Consiglio regionale
del Piemonte




Riferimenti normativi subiti dalla legge Riferimenti normativi attivati dalla legge Dati di iter della legge Testo del progetto originale

Legge regionale 9 dicembre 1992, n. 54.

Norme di attuazione della legge 4 gennaio 1990, n. 1 - Disciplina dell'attivita' di estetista.

(B.U. 30 dicembre 1992, n. 53)

Art. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15
All. A.

Art. 1.
(Finalita' della legge)

1. La presente legge disciplina e programma, nel quadro della vigente legislazione statale, l'attivita' di estetista, nel territorio della Regione Piemonte.

Art. 2.
(Attivita' di estetista)

1. L'attivita' di estetista comprende tutte le prestazioni ed i trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo umano il cui scopo esclusivo e prevalente sia quello di migliorarne e proteggerne l'aspetto estetico, modificandolo attraverso l'eliminazione e l'attenuazione degli inestetismi presenti.
2. Tale attivita' puo' essere svolta con l'attuazione di tecniche manuali, con l'utilizzazione degli apparecchi elettromeccanici per uso estetico, di cui all'allegato "A" alla presente legge e con l'applicazione dei prodotti cosmetici definiti tali dalla legge 11 ottobre 1986, n. 713.
3. L'elenco degli apparecchi elettromeccanici per uso estetico, di cui al comma 2, e' aggiornato, con decreto del Presidente della Giunta regionale, a seguito degli eventuali aggiornamenti introdotti con decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato, ai sensi della legge 4 gennaio 1990, n. 1, articolo 10, comma 1.
4. L'attivita' di estetista non comprende le prestazioni dirette a finalita' specificamente ed esclusivamente di carattere terapeutico.

Art. 3.
(Conseguimento della qualificazione professionale)

1. La qualificazione professionale di estetista si consegue dopo l'adempimento dell'obbligo scolastico, mediante il superamento di un apposito esame teorico pratico preceduto dallo svolgimento:
a) di un apposito corso di qualificazione istituito o espressamente autorizzato dalla Regione presso gli Enti di cui alla legge 21 dicembre 1978, n. 845, articolo 5 oppure presso centri privati di formazione professionale per estetiste, cosi' come previsto dalla legge n. 1/1990, articolo 6, comma 5, della durata di due anni, con un minimo di novecento ore annue. Tale periodo deve essere seguito da un corso di specializzazione espressamente autorizzato dalla Regione, della durata di novecento ore oppure da un anno di inserimento presso una impresa di estetista, anche con contratto di formazione;
b) oppure da un anno di attivita' lavorativa qualificata in qualita' di dipendente, a tempo pieno, presso uno studio medico specializzato in possesso di apposita autorizzazione amministrativa comunale per l'esercizio dell'attivita' di estetista, oppure una impresa di estetista, successivo allo svolgimento di un rapporto di apprendistato presso un'impresa di estetista, come disciplinato dalla legge 19 gennaio 1955, n. 25 e successive modificazioni ed integrazioni, della durata prevista dalla contrattazione collettiva di categoria e seguita da appositi corsi istituiti e/o autorizzati dalla Regione, di formazione teorica, integrativi delle cognizioni pratiche acquisite presso le imprese, della durata di trecento ore;
c) oppure da un periodo non inferiore a tre anni di attivita' lavorativa qualificata, a tempo pieno, in qualita' di dipendente o collaboratore familiare presso una impresa estetista, accertata attraverso l'esibizione del libretto di lavoro indicante le mansioni svolte o di documentazione equipollente, seguita da corsi di formazione teorica di cui alla lettera b). Tale periodo di lavoro deve essere svolto nel corso del quinquennio antecedente l'iscrizione ai corsi di cui alla lettera b).
2. I corsi e l'esame teorico pratico di cui al comma 1 sono organizzati ai sensi dell'articolo 11.

