Consiglio regionale
del Piemonte




Riferimenti normativi subiti dalla legge Riferimenti normativi attivati dalla legge Dati di iter della legge

Legge regionale 14 gennaio 1992, n. 1.

Istituzione del Parco naturale di Stupinigi.

(B.U. 22 gennaio 1992, n. 4)

Art. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
All. A.

Art. 1.
(Istituzione del Parco naturale)

1. Ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 22 marzo 1990, n. 12, e' istituito, con la presente legge, il Parco naturale di Stupinigi.

Art. 2.
(Confini)

1. I confini del Parco naturale di Stupinigi, incidente sui Comuni di Candiolo, Nichelino e Orbassano, sono individuati nell'allegata planimetria in scala 1:10000, facente parte integrante della presente legge.
2. L'area individuata a tratteggio nella planimetria allegata e' classificata "zona di salvaguardia" a diretta gestione dell'Ordine dei S.S. Maurizio e Lazzaro: sull'area medesima si applicano le vigenti norme di tutela ambientale con particolare riferimento alle leggi 1 giugno 1939, n. 1089, e 29 giugno 1939, n. 1497, ed agli strumenti di pianificazione territoriale previsti all'articolo 1 bis della legge 8 agosto 1985, n. 431.
3. L'area individuata con la lettera A nella planimetria allegata alla presente legge e' fin d'ora destinata ad ospitare strutture sanitarie e di ricerca ed attrezzature per l'utilizzazione delle strutture medesime e per la fruizione del Parco.
4. Con la redazione del Piano di area di cui al successivo articolo 9 possono essere individuate aree interne al Parco con differenti classificazioni cosi' come stabilite all'articolo 5 della legge regionale 22 marzo 1990, n. 12.
5. I confini del Parco naturale sono opportunamente segnalati in modo visibile lungo il perimetro dell'area e sui punti di accesso.
6. La segnaletica perimetrale deve essere mantenuta, a cura dell'Ente di gestione del Parco, in buono stato di conservazione e di visibilita'.

Art. 3.
(Finalita')

1. Nell'ambito ed a completamento dei principi generali di cui all'articolo 1 della legge regionale 22 marzo 1990, n. 12, le finalita' dell'istituzione del Parco naturale di Stupinigi sono le seguenti:
a) tutelare e conservare le caratteristiche naturali, ambientali, paesaggistiche e storiche ed artistiche dei luoghi, allo scopo di riqualificare e valorizzare l'unita' ambientale e storica dell'area;
b) valorizzare e qualificare le attivita' agricole e forestali, nel rispetto delle caratteristiche tradizionali del paesaggio rurale;
c) organizzare il territorio, mantenendo le attivita' agricole e promuovendo le relative attivita' produttive, ai fini culturali, scientifici, didattici e ricreativi anche attraverso l'eliminazione del traffico veicolare motorizzato di transito e la concreta attuazione di progetti di modificazione della viabilita' riguardanti il concentrico di Stupinigi in tal senso orientati;
d) tutelare le specie vegetali presenti anche attraverso interventi tesi a garantire un equilibrato rapporto con le specie animali.

Art. 4.
(Gestione)

1. Le funzioni di direzione e di amministrazione delle attivita' necessarie per il conseguimento delle finalita' di cui all'articolo 3 sono esercitate da apposito Ente strumentale della Regione Piemonte dotato di personalita' giuridica di diritto pubblico.
2. L'Organizzazione amministrativa dell'Ente di gestione e' quella definita al Capo II della legge regionale 22 marzo 1990, n. 12, in quanto applicabile tenuto conto della natura giuridica dell'Ordine dei S.S. Maurizio e Lazzaro;
3. Il Consiglio Direttivo dell'Ente di gestione del Parco naturale di Stupinigi e' cosi' composto:
a) sei membri nominati dall'Ordine dei S.S. Maurizio e Lazzaro;
b) quattro rappresentanti della Regione nominati dal Consiglio Regionale, garantendo la partecipazione delle minoranze.
4. Alle riunioni degli Organi dell'Ente partecipano, con funzioni consultive, il Presidente dell'Ordine dei S.S. Maurizio e Lazzaro, il Soprintendente per i Beni Ambientali e Architettonici del Piemonte e l'Assessore regionale ai Parchi naturali o loro delegati.
5. L'Ordine dei S.S. Maurizio e Lazzaro conserva la proprieta' dei beni assoggettati al regime di salvaguardia del Parco naturale, nonche' mantiene la propria autonomia in ordine alla gestione del patrimonio immobiliare di interesse storico-culturale.
6. All'Ordine dei S.S. Maurizio e Lazzaro e' garantito lo svolgimento delle attivita' agricole effettuate direttamente o tramite affittuari, coerentemente con le finalita', le politiche di tutela e gli strumenti di pianificazione del Parco, nonche' l'esercizio di quelle attivita' che, non ostative e non in contrasto con gli scopi istitutivi del Parco, possano determinare una efficace gestione della proprieta'.
7. Al fine di assicurare la partecipazione dei Comuni interessati alla gestione del Parco, l'Ente provvede alla loro consultazione in merito al programma annuale di interventi.

