Consiglio regionale
del Piemonte




Riferimenti normativi subiti dalla legge Riferimenti normativi attivati dalla legge Dati di iter della legge

Legge regionale 16 dicembre 1991, n. 59.

Norme per il funzionamento del Comitato regionale per il servizio radiotelevisivo.

(B.U. 27 dicembre 1991, n. 52)

Art. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11

Art. 1.
(Finalita')

1. In attuazione dell'art. 7 della legge 6 agosto 1990, n. 223, la presente legge disciplina il funzionamento del Comitato regionale per il servizio radiotelevisivo del Piemonte.

Art. 2.
(Composizione, elezione e durata, regolamento interno)

1. Il Consiglio Regionale elegge all'inizio della legislatura, con voto limitato a due terzi, il Comitato regionale per il servizio radiotelevisivo del Piemonte, formato da nove componenti scelti fra esperti di comunicazione radiotelevisiva.
2. Il Comitato elegge nel suo seno il Presidente, a maggioranza assoluta dei componenti, e due vice Presidenti. Per l'elezione dei vice Presidenti ciascun componente del Comitato vota un solo nominativo. Risultano eletti i due candidati che hanno ottenuto piu' voti.
3. I componenti del Comitato sono rieleggibili una sola volta.
Il Presidente del Comitato non e', come tale, rieleggibile.
4. Il Comitato dura in carica fino al termine della legislatura regionale e continua ad esercitare i propri compiti fino all'insediamento del nuovo Comitato.
5. Per la sua organizzazione il Comitato si dota di un regolamento interno, approvato a maggioranza assoluta dei componenti.

Art. 3.
(Incompatibilita')

1. La carica di componente del Comitato radiotelevisivo e' incompatibile con quella di Consigliere regionale.
2. Per tutta la durata del mandato i componenti del Comitato non possono esercitare, a pena di decadenza, alcun tipo di attivita' professionale per societa' o imprese operanti nel settore radiotelevisivo pubblico o privato.
3. All'atto dell'accettazione della nomina, i componenti eletti sono tenuti a dichiarare le eventuali attivita', di cui al comma 2, nonche' la loro avvenuta cessazione.

Art. 4.
(Funzioni)

1. Il Comitato regionale per il servizio radiotelevisivo del Piemonte e' organo di consulenza del Consiglio e della Giunta Regionale in materia radiotelevisiva, in particolare per quanto riguarda i compiti assegnati alla Regione dalla legge 6 agosto 1990, n. 223. In tale ambito il Comitato:
a) esprime il proprio parere agli Organi regionali e collabora alla proposizione di eventuali ipotesi diverse sullo schema di piano di assegnazione delle frequenze, trasmesso dal Ministero delle Poste alla Regione, cosi' come previsto dall'art. 3, comma 14, della legge 223/1990;
b) collabora all'adeguamento (o all'adozione) del piano territoriale di coordinamento per la localizzazione degli impianti di diffusione previsti dal piano di assegnazione, di cui all'art. 3, comma 19, della legge 223/1990;
c) esprime il proprio parere agli Organi regionali sulla destinazione di fondi per la pubblicita' sulle emittenti private locali, di cui all'art. 9, comma 1, della legge 223/1990;
d) esprime il proprio parere agli Organi regionali sui provvedimenti che la Regione stessa puo' adottare per disporre agevolazioni a favore della radiodiffusione comunitaria in ambito locale, ai sensi dell'art. 23, comma 2, della legge 223/1990.
2. Il Comitato formula proposte al Consiglio di amministrazione della concessionaria pubblica tramite la Direzione della sede regionale in merito a programmazioni regionali che possono essere trasmesse sia in ambito nazionale che regionale; in particolare, tali proposte riguardano la normale programmazione radiofonica e, laddove prevista, quella televisiva regionale.
3. Il Comitato regola l'accesso radiofonico e televisivo regionale, secondo le norme della Commissione parlamentare per l'indirizzo e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, in relazione alla programmazione definita con la concessionaria pubblica.
4. Il Comitato definisce i contenuti e coordina l'attuazione delle collaborazioni e convenzioni che la Regione stipula con la sede regionale della concessionaria pubblica e con i concessionari privati in ambito locale.
5. Il Comitato esercita le attivita' che possono essergli richieste dal Ministero delle Poste e dal Garante per la radiodiffusione e l'editoria, secondo quanto previsto dall'art. 7, comma 5, della legge 223/1990. In relazione a dette funzioni il Comitato censisce le imprese radiotelevisive operanti in ambito regionale e segue le rilevazioni e pubblicazioni degli indici di ascolto delle emittenti e reti radiofoniche e televisive pubbliche e private.
6. Il Comitato intrattiene rapporti con il Consiglio consultivo degli utenti, di cui all'art. 28 della legge 223/1990, con la Commissione nazionale per la parita' e le pari opportunita' tra uomo e donna, di cui alla legge 164/1990, per quanto previsto dall'art. 11 della legge 223/1990, e con la Commissione regionale per la realizzazione delle pari opportunitą fra uomo e donna, di cui alla legge regionale 46/1986.
7. Il Comitato assume ogni opportuna iniziativa in sede regionale, al fine di stimolare e sviluppare la formazione e la ricerca sui temi e problemi della comunicazione radiotelevisiva, nei suoi aspetti politici, giuridici, economici e sociali, anche attraverso la proposta di apposite convenzioni con le Universita' e le strutture universitarie.