Art. 4.
(Requisiti delle imprese)

1. Le imprese che svolgono l'attivita' di estetista possono essere esercitate in forma individuale o di societa', nei limiti dimensionali e con i requisiti previsti dalla legge 8 agosto 1985, n. 443.
2. Nel caso di imprese artigiane esercitate in forma di societa', la maggioranza dei soci deve esercitare l'attivita' manuale di estetista e deve essere in possesso della relativa qualificazione professionale di cui all'articolo 3 della presente legge; analogamente i dipendenti delle imprese artigiane costituite in cooperative debbono essere in possesso della qualificazione professionale di cui all'articolo 3 della presente legge solo se esercitano professionalmente l'attivita' di estetista.
3. Nelle imprese diverse da quelle previste dalla legge n. 443/1985, i soci ed i dipendenti che esercitano professionalmente l'attivita' di estetista, devono essere comunque in possesso della qualificazione professionale di cui all'articolo 3.
4. Lo svolgimento dell'attivita' di estetista, dovunque tale attivita' sia esercitata, in luogo pubblico o privato, anche a titolo gratuito, e' subordinato al possesso della qualificazione professionale di cui all'articolo 3.
5. L'attivita' di estetista puo' essere svolta presso il domicilio dell'esercente ovvero presso apposita sede designata dal committente in locali che rispondano ai requisiti previsti dal regolamento comunale di cui all'articolo 6.
6. Non e' ammesso lo svolgimento dell'attivita' di estetista in forma ambulante o di posteggio.

Art. 5.
(Programmazione delle attivita')

1. Al fine di assicurare uno sviluppo del settore compatibile con le effettive esigenze sociali, la Regione, in armonia con gli indirizzi del Piano regionale di Sviluppo, programma un'equilibrata distribuzione sul territorio delle attivita' di estetista. A tale fine si avvale di:
a) regolamenti comunali previsti dall'articolo 6;
b) corsi di formazione, qualificazione e specializzazione, corsi di riqualificazione e aggiornamento professionale.
2. La dislocazione degli esercizi e' programmata dai Comuni nel rispetto della vigente legislazione.
3. I corsi di formazione professionale sono programmati dalla Regione, sentite le organizzazioni regionali dell'artigianato maggiormente rappresentative a livello nazionale.

Art. 6.
(Regolamento comunale)

1. I Comuni adottano appositi regolamenti, entro il termine di un anno dall'entrata in vigore della presente legge, per disciplinare l'attivita' di estetista ai sensi delle norme contenute nella legge n. 1/1990, e nella presente legge regionale.
2. I regolamenti vengono adottati dai Comuni, sentite le organizzazioni regionali dell'artigianato maggiormente rappresentative a livello nazionale e sentito il parere della Commissione Comunale di cui all'articolo 3 della legge 23 dicembre 1970, n. 1142, integrata ai sensi dell'articolo 10 della presente legge.
3. Tutte le imprese che esercitano l'attivita' di estetista, siano esse in forma individuale o in forma societaria, sono soggette alla disciplina del suddetto regolamento.
4. Lo stesso si applica altresi' alle attivita' di estetista svolte, anche in modo parziale nell'ambito di palestre, imprese di vendita di cosmetici, di studi medici specializzati, centri di abbronzature e saune od in altre imprese che comunque effettuino prestazioni o trattamenti compresi tra quelli previsti nell'attivita' di estetista, come definite dalla legge n. 1/1990.
5. Il regolamento comunale deve prevedere, in particolare:
a) i criteri di controllo sull'accertamento dei requisiti previsti dalla normativa vigente per lo svolgimento dell'attivita' di estetista;
b) la distribuzione degli esercizi a livello territoriale, tenuto conto del numero degli esercizi gia' esistenti, degli addetti occupati e delle superfici minime dei locali destinati all'esercizio dell'attivita';
c) le disposizioni atte a stabilire la distanza fra esercizi in rapporto alla densita' della popolazione residente e fluttuante, al numero degli esercizi medesimi ed ai relativi addetti, nei limiti ed alle condizioni previste dalla vigente normativa in materia;
d) le modalita' per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'attivita' di estetista da parte del Comune, da concedersi previa esibizione di idonea documentazione, relativamente ai requisiti di qualificazione professionale e agli altri requisiti della normativa vigente;
e) i criteri per il rilascio dell'autorizzazione al trasferimento dell'esercizio dell'attivita' di estetista in altra sede;
f) le caratteristiche e la destinazione d'uso nonche' i requisiti igienici e di sicurezza dei locali nei quali viene svolta l'attivita' di estetista, nonche' i requisiti sanitari e di sicurezza per gli addetti;
g) l'obbligo dell'esposizione delle tariffe professionali;
h) le discipline degli orari e il calendario dei giorni di apertura e chiusura degli esercizi.
6. Le imprese e le attivita' gia' esistenti, di cui al comma 4, che non rispondono ai requisiti stabiliti dal regolamento, di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5 debbono provvedere agli opportuni adeguamenti entro il termine massimo di dodici mesi dall'approvazione della presente legge, fissato dal Comune ai sensi della legge n. 1/1990, articolo 11, comma 2; decorso tale termine, l'autorizzazione viene revocata.
7. Il regolamento comunale puo' essere adottato anche attraverso l'adeguamento o l'integrazione di quello gia' previsto ai sensi della legge n. 1142/1970, rispetto alla normativa contenuta nella presente legge e nella legge n.1/1990.

