Consiglio regionale
del Piemonte




Riferimenti normativi subiti dalla legge Riferimenti normativi attivati dalla legge Dati di iter della legge

Legge regionale 30 giugno 1992, n. 32.

Attuazione del D.P.R. 17 maggio 1988, n. 175, relativo al recepimento della Direttiva CEE n. 82/501, inerente i rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate attivita' industriali - Disciplina delle funzioni di competenza regionale.

(B.U. 8 luglio 1992, n. 28)

Art. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17

Art. 1.
(Finalita' e campo di applicazione)

1. La presente legge disciplina le modalita' di esercizio delle competenze attribuite alla Regione dal D.P.R. 17 maggio 1988, n. 175 "Attuazione della direttiva CEE n. 82/501, relativa ai rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate attivita' industriali, ai sensi della legge 16 aprile 1987, n.183", al fine anche di perseguire gli obiettivi di sicurezza negli ambienti di vita e di lavoro, di tutela dell'ambiente e di informazione dei cittadini secondo i disposti del Titolo Primo dello Statuto della Regione Piemonte.

Art. 2.
(Competenze della Regione)

1. Ai sensi del D.P.R. 17 maggio 1988, n. 175, compete alla Regione Piemonte:
a) partecipare all'attivita' degli organi consultivi indicati nell'art. 15 del D.P.R. n. 175/1988;
b) ricevere ed esaminare le dichiarazioni di cui all'art. 6 ed i progetti di nuovi impianti di cui all'art. 9 del D.P.R. n. 175/1988;
c) formulare, in ordine ai progetti di nuovi impianti, sottoposti all'obbligo di dichiarazione, eventuali osservazioni e proposte integrative;
d) trasmettere la dichiarazione del fabbricante, corredata con le eventuali osservazioni di cui alla lett. c), alle Autorita' competenti a rilasciare autorizzazioni o concessioni per l'esercizio dell'attivita' industriale;
e) chiedere, relativamente agli impianti esistenti sottoposti all'obbligo di dichiarazione, eventuali informazioni supplementari e, se del caso, formulare osservazioni circa le misure integrative o modificative esclusivamente a seguito di ispezione collegiale da parte dei rappresentanti degli Enti locali e degli Organismi pubblici interessati;
f) comunicare ai Ministeri della Sanita' e dell'Ambiente i risultati dell'esame di cui alla lett. c), ai fini della predisposizione dell'inventario nazionale delle attivita' industriali a rischio di incidente rilevante;
g) vigilare affinche' il fabbricante soggetto all'obbligo di notifica o dichiarazione dell'esercizio dell'attivita' industriale mantenga costantemente le misure di sicurezza stabilite per la prevenzione degli incidenti;
h) esercitare le funzioni conseguenti alla ricezione della copia della notifica di cui al comma 3 dell'art. 4 del D.P.R. n. 175/1988, anche al fine della formulazione del parere nell'ambito delle Conferenze previste dall'art. 16 del D.P.R. 175/1988;
i) prescrivere l'obbligo di notifica ove ricorrano le condizioni di cui al comma 5 dell'art. 4 del D.P.R. 175/1988;
l) procedere, in caso di accadimento di incidente rilevante, ai sensi dei commi 3 e 4 dell'art. 10 del D.P.R. n. 175/1988;
m) provvedere alla vigilanza sullo svolgimento dell'attivita' industriale, acquisite le conclusioni ministeriali sul rapporto di sicurezza di cui all'art. 19 del D.P.R. n. 175/1988;
n) esercitare le attribuzioni conseguenti alla ricezione delle informazioni trasmesse da parte del Prefetto ai sensi del comma 3 dell'art. 17 del D.P.R. n. 175/1988;
o) valutare ed approvare con procedure di urgenza i piani di riconversione e/o di rilocalizzazione presentati ai sensi dell'art. 14;
p) svolgere studi e ricerche sulla problematica connessa al rischio di incidente, all'uso di tecnologie e di processi produttivi piu' sicuri, al riuso ed al riciclo di scarti tossici e nocivi di lavorazione, al fine di contribuire all'introduzione di piu' elevati standards di sicurezza nel sistema delle imprese piemontesi;
q) svolgere ogni altra attivita' relativa alle finalita' e al campo di applicazione di cui all'art. 1.