Art. 5.
(Vincoli e permessi)

1. Sul territorio del Parco naturale di Stupinigi, fatta eccezione per la Zona di salvaguardia, oltre al rispetto delle leggi statali e regionali in materia di tutela dell'ambiente, della flora e della fauna, nonche' delle leggi sulla caccia e sulla pesca, e' fatto divieto di:
a) aprire e coltivare cave di qualsiasi natura;
b) esercitare l'attivita' venatoria;
c) alterare e modificare le condizioni naturali di vita degli animali;
d) danneggiare e distruggere i vegetali di ogni specie e tipo, fatte salve le normali operazioni connesse all'attivita' agricola, alla selvicoltura ed alla manutenzione delle aree attrezzate per la fruizione e della viabilita' interna;
e) costruire nuove strade ed ampliare le esistenti fatte salve le iniziative connesse al conseguimento dei fini del Parco ed alla eliminazione del traffico veicolare motorizzato di transito dal contesto storico del Parco;
f) esercitare attivita' ricreative e sportive con mezzi meccanici fuori strada e percorsi equestri al di fuori di quelli appositamente predisposti;
g) effettuare, in assenza del Piano di area di cui al successivo articolo 9 e se non espressamente previsti dal Piano medesimo, interventi di demolizione di edifici esistenti o di costruzione di nuovi edifici o strutture, stabili o temporanee, con esclusione di quanto previsto al successivo comma 2 e fatto salvo quanto previsto al successivo comma 5.
2. Le attivita' agricole presenti nel Parco possono essere esercitate nell'ambito della loro localizzazione alla data di entrata in vigore della presente legge ed ampliarsi nelle aree non boscate: i fabbricati agricoli esistenti possono essere ampliati, fino all'approvazione del Piano di area, nei limiti stabiliti dagli strumenti urbanistici vigenti o attraverso strumenti urbanistici esecutivi in deroga, adottati dai Comuni in variante alle norme dei propri strumenti urbanistici, previa autorizzazione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431. E' fatto salvo quanto stabilito dal comma 6 dell'articolo 4.
3. Sono sempre consentiti gli interventi finalizzati a raggiungere e conservare l'equilibrio faunistico ed ambientale previsti dalla legge regionale 8 giugno 1989, n. 36.
4. L'uso del suolo e l'edificabilita' consentiti nel territorio del Parco devono corrispondere ai fini di cui al precedente articolo 3 e sono definiti dagli strumenti urbanistici e dal Piano di area di cui al successivo articolo 9.
5. Sino all'approvazione del Piano di cui al comma precedente, entro i limiti previsti dagli strumenti urbanistici vigenti, e' consentito ripristinare i fabbricati esistenti, vincolandone l'uso ai fini di cui al precedente articolo 3.
6. Le norme relative alla gestione del patrimonio boschivo sono fissate in apposito Piano di assestamento forestale redatto ai sensi della legge regionale 4 settembre 1979, n. 57: fino all'approvazione del piano di assestamento, i tagli boschivi sono regolati in base alle norme di cui all'articolo 12 della legge medesima.
7. L'area del Parco naturale di Stupinigi e' soggetta a Piano naturalistico a norma dell'articolo 8 della legge regionale 4 settembre 1979, n. 57.

Art. 6.
(Sanzioni)

1. Le violazioni al divieto di cui alla lettera a), comma 1, dell'articolo 5 comportano la sanzione amministrativa da un minimo di L. 3.000.000 ad un massimo di L. 5.000.000 per ogni mc. di materiale rimosso.
2. Per le violazioni al divieto di cui alla lettera b), comma 1, dell'articolo 5 si applicano le sanzioni previste dalle vigenti leggi in materia di caccia.
3. Le violazioni ai divieti di cui alle lettere c), d) ed f), comma 1, dell'articolo 5 comportano la sanzione amministrativa da un minimo di L. 25.000 ad un massimo di L. 250.000.
4. Le violazioni al divieto di cui alla lettera e), comma 1, ed a quanto previsto dai commi 2 e 5 dell'articolo 5 comportano le sanzioni previste dalle vigenti leggi in materia urbanistica e di tutela del paesaggio.
5. I tagli boschivi effettuati in difformita' dalla previsione di cui all'articolo 12 della legge regionale 4 settembre 1979, n. 57, comportano la sanzione amministrativa da un minimo di L. 1.000.000 ad un massimo di L. 5.000.000 per ogni ettaro o frazione di ettaro su cui e' stato effettuato il taglio boschivo.
6. Le violazioni ai divieti richiamati ai commi 1, 4 e 5 del presente articolo comportano, oltre alle sanzioni amministrative previste, l'obbligo del ripristino che dovra' essere realizzato in conformita' alle disposizioni formulate in apposito decreto del Presidente della Giunta Regionale, nonche' il risarcimento degli eventuali danni causati alla proprieta'.
7. Ai sensi della legge regionale 2 marzo 1984, n. 15, per l'accertamento delle violazioni e l'applicazione delle sanzioni previste dalla presente legge si applicano le norme ed i principi di cui al Capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689.
8. Le somme riscosse ai sensi del presente articolo sono introitate nel bilancio della Regione.