Art. 7.
(Autorizzazione all'esercizio dell'attivita')

1. La richiesta di autorizzazione all'esercizio dell'attivita' di estetista e' presentata al Comune competente e deve essere corredata dalla certificazione del possesso della qualifica professionale conseguita ai sensi degli artt. 3 e 8 della legge n. 1/1990 da parte dei titolari e dei contitolari che esercitano professionalmente l'attivita' di estetista per quanto riguarda le imprese artigiane. Per le imprese diverse da quelle previste dalla legge n. 443/1985, la domanda deve essere corredata dalla dichiarazione di assunzione della direzione dell'impresa stessa da parte di persona in possesso della qualificazione di estetista.
2. La richiesta di autorizzazione deve essere inoltre corredata dalle documentazioni relative agli apparecchi elettromeccanici per uso estetico impiegati ed ai requisiti di idoneita' dei locali adibiti all'esercizio dell'attivita' di estetista, nonche' alle eventuali altre prescrizioni contenute nel regolamento comunale di cui all'articolo 6.
3. L'autorizzazione all'esercizio dell'attivita' di estetista e' rilasciata dal Sindaco del Comune nel cui territorio si svolge l'attivita', sentita la Commissione Comunale di cui all'articolo 9.
4. Il diniego dell'autorizzazione deve essere notificato e motivato.

Art. 8.
(Sospensione e revoca dell'autorizzazione)

1. Il Sindaco puo' sospendere l'autorizzazione qualora venga accertata l'inosservanza delle prescrizioni e dei requisiti nella stessa previsti, e contestualmente notifica all'estetista apposita diffida a rimuovere, entro il termine massimo di centottanta giorni dalla data della sospensione le cause che l'hanno motivata.
2. Qualora, trascorso inutilmente tale termine, l'interessato non abbia provveduto a rimuovere le cause che hanno motivato la sospensione, il Sindaco dispone la revoca dell'autorizzazione.
3. Il Sindaco provvede alla revoca dell'autorizzazione qualora l'attivita' di estetista non venga piu' esercitata, senza giustificato motivo, per il periodo di un mese.
4. Il Sindaco dispone la revoca dell'autorizzazione qualora l'attivita' di estetista venga esercitata in difformita' delle disposizioni contenute nel regolamento comunale, nella presente legge e nella legge n. 1/1990 e successive integrazioni e modificazioni.