Art. 3.
(Organizzazione)

1. Le competenze di cui all'art. 2 sono attribuite ai Settori regionali competenti per materia, ai sensi della l.r. 8 settembre 1986, n. 42 ed esercitate dalla Giunta Regionale mediante l'attivazione di Unita' Flessibile, determinando:
a) il responsabile dell'Unita' Flessibile ai sensi dell'art. 40 della l.r. 7 giugno 1989, n. 34;
b) la composizione e le funzioni dell'Ufficio di Segreteria;
c) l'utilizzazione del personale appartenente ai Settori regionali interessati;
d) i criteri per la stipulazione di contratti a termine, di convenzioni, o di consulenza.
2. L'Unita' Flessibile si avvale del Comitato tecnico scientifico e delle Conferenze provinciali sui rischi industriali di cui agli artt. 4 e 5.

Art. 4.
(Comitato tecnico scientifico per la sicurezza delle attivita' industriali a rischio)

1. Per lo svolgimento dei compiti consultivi e per l'attivita' di supporto nelle valutazioni tecniche di cui all'art. 2, e' istituito il Comitato tecnico scientifico per la sicurezza delle attivita' industriali a rischio.
2. Con provvedimento della Giunta regionale, previa informazione alla competente Commissione consiliare, sono definiti la composizione ed il funzionamento del Comitato, di cui fanno parte:
a) il responsabile dell'Unita' Flessibile di cui all'art. 3;
b) funzionari dei competenti uffici delle Amministrazioni provinciali del Piemonte;
c) esperti delle Unita' socio sanitarie locali (UU.SS.SS.LL.) del Piemonte, appartenenti ai servizi di Igiene e Sanita' Pubblica ed ai Laboratori di Sanita' Pubblica;
d) esperti dei Dipartimenti centrali o periferici dell'Istituto Superiore per la prevenzione e la sicurezza sul lavoro (ISPESL);
e) un rappresentante dell'Ispettorato Interregionale dei Vigili del Fuoco;
f) esperti scelti fra gli Atenei piemontesi e gli Enti pubblici e privati e Centri di ricerca di provata qualificazione scientifica in materia.
3. A ciascun componente del Comitato spetta il trattamento previsto dalla l.r. 2 luglio 1976, n. 33.
4. La Giunta puo' avvalersi della collaborazione delle Associazioni sindacali, di categoria ed ambientaliste, Atenei e Centri di ricerca.

Art. 5.
(Conferenze provinciali sui rischi industriali)

1. La Giunta regionale, in relazione agli adempimenti di cui agli artt. 7, 8, 9 e 13, istituisce a livello di una o piu' province le Conferenze provinciali sui rischi industriali composte:
a) dal Presidente della Provincia che la presiede;
b) dai Sindaci dei Comuni sul cui territorio siano insediate imprese soggette agli obblighi del D.P.R. n.175/1988 e dai Sindaci dei Comuni confinanti con i Comuni su cui insistano tali imprese;
c) dai legali rappresentanti delle UU.SS.SS.LL.;
d) da un delegato del Presidente della Giunta regionale;
e) dal responsabile dell'istruttoria sulla singola attivita' industriale;
f) da tre rappresentanti degli imprenditori nominati dalle Associazioni industriali piu' rappresentative a livello provinciale o regionale;
g) da tre rappresentanti delle Confederazioni Sindacali dei Lavoratori maggiormente rappresentative a livello nazionale;
h) da tre rappresentanti delle Associazioni ambientaliste maggiormente rappresentative a livello provinciale.
2. La Conferenza provinciale sui rischi industriali stabilisce i necessari collegamenti informativi ed operativi con il Prefetto ai fini della tutela della sicurezza della popolazione.
3. L'Unita' Flessibile invia alla Conferenza provinciale copia degli atti relativi agli adempimenti previsti dagli artt. 6,7,8 e 14 che dovranno essere esaminati entro 60 giorni, con l'indicazione di eventuali proposte.
4. La Conferenza provinciale inoltre svolge i seguenti compiti:
a) esamina i piani di emergenza predisposti dal Prefetto e coadiuva le autorita' competenti all'informazione della popolazione, dei lavoratori ed alla sperimentazione dei piani;
b) invia in caso di incidente all'Unita' Flessibile un rapporto secondo le modalita' dell'allegato 5 della direttiva CEE 82/501;
c) invia ogni anno alla regione un rapporto sull'attivita' svolta.
5. Ai componenti delle Conferenze provinciali spetta il trattamento previsto dalla l.r. n. 33/1976.

