione delle entrate per l'anno finanziario 1993 ed ai corrispondenti capitoli dei bilanci successivi.

Allegato A.

Allegato: Planimetria
OMISSIS