Art. 9.
(Commissioni provinciali e regionale per l'artigianato)

1. La Commissione provinciale per l'artigianato, previa valutazione dei titoli e dei documenti presentati, accerta ed attesta il periodo di attivita' lavorativa qualificata e lo svolgimento del rapporto di apprendistato, ai fini dell'ammissione ai corsi di formazione teorico pratica previsti dall'articolo 3, comma 1, lettere b) e c).
2. La Commissione provinciale per l'artigianato certifica altresi' la qualificazione professionale dell'estetista conseguita a norma dell'articolo 14, commi 1, 2 e 3.
3. Ai sensi dell'articolo 14, commi 1 e 2, i soci partecipanti ed i collaboratori familiari sono equiparati ai dipendenti di impresa.
4. Contro la decisione della Commissione provinciale per l'artigianato, l'interessato puo' presentare ricorso alla Commissione regionale per l'artigianato, entro sessanta giorni dalla comunicazione della decisione stessa.

Art. 10.
(Composizione della Commissione comunale)

1. La Commissione comunale di cui all'articolo 3 della legge n. 1142/1970 e' integrata da due imprenditori artigiani autorizzati all'esercizio dell'attivita' di estetista, designati dalle associazioni regionali di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale, o su loro delega dalle associazioni provinciali.

Art. 11.
(Corsi di Formazione Professionale)

1. I Corsi di Formazione Professionale di cui all'articolo 3 , sono istituiti dalla Regione annualmente con deliberazione della Giunta regionale ed organizzati presso gli enti di cui all'articolo 5 della legge n. 845/1978, oppure, in mancanza di strutture idonee e professionalita' adeguate, presso centri privati di formazione professionale per estetiste anche ai sensi dell'articolo 6, comma 5, della legge n. 1/1990 ed agli effetti dell'articolo 24 della legge regionale n. 8 del 25 febbraio 1980.
2. I contenuti tecnico culturali dei programmi, dei corsi e delle prove di esame sono stabiliti con deliberazione della Giunta regionale in relazione a quanto previsto dalla legge 1/1990, articoli 3, 6, commi 2 e 3, 8, commi 4 e 7, 10.
3. I soggetti gestori dei corsi di cui al comma 1, dovranno garantire l'idoneita' dei locali e le norme di funzionamento e di sicurezza degli impianti e delle eventuali apparecchiature utilizzate a scopo didattico, certificate dal Comune. La Regione esercita la vigilanza tecnica sulle attivita' di estetista attraverso le Unita' Socio Sanitarie Locali nel rispetto delle norme sanitarie vigenti e delle disposizioni emanate dal Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato ai sensi dell'articolo 10 della legge n. 1/1990.
4. Per l'espletamento degli esami di cui all'articolo 3, comma 1, la Regione nomina commissioni d'esame ai sensi della legge regionale n. 8/1980, articolo 25, cosi' composte:
a) un funzionario regionale della Formazione Professionale con funzione di presidente;
b) un esperto designato dal Provveditorato agli Studi;
c) un esperto designato dall'Ufficio provinciale del Lavoro e della Massima Occupazione;
d) due esperti designati dagli organi provinciali delle Organizzazioni delle categorie a struttura nazionale;
e) due esperti designati dalle Organizzazioni Sindacali dei lavoratori dipendenti piu' rappresentative a livello nazionale;
f) il presidente della Commissione provinciale per l'artigianato o un suo delegato;
g) due docenti delle materie fondamentali impartite nei corsi previsti dalla legge n. 1/1990, articolo 6, comma 3.
5. La Regione Piemonte a seguito del superamento dell'esame teorico pratico, rilascia un attestato di specializzazione professionale di estetista. Viene altresi' rilasciato, al termine del corso biennale di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), e previo superamento di apposito esame presso le Commissioni di cui al comma 4, attestato di qualifica professionale ai sensi della legge n. 845/1978, articolo 14, comma 2.

Art. 12.
(Compiti delle Unita' Socio Sanitarie Locali)

1. Le Unita' Socio Sanitarie Locali, al fine di tutelare la salute e la sicurezza degli utenti del servizio, esprimono al Sindaco il parere di competenza circa l'idoneita' igienico sanitaria dei locali adibiti all'esercizio di tali prestazioni cosi' come previsto dall'articolo 6, lettera f), accertano lo stato di manutenzione delle apparecchiature utilizzate sia nello svolgimento delle attivita' di estetica che nelle strutture formative presso le quali si svolgono attivita' corsuali autorizzate dalla Regione, nonche' i requisiti igienico sanitari relativi ai procedimenti tecnici impiegati in tale attivita', nel territorio di rispettiva competenza.
2. Allo stesso fine, le Unita' Socio Sanitarie Locali effettuano controlli sui procedimenti impiegati nello svolgimento delle attivita' di cui al comma 1, nel rispetto delle norme sanitarie e delle disposizioni emanate dal Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato, di concerto con il Ministero della Sanita' ai sensi della legge n. 1/1990, articolo 10, comma 1.