Art. 6.
(Notifica)

1. La Giunta regionale, ai fini della partecipazione regionale alla Conferenza di cui ai commi 4 e 5 dell'art. 18 del D.P.R.
n. 175/1988, effettua tramite l'Unita' Flessibile un esame della notifica e del rapporto di sicurezza ad essa allegato di ogni azienda oggetto di istruttoria in sede ministeriale.
2. La Giunta regionale informa il Sindaco del Comune interessato del ricevimento in copia della notifica.
3. La Giunta regionale, inoltre, esamina le notifiche relative agli impianti interessati alla definizione delle aree ad elevata concentrazione di attivita' industriali ed alla predisposizione dei piani di emergenza d'area secondo quanto previsto dall'art. 12, comma 3, lett. d), del D.P.R. n. 175/1988.

Art. 7.
(Dichiarazione)

1. L'esercizio dei compiti connessi con la dichiarazione di cui all'art. 6 del D.P.R. n. 175/1988 e' svolto dall'Unita' Flessibile di cui all'art. 3 della presente legge.
2. Tali compiti riguardano, in particolare:
a) la ricezione e la registrazione della dichiarazione, nonche' la verifica della corrispondenza a quanto previsto nell'art. 6 del D.P.R. n. 175/1988;
b) l'acquisizione delle eventuali informazioni mancanti o insufficienti;
c) l'acquisizione del parere della Conferenza provinciale interessata;
d) la verifica delle informazioni, tramite sopralluogo sull'impianto;
e) la valutazione tecnica della sicurezza e del livello di rischio di incidenti rilevanti;
f) la formulazione delle valutazioni conclusive sulla base delle risultanze dell'istruttoria, con eventuali indicazioni e osservazioni sulle ulteriori misure di sicurezza da adottare.
3. La Giunta regionale informa il Sindaco del Comune interessato del ricevimento della dichiarazione.
4. I relativi provvedimenti sono adottati entro 90 giorni dalla ricezione della dichiarazione o della documentazione integrativa eventualmente richiesta, con Decreto del Presidente della Giunta regionale, e comunicati ai soggetti istituzionali interessati, in particolare, al Sindaco ed al Prefetto competenti per territorio.

Art. 8.
(Nuove attivita' industriali)

1. Tutti i fabbricanti che intendano iniziare, ampliare, modificare attivita' industriali o impianti che ricadano nel campo di applicazione dell'art. 6 del D.P.R. n. 175/1988, devono inoltrare la documentazione prevista alla Giunta regionale, se soggetti all'obbligo della dichiarazione.
2. Copia della documentazione relativa alla notifica o alla dichiarazione di nuove attivita' industriali deve essere inviata al Sindaco, unitamente alle istanze per autorizzazioni e notifiche previste dalla normativa vigente in materia di edilizia, urbanistica, tutela dell'ambiente, igiene pubblica, sicurezza sul lavoro.

Art. 9.
(Funzioni ispettive)

1. La Giunta regionale esercita le funzioni di vigilanza sull'applicazione delle misure di sicurezza per la prevenzione degli incidenti rilevanti, avvalendosi delle strutture di cui agli artt. 3 e 4.
2. La Giunta regionale, al fine di esercitare le funzioni di vigilanza nei confronti delle aziende soggette agli obblighi di cui al D.P.R. n.
175/1988, si avvale direttamente dei servizi di Igiene e Sanita' Pubblica e dei Laboratori di Sanita' Pubblica. Sono fatte salve le competenze di legge relative all'igiene e sicurezza sul lavoro e alla prevenzione incendi.
3. La Giunta regionale puo' altresi' individuare propri operatori addetti allo svolgimento delle funzioni di vigilanza, in conformita' a quanto previsto dal comma 3 dell'art. 20 del D.P.R. n. 175/1988;
tali operatori sono muniti di documento di riconoscimento ed hanno funzioni analoghe a quelle degli Ispettori nominati ai sensi dell'art. 20 del D.P.R. n. 175/1988.
4. Gli atti di cui al comma 6 dell'art. 21 del D.P.R. n. 175/1988, sono adottati con decreto del Presidente della Giunta regionale.

