Legge regionale 21 gennaio 1993, n. 2. Integrazione all'art. 4, L.R. 2 maggio 1986, n. 18, in materia di smaltimento rifiuti. (B.U. 27 gennaio 1993, n. 4) 1. Dopo il 1° comma dell'art. 4 della legge regionale 2 maggio 1986, n. 18, si aggiunge il seguente comma:
"La Giunta Regionale verifica la valenza delle proposte e delle risultanze scaturite dai lavori del Comitato Tecnico regionale, cosi' come previsto nell'art. 12, comma tre, n. 7, limitatamente al riutilizzo degli scarti di lavorazione, e quando lo ritiene opportuno le adotta con proprio atto, al fine dell'applicazione della normativa tecnica nazionale e regionale sui rifiuti".