Consiglio regionale
del Piemonte




Riferimenti normativi subiti dalla legge Riferimenti normativi attivati dalla legge Dati di iter della legge

Legge regionale 14 gennaio 1992, n. 3.

Istituzione della Riserva naturale orientata delle Baragge.

(B.U. 22 gennaio 1992, n. 4)

Art. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
All. A.

Art. 1.
(Istituzione della Riserva naturale)

1. Ai sensi della legge regionale 22 marzo 1990, n. 12, e' istituita con la presente legge la Riserva naturale orientata delle Baragge.

Art. 2.
(Confini)

1. I confini della Riserva naturale orientata delle Baragge, suddivisa in nuclei ed incidente sui Comuni di Brusnengo, Candelo, Castelletto Cervo, Cavaglio d'Agogna, Cavallirio, Cossato, Cureggio, Fontaneto d'Agogna, Gattinara, Ghemme, Lenta, Lozzolo, Masserano, Roasio, Romagnano Sesia e Rovasenda, sono individuati nell'allegata planimetria in scala 1:25000, facente parte integrante della presente legge.
2. I confini della Riserva sono delimitati da tabelle da collocarsi in modo che siano visibili da ogni punto di accesso e che da ogni tabella siano visibili le due contigue e portanti la scritta "Regione Piemonte - Riserva naturale orientata delle Baragge".
3. Le tabelle debbono essere mantenute in buono stato di conservazione e di leggibilita'.

Art. 3.
(Finalita')

1. Nell'ambito ed a completamento dei principi generali indicati all'articolo 1 della legge regionale 22 marzo 1990, n. 12, le finalita' dell'istituzione della Riserva naturale orientata delle Baragge sono cosi' specificate:
a) tutelare e conservare il particolare ambiente baraggivo anche attraverso interventi di recupero ambientale e di ripristino di aree che abbiano subito modificazioni reversibili;
b) consentire, qualificare e valorizzare le attivita' agricole presenti nell'area;
c) assicurare la fruizione dell'area a fini culturali, scientifici e ricreativi, compatibilmente con le attivita' agricole presenti.

Art. 4.
(Gestione)

1. Le funzioni di direzione e di amministrazione delle attivita' necessarie per il conseguimento delle finalita' di cui all'articolo 3 sono esercitate da apposito Ente strumentale della Regione Piemonte dotato di personalita' giuridica di diritto pubblico.
2. L'organizzazione amministrativa dell'Ente di gestione e' quella definita al Capo II della legge regionale 22 marzo 1990, n. 12, in quanto applicabile.
3. Il Consiglio Direttivo dell'Ente di gestione della Riserva naturale orientata delle Baragge e' cosi' composto:
a) un rappresentante per ciascuno dei Comuni di Brusnengo, Candelo, Castelletto Cervo, Cavaglio d'Agogna, Cavallirio, Cossato, Cureggio, Fontaneto d'Agogna, Gattinara, Ghemme, Lenta, Lozzolo, Masserano, Roasio, Romagnano Sesia e Rovasenda;
b) tre membri nominati dal Consiglio Regionale con esperienza in materia agronomica, botanica e zoologica;
c) un membro nominato dalla Provincia di Vercelli ed uno nominato dalla Provincia di Novara su designazione delle Organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello regionale;
d) un membro nominato dalla Provincia di Vercelli ed uno nominato dalla Provincia di Novara su designazione delle Associazioni ambientaliste rappresentative a livello regionale.

Art. 5.
(Personale)

1. L'ordinamento e la pianta organica del personale della Riserva sono disciplinati con legge regionale, sentito l'Ente di cui all'articolo 4.

Art. 6.
(Vincoli e permessi)

1. Sull'intero territorio della Riserva naturale orientata delle Baragge, oltre al rispetto delle leggi statali e regionali in materia di tutela dell'ambiente, della flora e della fauna, nonche' delle leggi sulla caccia e sulla pesca, e' fatto divieto di:
a) aprire e coltivare cave di qualsiasi natura;
b) aprire nuove discariche;
c) esercitare l'attivita' venatoria: sono comunque consentiti gli interventi non costituenti attivita' venatoria e previsti dalla legge regionale 8 giugno 1989, n. 36, con particolare riferimento alle catture;
d) alterare e modificare le condizioni naturali di vita degli animali;
e) danneggiare o distruggere i vegetali di ogni specie e tipo, fatte salve le operazioni connesse alle attivita' agro-silvo-pastorali;
f) abbattere o comunque danneggiare gli alberi che abbiano particolare valore ambientale o scientifico che sono definiti ed individuati dal Piano di cui all'articolo 9;
g) esercitare attivita' ricreative e sportive con mezzi meccanici fuori strada;
h) costruire nuove strade ed ampliare le esistenti, fatti salvi il collegamento della Superstrada pedemontana e le strade necessarie allo svolgimento delle attivita' agricole;
i) effettuare interventi di demolizione di edifici o di costruzione di nuovi edifici o strutture stabili o temporanee che possano alterare le caratteristiche ambientali e paesistiche dei luoghi.
2. Sull'intero territorio della Riserva naturale e' comunque consentito:
a) svolgere le attivita' agricole e provvedere agli interventi funzionali migliorativi e di qualificazione delle attivita' stesse, interventi che dovranno essere previsti dal Piano di cui all'articolo 9;
b) effettuare gli interventi tecnici finalizzati a raggiungere e conservare l'equilibrio faunistico ed ambientale previsti dalla legge regionale 8 giugno 1989, n. 36, e richiamati al comma 1, sub c), del presente articolo;
c) effettuare i tagli boschivi nei limiti consentiti e con le procedure previste dalla legge regionale 4 settembre 1979, n. 57.
3. Fino all'approvazione del Piano di cui all'articolo 9, ogni intervento di modificazione dello stato attuale dei luoghi e' sottoposto a preventiva autorizzazione del Presidente della Giunta Regionale.
4. Le norme relative al mantenimento dell'ambiente naturale sono previste dal Piano di cui al successivo articolo 9.