Art. 10.
(Pronto intervento)

1. Presso i Laboratori di Sanita' Pubblica di cui alla l.r. 23 dicembre 1988, n. 49, attraverso l'istituto contrattuale della pronta disponibilita', e' garantito il pronto intervento per fronteggiare eventuali situazioni di emergenza comportanti grave pericolo per la salute pubblica e l'integrita' ambientale nonche' per soddisfare le richieste dei competenti Organi della Protezione Civile.

Art. 11.
(Sistema informativo regionale)

1. E' istituito il registro regionale delle attivita' industriali a rischio di incidente rilevante.
2. La Giunta regionale, per l'esercizio dei compiti previsto dalla presente legge, si avvale di banche dati e di modelli di simulazione inerenti le problematiche della sicurezza e della tutela della salute pubblica, anche in collaborazione con l'Istituto Superiore di Sanita' e l'ISPESL.
3. Il sistema informativo di cui al comma 2 e' messo a disposizione delle Sezioni operative di pronto intervento di cui all'art. 10, delle Conferenze di cui all'art. 5, dell'Osservatorio regionale di cui all'art. 15.

Art. 12.
(Formazione del personale)

1. I programmi per la formazione del personale della Regione e del Servizio sanitario contengono apposite prescrizioni per l'organizzazione di idonei corsi di formazione e di aggiornamento, a carattere obbligatorio, per il personale addetto ai compiti della presente legge.

Art. 13.
(Informazione della popolazione)

1. La Giunta regionale, avvalendosi delle strutture di cui agli artt. 3, 4 e 5 ed i Servizi di Igiene e Sanita' Pubblica competenti per territorio coadiuva e supporta l'attivita' dei Prefetti e dei Sindaci nel fornire alle popolazioni interessate le notizie di cui al comma 3 dell'art. 11 del D.P.R. n. 175/1988.

Art. 14.
(Riconversione e rilocalizzazione)

1. La Regione, qualora valuti incompatibile la presenza di una attivita' produttiva con le esigenze della tutela della salute umana, predispone, in collaborazione con le aziende interessate e, sentite le rappresentanze dei lavoratori, una proposta di riconversione o di rilocalizzazione della suddetta attivita', trasmettendola alla Conferenza provinciale competente per l'esame e la formulazione di eventuali osservazioni.
2. La Regione, congiuntamente al piano definitivo di riconversione o rilocalizzazione, stipula, nell'ambito di quanto disposto dalla legge 8 giugno 1990, n. 142 e dalla l.r. 5 dicembre 1977, n. 56 e successive modifiche ed integrazioni, una convenzione con l'impresa e gli Enti locali interessati riguardante le implicazioni urbanistiche, occupazionali, finanziarie ed organizzative che impegnano le rispettive parti per la realizzazione del piano.

Art. 15.
(Osservatorio permanente per la sicurezza industriale e ambientale e per la riconversione ecologica)

1. Al fine di svolgere le ricerche sulla sicurezza degli ambienti di vita o di lavoro e sulla riconversione ecologica dell'apparato produttivo, nonche' per svolgere compiti di supporto agli organi istituzionali della Regione, il Consiglio regionale promuovera' la costituzione di un Osservatorio permanente per la sicurezza industriale e ambientale e la riconversione ecologica, in collaborazione con gli Atenei piemontesi, Finpiemonte, gli Istituti di ricerca, le Associazioni sindacali, di categoria e ambientaliste.

Art. 16.
(Sanzioni)

1. Nel caso di inosservanza delle norme previste nella presente legge, si fa rinvio alle disposizioni di cui all'art. 21 del D.P.R. n. 175/1988.

Art. 17.
(Norme finanziarie)

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione dell'art. 3 si provvede ai sensi della legge regionale in materia di collaborazioni esterne.
2. Agli oneri di cui agli artt. 4 e 5 stimati in lire trentamilioni per l'anno finanziario 1992 si fa fronte con gli stanziamenti iscritti nei pertinenti capitoli del Bilancio di previsione per l'anno 1992.