Art. 7.
(Personale)

1. L'ordinamento e la pianta organica del personale del Parco naturale sono disciplinati con legge regionale, sentito l'Ente di cui all'articolo 4.

Art. 8.
(Vigilanza)

1. La vigilanza del Parco naturale di Stupinigi e' affidata:
a) al personale di sorveglianza previsto nell'ordinamento e pianta organica di cui al precedente articolo 7;
b) al personale di cui ai commi 6 e 7 dell'articolo 3 della legge regionale 22 marzo 1990, n. 12, previa convenzione da stipularsi tra l'Ente di gestione del Parco e gli Enti di appartenenza;
c) al personale dell'Ordine dei S.S. Maurizio e Lazzaro avente compiti di vigilanza e controllo, limitatamente alle proprieta' dell'Ordine.

Art. 9.
(Piano di area)

1. La Giunta Regionale predispone, di intesa con l'Ordine dei S.S. Maurizio e Lazzaro, un Piano di area del Parco naturale, costituente a tutti gli effetti stralcio del Piano Terroriale, formato ed approvato secondo la procedura di cui ai commi successivi.
2. La Giunta Regionale, entro 18 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, predispone ed adotta il Piano di area che trasmette ai Comuni interessati ed alla Provincia di Torino, i quali debbono provvedere alla sua pubblicizzazione mediante notizia sui rispettivi Albi pretori, e ne da' notizia sul Bollettino Ufficiale della Regione con l'indicazione della sede in cui chiunque puo' prendere visione degli elaborati.
3. Entro 90 giorni i soggetti di cui al comma precedente fanno pervenire le loro osservazioni alla Giunta Regionale. Entro lo stesso termine gli Enti pubblici, le organizzazioni e le Associazioni economiche, culturali e sociali, le Amministrazioni dello Stato e le Aziende a partecipazione pubblica interessate nonche' chiunque lo ritenga opportuno possono far pervenire le proprie osservazioni alla Giunta Regionale.
4. La Giunta Regionale, entro i successivi 90 giorni, esaminate le osservazioni di cui al comma precedente, provvede alla predisposizione degli elaborati definitivi del Piano di area e, sentito il Comitato Urbanistico Regionale e la Commissione regionale per la tutela e la valorizzazione dei beni culturali ed ambientali, sottopone gli atti al Consiglio Regionale per l'approvazione.
5. Le indicazioni contenute nel Piano di area e le relative norme di attuazione sono efficaci e vincolanti dalla data di entrata in vigore della deliberazione del Consiglio Regionale che lo approva e si sostituiscono ad eventuali previsioni difformi degli strumenti urbanistici vigenti.
6. Dalla data di adozione del Piano di area si applicano le misure di salvaguardia previste per il Piano Territoriale dalla normativa urbanistica vigente.
7. L'adeguamento degli strumenti urbanistici comunali alle previsioni del Piano di area avviene nei termini e nei modi previsti all'articolo 8 della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 10.
(Finanziamenti per la segnaletica perimetrale)

1. Agli oneri relativi alle opere di segnaletica perimetrale di cui al precedente articolo 2, previsti in L. 2.000.000, si provvede mediante lo stanziamento di cui al capitolo 7930 del bilancio di previsione della spesa per l'anno 1992.

Art. 11.
(Finanziamenti per la gestione)

1. Agli oneri per la gestione del Parco naturale di Stupinigi, si provvede mediante istituzione, nello stato di previsione della spesa per l'anno 1992, di apposito capitolo con la denominazione "Assegnazione regionale per le spese di gestione del Parco naturale di Stupinigi".
2. Lo stanziamento di competenza e di cassa del capitolo di cui al comma precedente e' stabilito con la legge regionale di approvazione del bilancio per l'anno 1992.

Art. 12.
(Entrate)

1. I proventi derivanti dalle sanzioni di cui al precedente articolo 6 sono iscritti al capitolo 2230 dello stato di previsione delle entrate del bilancio per l'anno finanziario 1992 ed ai corrispondenti capitoli dei bilanci successivi.

Allegato A.

Allegato: Planimetria
OMISSIS