Art. 5.
(Forme di partecipazione)

1. Il Comitato radiotelevisivo attua idonee forme di partecipazione con le associazioni delle emittenti private operanti nella regione, con le Associazioni degli utenti e con tutti quei soggetti che sono interessati alla comunicazione radiotelevisiva, attraverso incontri periodici e consultazioni sugli atti ed i pareri fondamentali, che la presente legge gli demanda, anche attraverso l'istituzione di conferenze regionali sull'informazione e le comunicazioni di massa.

Art. 6.
(Funzionamento)

1. Al funzionamento del Comitato provvede la Regione con apposito finanziamento annuale da inserire nel bilancio del Consiglio Regionale in relazione alle previsioni, di cui all'art. 10, e con la dotazione di mezzi e strutture adeguati.
2. Il Comitato e' assistito nelle sue funzioni da apposito ufficio, la cui dotazione e' prevista nell'organico della Regione.

Art. 7.
(Programmazione dell'attivita')

1. Il Comitato radiotelevisivo presenta all'Ufficio di Presidenza del Consiglio ed alla Giunta Regionale, entro il 31 luglio di ogni anno, un programma-quadro delle attivita' previste per l'anno successivo accompagnato da una relazione finanziaria.

Art. 8.
(Relazione sull'attivita')

1. Il Comitato radiotelevisivo presenta annualmente al Consiglio Regionale e alla Giunta una relazione sulla situazione del sistema radiotelevisivo nella regione, formulando eventuali proposte di intervento ai vari Organi regionali.

Art. 9.
(Indennita' di funzione)

1. Ai componenti del Comitato viene corrisposto, per ogni giornata-seduta, un gettone di presenza pari a lire 120.000 per il Presidente, lire 100.000 per i vice Presidenti e lire 80.000 per gli altri componenti, rivalutabili secondo i meccanismi della legge n. 816/85.
2. Ai componenti del Comitato che, per ragioni del loro mandato, si recano in localita' diversa da quella ove ha sede il Comitato, spetta il trattamento di missione e il rimborso delle spese previste per i dipendenti regionali di piu' elevato livello funzionale.

Art. 10.
(Norma finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, stimati per l'anno 1991 in lire 5.000.000, si fa fronte con una quota di pari ammontare dello stanziamento del cap. 60 del bilancio regionale 1991, che presenta la necessaria disponibilita'.
2. Per l'esercizio finanziario 1992 e per i successivi si provvedera' in sede di approvazione dei relativi bilanci.

Art. 11.
(Urgenza)

1. La presente legge e' dichiarata urgente ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi del 6° comma dell'articolo 45 dello Statuto.