Art. 13.
(Vigilanza e sanzioni amministrative)

1. La vigilanza sulle osservazioni delle disposizioni di cui alla legge n. 1/1990, articolo 3 viene esercitata dalle UU.SS.SS.LL., dalla Commissione Provinciale per l'Artigianato e dai soggetti a cui sono attribuiti per legge i poteri di accertamento.
2. Chi esercita attivita' di estetista senza il possesso dei requisiti professionali prescritti dalla legge n. 1/1990, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma da lire unmilione a lire cinquemilioni con le procedure di cui alla legge regionale n. 38/1987.
3. L'autorita' competente ad irrogare le sanzioni amministrative di cui al secondo comma e' il Sindaco del Comune in cui e' avvenuta l'infrazione.

Art. 14.
(Norme transitorie)

1. La qualificazione professionale di estetista e' conseguita dai soggetti che, alla data di entrata in vigore della presente legge:
a) siano titolari di imprese autorizzate all'esercizio dell'attivita' di estetista ai sensi della legge 14 febbraio 1963, n. 161, articolo 1 come sostituito dalla legge n. 1142/1970, articolo 1;
b) oppure siano soci in imprese esercitate in forma di societa' per lo svolgimento delle attivita' di cui alla lettera a) e siano in possesso della qualificazione professionale di cui alla legge n. 1142/1970, articolo 2;
c) oppure siano direttori di azienda in imprese esercitate in forma di societa' per lo svolgimento delle attivita' di cui alla lettera a).
2. Il conseguimento della qualificazione professionale da parte dei soggetti di cui al comma 1, e' subordinato all'esercizio personale e professionale per almeno due anni delle attivita' di cui alla lettera a) del predetto comma 1.
3. La qualificazione professionale di estetista e' altresi' conseguita dai dipendenti delle imprese indicate nel comma 1, nonche' dai dipendenti di studi medici specializzati che abbiano svolto l'attivita' di cui al comma 1, lettera a), per un periodo non inferiore ai tre anni nel quinquennio antecedente la data di entrata in vigore della presente legge, da comprovare in base ad idonea documentazione.
4. Qualora la durata dei periodi di attivita' svolta sia inferiore a quella indicata nei commi 2 e 3, i soggetti ivi indicati, per il conseguimento della qualificazione professionale di estetista, sono tenuti a frequentare su domanda, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, corsi straordinari, della durata di duecentotrenta ore, istituiti o autorizzati dalla Regione con le modalita' di cui all'articolo 11, al termine dei quali e' rilasciato un apposito attestato di frequenza. Il possesso dei requisiti necessari per frequentare tali corsi viene accertato dalle Commissioni provinciali per l'artigianato.
5. La qualificazione professionale di estetista e' altresi' conseguita, previo superamento dell'esame di cui all'articolo 11, comma 4, da coloro i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge e limitatamente alla durata di un anno, dimostrino di aver frequentato un corso professionale della durata triennale presso scuole professionali per estetiste ai sensi della legge regionale 25 febbraio 1980, n. 8, articolo 28, a condizione che i programmi e la durata in ore dei corsi, debitamente documentati dalle scuole professionali, siano conformi a quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, lettera a).
6. Gli allievi che abbiano conseguito l'attestato di frequenza biennale a seguito di un corso della durata di novecento ore annue frequentate presso una scuola professionale per estetista, alla data di entrata in vigore della presente legge e limitatamente alla durata di un anno, possono sostenere dinnanzi alle Commissioni esaminatrici di cui all'articolo 11, comma 4, le prove d'esame valide per il rilascio dell'attestato di qualifica di cui alla legge n.845/1978, articolo 14, comma 2; gli stessi soggetti conseguono la qualificazione professionale di estetista previo svolgimento del corso di specializzazione della durata di novecento ore ed a seguito del superamento dell'esame teorico pratico.
7. I soggetti che, alla data di entrata in vigore della presente legge, e limitatamente alla durata di un anno, siano in possesso di qualifiche parziali relative alle attivita' considerate mestieri affini, ai sensi della legge 14 febbraio 1963, n. 161, articolo 1, come sostituito dalla legge n. 1142/1970, articolo 1, e che intendano conseguire la qualificazione professionale d'estetista, sono tenuti a frequentare un corso di riqualificazione professionale della durata di cinquecentocinquanta ore istituito od autorizzato dalla Regione e dovranno sostenere l'esame teorico pratico di cui articolo 11, comma 4.
8. Fino a quando i Comuni non avranno provveduto agli adempimenti previsti dall'articolo 5, spetta alle Commissioni provinciali per l'artigianato l'accertamento dei requisiti della qualificazione professionale di estetista.