Art. 7.
(Sanzioni)

1. Le violazioni ai divieti di cui alle lettere a) e b), comma 1, dell'articolo 6 comportano la sanzione amministrativa da un minimo di L. 3.000.000 ad un massimo di L. 5.000.000 per ogni 10 mc. di materiale rimosso o depositato.
2. Per le violazioni al divieto di cui alla lettera c), comma 1, dell'articolo 6 si applicano le sanzioni previste dalle leggi in materia di caccia.
3. Le violazioni ai divieti di cui alle lettere d), e) e g), comma 1, del precedente articolo 6 comportano la sanzione amministrativa da un minimo di L. 25.000 ad un massimo di L. 250.000.
4. Le violazioni al divieto di cui alla lettera f), comma 1, dell'articolo 6 comportano la sanzione amministrativa da un minimo di L. 25.000 ad un massimo di L. 250.000, nel caso di danneggiamento, e da un minimo di L. 250.000 ad un massimo di L. 2.500.000, nel caso di abbattimento.
5. Le violazioni ai divieti di cui alle lettere h) e i), comma 1, ed alle limitazioni di cui al comma 3 del precedente articolo 6 comportano le sanzioni amministrative previste dalle vigenti leggi in materia urbanistica.
6. I tagli boschivi effettuati in difformita' della previsione di cui all'articolo 12 della legge regionale 4 settembre 1979, n. 57, comportano la sanzione amministrativa da un minimo di L. 1.000.000 ad un massimo di L. 5.000.000 per ogni ettaro o frazione di ettaro su cui e' stato effettuato il taglio boschivo.
7. Le violazioni ai divieti richiamati ai commi 1, 4, 5 e 6 del presente articolo comportano, oltre alle sanzioni amministrative previste, l'obbligo del ripristino che dovra' essere realizzato in conformita' alle disposizioni formulate in apposito decreto del Presidente della Giunta Regionale.
8. Ai sensi della legge regionale 2 marzo 1984, n. 15, per l'accertamento delle violazioni e l'applicazione delle sanzioni previste dalla presente legge si applicano le norme ed i principi di cui al Capo I della legge 24 novembre 1989, n. 689.
9. Le somme riscosse ai sensi del presente articolo e quelle riscosse ai sensi delle norme contenute nel Piano naturalistico di cui all'articolo 9 sono introitate nel bilancio della Regione.

Art. 8.
(Vigilanza)

1. La vigilanza della Riserva naturale orientata delle Baragge e' affidata:
a) al personale di sorveglianza della Riserva previsto nell'ordinamento e pianta organica di cui al precedente articolo 5;
b) agli agenti di Polizia locale, urbana e rurale, alle guardie di caccia e pesca, al Corpo Forestale dello Stato.

Art. 9.
(Piano naturalistico)

1. La Riserva naturale orientata delle Baragge e' oggetto di apposito Piano naturalistico redatto ed approvato secondo le procedure richiamate all'articolo 25 della legge regionale 22 marzo 1990, n. 12.
2. Il Piano naturalistico deve contenere, oltre a quanto espressamente stabilito dall'articolo 7 della legge regionale 57/79, anche norme ed indirizzi relativi alla edificabilita' ed all'uso del suolo: tali norme ed indirizzi sono prevalenti nei confronti di eventuali norme difformi degli strumenti urbanistici comunali.

Art. 10.
(Finanziamenti per le opere di tabellazione)

1. Per gli oneri relativi alle opere di tabellazione di cui al precedente articolo 2, previsti in L. 2.000.000, si provvede mediante lo stanziamento di cui al capitolo 7930 del bilancio di previsione della spesa per l'anno 1992.

Art. 11.
(Finanziamenti per la gestione)

1. Agli oneri per la gestione della Riserva naturale orientata delle Baragge, si provvede mediante istituzione, nello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1992, di apposito capitolo con la denominazione "Assegnazione regionale per le spese di gestione della Riserva naturale orientata delle Baragge".
2. Lo stanziamento di competenza e di cassa del capitolo di cui al comma 1° e' stabilito con la legge regionale di approvazione del bilancio per l'anno 1992.

Art. 12.
(Entrate)

1. I proventi delle sanzioni di cui al precedente articolo 7 sono iscritti al capitolo 2230 dello stato di previsione delle entrate del bilancio per l'anno finanziario 1992 ed ai corrispondenti capitoli dei bilanci successivi.

Allegato A.

Allegato: Planimetria
OMISSIS