Legge regionale 14 novembre 1991, n. 54. Modifica del comma 9 dell'art. 5 della legge regionale 7 giugno 1989, n. 34. (B.U. 27 novembre 1991, n. 48) 1. Il comma 9 dell'art. 5 della legge regionale 7 giugno 1989, n. 34, e' sostituito dal seguente:
"9. Alla riserva dei posti puo' accedere il personale di ruolo appartenente alla qualifica funzionale immediatamente inferiore al posto messo a concorso, in possesso del titolo di studio richiesto per l'accesso dall'esterno al posto anzidetto e con una anzianita' di servizio di due anni. Per i posti a concorso fino alla settima qualifica funzionale compresa e' ammessa la partecipazione del personale appartenente alla qualifica immediatamente inferiore con un'anzianita' di ruolo di almeno tre anni nella stessa qualifica funzionale o di cinque anni in qualifiche funzionali diverse, in possesso del titolo di studio immediatamente inferiore a quello richiesto per il posto messo a concorso".