Art. 15.
(Attivita' di estetista parrucchiere)

1. L'attivita' di estetista puo' essere svolta anche unitamente all'attivita' di barbiere o di parrucchiere, in forma di imprese esercitate nella medesima sede ovvero mediante una delle forme di societa' previste dalla legge n.443/1985, articolo 3, comma 2. In tal caso, i singoli soci che esercitano le distinte attivita' devono essere in possesso dei requisiti professionali richiesti per l'esercizio delle rispettive attivita'.
2. I barbieri ed i parrucchieri nell'esercizio della loro attivita' possono avvalersi direttamente di collaboratori familiari e di personale dipendente, per l'esclusivo svolgimento di prestazioni semplici di manicure e pedicure estetico.

Allegato A.

Allegato A: Elenco degli apparecchi elettromeccanici per uso estetico

Vaporizzatore con vapore normale e ionizzato non surriscaldato; stimolatore blu con scariche inferiori ad un centimetro e solo effluvio (alta frequenza o ultrasuoni).
Disincrostante per pulizia con intensita' non superiore a quattro milliampere (mA).
Apparecchi per l'aspirazione dei comedoni con aspirazione non superiore ad una atmosfera e con cannule aventi diametro di non oltre un centimetro.
Doccia filiforme ed atomizzatore con pressione non superiore ad una atmosfera.
Apparecchi per massaggi meccanici solo a livello cutaneo e non in profondita'.
Apparecchi per massaggi elettrici solo con oscillazione orizzontale o rotazione che utilizzino unicamente accessori piatti o spazzole.
Lampade abbronzanti UV-A.
Lampade di quarzo con applicazioni combinate o indipendenti di raggi ultravioletti (UV) ed infrarossi (IR).
Apparecchi per massaggio ad aria con pressione non superiore ad una atmosfera.
Apparecchi per massaggio idrico con pressione non superiore ad una atmosfera.
Scaldacera per cerette.
Rulli elettrici e manuali.
Vibratori elettrici oscillanti.
Attrezzi per ginnastica estetica.
Attrezzature per manicure e pedicure.
Apparecchi per il trattamento di calore totale o parziale.
Apparecchi per massaggio aspirante con coppe di varie misure e applicazioni in movimento, fisse e ritmate, e con aspirazione non superiore ad una atmosfera.
Apparecchi per massaggi meccanici picchiettanti.
Apparecchi per massaggi elettrici picchiettanti.
Stimolatore a luce blu con tutti gli elettrodi per uso estetico (alta frequenza).
Apparecchi per ionoforesi estetica con intensita' massima sulla placca di 1 mA ogni 10 centimetri quadrati.
Depilatori elettrici ed elettronici.
Apparecchi per massaggi subacquei.
Apparecchi per presso massaggio.
Elettrostimolatore ad impulsi.
Apparecchi per massaggi ad aria con pressione superiore ad una atmosfera.
Laser estetico.
Saune.